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Ollj

Ospite
Credo che i Comuni oltre a rilasciare le autorizzazioni cerchino di tutelarsi
A tutto può esser posto rimedio, l'importante é non barattare un erroneo Stato di Diritto con un incerto Stato di Polizia: allora, a fronte dei sopprusi del despota di turno, si rimpiangeranno amaramente le carenze de Diritto!
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
A tutto può esser posto rimedio
A tutto puoi porre rimedio tranne che all'ignoranza di chi agisce COMUNQUE non sapendo cosa sta facendo:
1) Per negligenza: e succede
2) Per malafede: succede anch'essa
3) Per entrambe: la più diffusa

Tutti i corsi e ricorsi nascono da una non conoscenza di COSA puoi e COSA non puoi fare, a livello giuridico.
Poi si cerca il pelo nell'uovo per ESTORCERE DENARO, ( te lo evidenzio perchè sono sicuro di ciò che scrivo e non voglio che cada nel dimenticatoio).
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
in ogni caso considerato che la modifica in questi termini della faccaiata, credo che, apporti comunque una variante anche sulla struttura portante dell'edificio con le dovute conseguenze tecniche che ciò comporta.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
in ogni caso considerato che la modifica in questi termini della faccaiata, credo che, apporti comunque una variante anche sulla struttura portante dell'edificio con le dovute conseguenze tecniche che ciò comporta.
No un balcone non comporta modifiche nella struttura (tipo mettere pilastri o travi ribassate) però sicuramente comporta l'intervento di un tecnico (potrebbe farlo anche un Geometra dato che opera di modesta entità) ma comunque spazio pure alla competenza di un ingegnere per il calcolo della struttura.
 

griz

Membro Storico
Professionista
appendere un balcone ad una struttura esistente non è la cosa più semplice del mondo dal punto di vista del calcolo statico, si può sicuramente ipotizzare che delle chiamate di ferro ad aderenza migliorata adeguatamente dimensionate e in numero adeguato, infisse nella trave o nella correa tramite incollaggio con resina epossidica siano in grado di sostenere il balcone (già fatto ed empiricamente collaudato) ma da qui a calcolarlo presentando una relazione da archiviare nel progetto delle strutture del fabbricato direi che passa una certa diffrerenza
 
O

Ollj

Ospite
Rispetto all'oggetto di discussione, tal normativa non muta nulla; tutto dipende sempre dalle condizioni imposte a livello locale; se, quanto alla Scia su parti comuni, è imposto il preventivo assenso del Condominio e questo manca, il silenzio assenso non si produrrà mai!
 
O

Ollj

Ospite
Preciso meglio: il silenzio - assenso pur essendosi tecnicamente prodotto, a nulla varrà, stante potere della P.A. di autotutela illimitata verso gli atti mendaci ( = essere in possesso di preventivo assenso condominiale)
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Preciso meglio: il silenzio - assenso pur essendosi tecnicamente prodotto, a nulla varrà, stante potere della P.A. di autotutela illimitata verso gli atti mendaci ( = essere in possesso di preventivo assenso condominiale)
Qui si parla di limite di autotutela della PA di 18 mesi, che mi sembra un termine più che congruo per verificare che gli atti non siano mendaci, basterebbe molto meno ma rispetto alla dicitura "tempo ragionevole" (che dice tutto e niente in quanto la ragionevolezza è molto aleatoria e soggettiva) e dipende dal funzionario. Un termine temporale perentorio che blocca corsi e ricorsi della PA ci voleva. Io l'avrei ulteriormente ridotto ma va bene così.
 
O

Ollj

Ospite
Non è proprio come dice Lei.

In caso di mendacio il potere di autotutela è illimitato
(diversamente non avrebbe potuto essere stante il reato commesso) e l'atto sarà annullato anche se decorsi 18 mesi.

Ergo: Scia mendace quanto al Condominio? Atto sempre annullabile.

"I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali..."
 
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