cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dal mio post precedente dei panni tesi mi sono venuti altri dubbi più importanti....

Il piccolo appartamento da me acquistato diversi anni fa si trova al confine della proprietà che me lo ha venduto, ha tutte le utenze autonome ma alcuni contatori e le tubazioni di acqua, luce, gas sono collocate all'interno, sottoterra, di una corte chiusa (per ora non a chiave) da un cancello della proprietà venditrice, altri contatori direttamente sulla parete su strada dell'altra proprietà, le acque nere sono in comune.

Fino ad oggi non ho avuto nessun problema ad accedere all'interno ma mi rendo conto di non avere nulla di scritto (forse?) e se un giorno dovesse cambiare la proprietà, chiudere il cancello o quant altro mi troverei in una brutta situazione.

O meglio nell'atto di acquisto c'è: … la vendita è fatta a corpo ed è comprensiva di tutte le accessioni, pertinenze, servitù /// la parte venditrice garantisce … servitù passive anche se non trascritte o formalmente concesse...

Si tratta di una servitù per destinazione del padre di famiglia?

Potete aiutarmi? Grazie e complimenti per il forum!
 
J

JERRY48

Ospite
Caratteristica fondamentale della servitù è quella di essere un
diritto reale, un diritto, cioè, che grava sul bene e non sulla persona del
proprietario dello stesso. Ciò implica la fondamentale conseguenza data
dalla cosiddetta “sequela” della servitù nei confronti del terreno
gravato, dal fatto, cioè, che la medesima continua a gravare sul fondo
servente anche qualora questo cambi proprietario. Al fine di rendere
possibile ciò, è necessario che quando si proceda alla costituzione di
una servitù, si indichino con precisione i dati identificativi e quindi
anche catastali, sia del terreno che viene gravato sia di quello che viene
favorito.
Da quanto detto appare immediatamente evidente l’importanza,
in sede di vendita di un terreno o fabbricato, di accertare con
precisione l’esistenza di eventuali servitù passive che possano portare
ad un pregiudizio per la fruizione del bene acquistato.
L’importanza del detto accertamento è accresciuta dal fatto che
spesso le servitù non sono evidenti ma addirittura “occulte”. Si pensi,
ad esempio, alla possibile presenza, nel terreno da vendersi, di
tubazioni acquedottistiche interrate, ignote persino al venditore che si
sia sempre limitato a coltivare il campo.
Per essere pregiudizievoli, comunque, le servitù devono essere
state costituite con atto notarile trascritto o devono esistere in modo
non contestato da almeno 20 anni.
Per quanto riguarda la servitù cosiddetta per destinazopne del padre di famiglia
per impedire il formarsi automatico di questa servitù il proprietario originario deve fare esplicita opposizione.
 
J

JERRY48

Ospite
O meglio nell'atto di acquisto c'è: … la vendita è fatta a corpo ed è comprensiva di tutte le accessioni, pertinenze, servitù /// la parte venditrice garantisce … servitù passive anche se non trascritte o formalmente concesse...

Questo che hai scritto è di notevole importanza, in quanto specifica che hai un diritto di servitù sul terreno confinante di proprietà del venditore del tuo appartamento.
E questa servitù sarà gravante sul fondo (terreno confinante con tubazioni acqua ecc...) anche se cambiasse il proprietario.
Per quanto riguarda i dati catastali i tuoi li conosci (è ovvio) come altresì conosci i dati del tuo confinante.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La servitù occulta non si può usucapire se sono trascorsi meno di vent'anni dal momento in cui il proprietario del fondo servente ne è venuto a conoscenza. Mentre le servitù istituite per destinazione del padre di famiglia, sono quelle che sono state poste in essere dal proprietario di entrambi gli immobili, servente e dominante o dallo stesso costruttore nel caso di fabbricati. L'esempio classico: tutte le condotte idriche e fognarie devono distare almeno un metro dal confine. Generalmente, nei palazzi i bagni sono ubicati a ridosso del muro di confine fra due unità abitative ed i tubi corrono sullo stesso.
 
J

JERRY48

Ospite
@Gianco

O meglio nell'atto di acquisto c'è: … la vendita è fatta a corpo ed è comprensiva di tutte le accessioni, pertinenze, servitù /// la parte venditrice garantisce … servitù passive anche se non trascritte o formalmente concesse...

Giusto quello che hai scritto, ma a mio parere, nel caso in questione è ben specificato che nell'atto di acquisto è specificato che le servitù sono state acquisite.
Altrimenti cec come faceva a usufruire del bene acquistato senza che ci fossero tutte le utenze.
L'appartamento acquistato da cec proviene da un bene divisibile ma che aveva in comune gli scarichi delle acque nere e nella proprietà del venditore erano posizionate le tubature dell'acqua e del gas eppure i fili della luce.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non occorre chele servitù siano specificate nell'atto, poiché quelle che esistono sono e restano a favore del lotto dominante ed a carico di quello servente, senza che vengano esplicitate, ma godute nelle forme previste dalla legge.
 

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