La differenza sta nella conformazione dllo stesso, cioè:

Il terrazzo è quella parte di solaio esterno che fa anche da copertura parziale agli appartamenti sottostanti, al quale si accede tramite i vani di un appartamento.

Il lastrico solare a differenza di questi fa da copertura totale agli appartamenti sottostanti al quale si accede tramite una scale che può essere di singola o comune proprietà e relativo torrino di ingresso al lastrico.

Questo però non comporta nulla nell'asserire che quanto realizzato e regolarizzato con condono adesso non è conforme e valido, anzi se sei in possesso di tale condono ed hai provveduto a dichiarare il tutto all'agenzia del territorio, ed oltretutto hai provveduto a farti rilasciare l'agibilità, hai le carte in regola per poter alienare il bene.
 
al catasto è stato sistemato da me personalmente con la dichiarazione del vano tecnico (comune di lucca)
x il comune ho la copia (non timbrata) della lettera che avevo preparato e che papa aveva consegnato al comune dove risulta che avevo allegato planimetra e foto sai papa è morto e ritrovare la ricevuta del comune con il protocollo mi è impossibile ho visto lappunto di papa ottobre 1985
non se se andando in comune riescono a trovare l'incartamento.
ma non basta quella del catasto visto che era un condono gratuito
grazie
nad
 
Non ricordo anzi non mi risultano tipologie di condono relativi alla legge 47/85 dell'epca relativa al condono che prevedeva l'esenzione dell'oblazione, a questo punto recati in comune e con questo riferimento e il nominativo di tuo padre procedi alla ricerca di quanto aveva richiesto all'epoca.

Adesso capisco del perchè l'amministartore ti abbia detto che la cosa non è regolare, il fatto di aver richiesto ma non completato l'iter della richiesta di condono non equivale ad avere l'autorizzazione o concessione in sanatoria, equivale solo ad avere un iter incompleto da sistemare.

Ciao salves
 
ti segnalo quanto un tecnico locale mi aveva fatto scrivere
condono gratuito in conformità a quanto previsto dall' art 48 e 51 comma 2 L.47/85 (disposizioni transitorie) oltre a quanto previsto dalla circolare Ministeriale (lavori pubblici) del 31/1/1973 n°2474 (definizione dei volumi tecnici) comma 6°...... detto volume tecnico non ha superficie utile calpestabile e non è ovviamente abitabile
grazie per il tempo dedicatomi
nad
 
Gli articoli citati vanno applicati qualora l'abuso da sanare era un intero edificio del quale venivano esonerati dal calcolo oblazione i cosidetti volumi tecnici, cioè per gli abusi considerati in tipologia 1, 2 o 3, ma l'abuso da regolarizzare in questo caso era la sola realizzazione della scala di accesso e relativo torrino per il lastrico solare e quindi in tipologia 5 o 6 interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Da cio il fatto che nessuna richiesta di condono è gratuita.

Vedi tramite questi riferimenti e quelli indicati precedentemente di rintracciare il fascicolo edilizio al comune e di regolarizzare il tutto.

Ciao salves
 

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