Mi sembri un po' fuori strada...
E tu invece sei fuori dal pianeta.
Il D.L. n. 223/2006 disciplina esclusivamente l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati (qui invece si parla di cessione di immobili).
Appunto. Come avevo già scritto, quella norma prevede il potere di autentica in capo agli uffici comunali solamente per gli atti negoziali, dispositivi di quella tipologia di beni.
Se tale potere di autentica in capo agli uffici comunali esistesse per la generalità degli atti dispositivi nell'ambito del diritto privato, NON ci sarebbe stato bisogno di quel decreto-legge!
Inoltre, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- l'autentica di firma è l’attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato che la sottoscrizione (firma) è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione.
- Può essere fatta da:
  • Notaio;
  • Cancelliere;
  • Segretario Comunale;
  • Dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Peccato che quel D.P.R. s'intitoli:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
E che dunque non è applicabile agli atti di natura negoziale, che restano regolati dal codice civile e dalla altre leggi speciali.
 
aggiungo che se avesse valore una scrittura privata senza autentica di firme, da notaio o altro P.U. preposto, quante volte potrebbe essere venduto il solito bene a persone diverse in assenza di registrazione quindi di pubblicità legale?
 
Caro nemesis ti ricordo la domanda ini ziale di Matteo ven
Scrittura Privata

Che valore ha, ai fini di una vendita, la scrittura privata ?


forse lo avevi dimenticato?
 
Non l'ho dimenticato. E non avevo certamente negato che una semplice scrittura privata
possa essere valida ed efficace per gli effetti traslativi della proprietà di un bene. Anche perché esistono l'art. 2.702 c.c. e l'art. 215 c.p.c.
 
E tu invece sei fuori dal pianeta.

Appunto. Come avevo già scritto, quella norma prevede il potere di autentica in capo agli uffici comunali solamente per gli atti negoziali, dispositivi di quella tipologia di beni.
Se tale potere di autentica in capo agli uffici comunali esistesse per la generalità degli atti dispositivi nell'ambito del diritto privato, NON ci sarebbe stato bisogno di quel decreto-legge!

Peccato che quel D.P.R. s'intitoli:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
E che dunque non è applicabile agli atti di natura negoziale, che restano regolati dal codice civile e dalla altre leggi speciali.

Ok, mi sono documentato ed ammetto di aver preso una parziale cantonata.
Parziale perché, mentre facevo le mie ricerche, ho scoperto che l’art. 17, comma 68° della legge Bassanini (legge 15 maggio 1997, n. 127) prevede espressamente che il segretario comunale «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente».
 
ammetto di aver preso una parziale cantonata
Eh sì. Proprio "parziale". Dopo aver affermato che "è sufficiente farle autenticare in Comune".
mentre facevo le mie ricerche, ho scoperto che l’art. 17, comma 68° della legge Bassanini (legge 15 maggio 1997, n. 127) prevede espressamente che il segretario comunale «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente».
Hai scoperto? E io che cosa avevo scritto nel post # 14?
 
Accontentati.
Se non ti stanno bene le mie ammissioni, non posso farci nulla.
Il tuo sarcasmo, invece, puoi tenertelo tutto per te...

Ad maiora
 
Sembra che nemesis sia abbastanza polemico.
Cosa pretende a fronte delle oneste ammissioni di tovrm?
Ecco: questi toni mi hanno allontanato dal Forum ed ho voluto di persona accertare dopo una certa assenza se le "cose" sono rimaste immutate.
Peccato perchè così scade l'immagine del nostro Forum. Che ho visto nascere e crescere.
Gatta
 

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