Prima che di contratto "non registrato" (che ne è una conseguenza) si parla di contratto verbaleovvero nullo in quanto non ricopre la forma scritta.
Francamente la ritengo anche equa in quanto il conduttore ha effettivamente avuto una controprestazione che è il godimento dell'immobile. I problemi in cui incorrerà il locatore saranno di natura fiscale.
Infine, non dobbiamo dimenticare che l'obbligo di registrazione del contratto incombe su entrambe le parti.

Nel caso in cui un contratto di locazione ad uso abitativo sia dichiarato nullo per mancanza della forma scritta prevista dall’art. 1, comma 4, L. n. 431/98, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore.
(Fattispecie relativa a un contratto di locazione di una stanza abitativa concluso tra le parti in forma meramente verbale)
 

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