L'importante è che sia dovuta ad usura, non ad un avvenimento fortuito.
Le riparazioni dipendenti da vetustà o da caso fortuito, ex art. 1609 c.c. non sono "di piccola manutenzione" e quindi non devono essere eseguite a spese dell'inquilino.
Tali riparazioni faranno pertanto carico al locatore salvo patto contrario e salvo l'esistenza di un uso locale che le ponga invece a carico dell'inquilino.
 
Comunque sia, io intendevo fortuito come dice il dizionario: Casuale, che si verifica senza una determinabile ragione, impreveduto. Quindi nel senso di un incidente che ne abbia provocato un danno tale da dover essere sostituito, con la responsabilità del conduttore.
 
Come dicevo nella'altro 3d, è li il difficile, stabilirle l'entità della responsabilità, perciò ho dovuto accordarmi con il conduttore....
 
io intendevo fortuito come dice il dizionario: Casuale, che si verifica senza una determinabile ragione, impreveduto. Quindi nel senso di un incidente che ne abbia provocato un danno tale da dover essere sostituito, con la responsabilità del conduttore.
Infatti, un evento naturale o a esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. E pertanto la responsabilità non è del conduttore.
 
Infatti, un evento naturale o a esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. E pertanto la responsabilità non è del conduttore.
Quindi il locatore sarebbe responsabile di un danno provocato da una probabile negligenza del conduttore. Mi sembra un'assurdità.
 

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