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User_44116

Ospite
Buona sera a tutti,

per un contratto di locazione commerciale, su cui nulla è specificato in merito alla ripartizione delle spese condominiali, vengono richieste al 100% tutte le spese della Tab. A (Compenso Amministratore,
Assicurazione Fabbricato,Cancelleria, Spese Varie (scontrini),IMU App. Condominiale, Redazione Mod. 770, Spese tenuta C/C, Disinfestazione, Verifica messa a terra, Assistenza legale ed altro).
Mi consta che usualmente (almeno a Roma) le spese ordinarie "di gestione" vanno ripartite al 50% tra proprietario e inquilino, escludendo quelle spese che non riguardano "l'ordinaria amministrazione" (tipo l'IMU sull'appartamento condominiale o l'assistenza legale che non riguarda il rapporto tra locatore e locatario).
Qualcuno bene informato può gentilmente darmi chiarimenti al riguardo, magari con qualche riferimento a norme e leggi vigenti, o agli "usi e costumi" applicati su Roma (p.e. accordi tra associazioni di proprietari e inquilini, od altro).
Ringrazio per la cortese attenzione e collaborazione.
In attesa di riscontro saluto molto cordialmente.
Sterenz
 
A Roma, per quel che mi consta, si fanno pagare tutte le spese condominiali a colui che prende in affitto un appartamento (tutte eccetto le spese straordinarie quali l'intervento di ripristino delle parti comuni etc.) come mai ti fa pagare solo la tabella "A" e l'ascensore che ha una tabella propria? l'acqua? e le spese di pulizia, sono nella tabella"A"?
 
Esistono varie "tabelle di ripartizione" delle spese tra locatore e conduttore, quelle più conosciute sono la tabella SUNIA (leggermente più favorevole al conduttore ma priva di alcune voci) e quella CONFEDILIZIA più completa e più favorevole al locatore.
La legge 392/78 parla solo della ripartizione delle spese del portierato, cosa piuttosto anacronistica. Per il resto vale quanto stabilito dal Codice Civile.
In generale sono a carico del locatore le spese straordinarie di manutenzione del fabbricato e dei suoi impianti, le spese patrimoniali (es. IMU sulle proprietà comuni, spese legali ecc.) mentre sono a carico del conduttore le spese ordinarie di gestione.
Nel tuo esempio la redazione del mod. 770, costituendo un adempimento indispensabile per pagare l'addetto alle pulizie così come lo è il compenso al consulente del lavoro che gli elabora la paga, costituisce una spesa ordinaria a carico del conduttore.
Solitamente il compenso dell'amministratore ed il premio di assicurazione dello stabile, essendo spese che assolvono funzioni fruibili da entrambe le parti, si suddividono al 50% tra locatore e conduttore.
Di seguito ti allego le tabelle sopra elencate (quella concordata con SUNIA che vale per i contratti ad uso abitativo ma può valere anche per quelli commerciali e quella Confedilizia), che di solito vengono citate come riferimento nel testo del contratto di locazione.
 

Allegati

Grazie Arciera,
non sono molto d'accordo con l'addebito TOTALE di tutte le spese ordinarie, anche per evitare discussioni e liti future. Trattandosi di un locale piano terra e seminterrato, oltre alle spese della Tab.A viene addebitata solo l'acqua, non usufruendo l'inquilino di nessun altro servizio.

Ringrazio particolarmente Mapeit per la completezza e per le utilissime tabelle inviate.
Cordialmente
 
Sia beninteso che tutti questi accordi vengono scritti sul contratto, quindi c'è un margine di contrattazione e eventuale sconto sull'affitto, perchè se il condominio incide troppo, tutta l'intera somma si deve riconsiderare. Mi pare logico. E mi pare anche logico che chi prende in locazione un piccolo appartamento in un palazzo nobiliare debba pagare di conseguenza tali "oneri". (e onori) Insomma si deve quantificare il tutto perchè una volta scritto sul contratto questo diviene operativo. (salvo restando determinate spese che competono senza dubbio al locatore, che non è la conduzione. in toto, dell'appartamento bensì quella dell'intera palazzina. (le famose spese straordinarie che non competono, logicamente, all'affittuario.) Leggendo il post di Mapeit, credo che abbia ragione da vendere. Assicurazione e amministratore, che sono due dati usufruiti da ambedue le figure in questione, dovrebbero, devono, essere divise per due. Per comodità, evvabene! per comodità del locatore, è difficile che vengano divise. Credo che se tu hai voglia potresti contrattare tali somme. Certo che se hai accettato già il contratto, ci sarebbe di che eccepire. Comunque potresti stampare queste conversazioni, fargliele leggere per far comprendere che l'IMU condominiale certamente deve pagarla il proprietario (E' legge non si può far come si vuole neanche per contratto) e che il compenso dell'amministratore e l'assicurazione del fabbricato serve a te quanto a lui.
 
Siamo d'accordo!
Come avevo specificato all'inizio del mio post "...per un contratto di locazione commerciale, su cui nulla è specificato in merito alla ripartizione delle spese condominiali...." per cui è stata inoltrata la richiesta dei chiarimenti.
Di nuovo grazie.
Saluti cordiali.
 

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