Come dovrebbe esser noto, da ieri il mancato rispetto delle misure di contenimento integra un illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato: la sanzione è il pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Quindi non è più prevista la sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro).
Quello che è meno noto, è che le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di ieri (entrata in vigore del decreto-legge n. 19/2020), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Conseguenza: le procure dovranno archiviare tutti i relativi procedimenti penali, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dovranno inviare tutto all'autorità amministrativa competente: i prefetti. I quali irrogheranno la sanzione prevista (200 euro), meno dell'ammenda di 206 euro.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Quindi non è più prevista la sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro).
Quello che è meno noto, è che le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di ieri (entrata in vigore del decreto-legge n. 19/2020), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Conseguenza: le procure dovranno archiviare tutti i relativi procedimenti penali, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dovranno inviare tutto all'autorità amministrativa competente: i prefetti. I quali irrogheranno la sanzione prevista (200 euro), meno dell'ammenda di 206 euro.
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