robene

Nuovo Iscritto
Quindi i miei cognati non possono chiedere un "ricompenso" della loro quota di proprietà come stanno cercando di fare chiedendo o la liquidazione o un affitto?
 

beppebre

Membro Attivo
Possono chiedere la divisione, anche giudiziale, ma non incide sul tuo diritto di abitazione. Non hanno diritto di percepire un canone di affitto.
 

romrub

Membro Ordinario
A pensarci bene (da persona non dell'arte), il diritto di abitazione, non può prevalere sul diritto all'usufrutto: il diritto di abitazione dà al coniuge la certezza di abitare la casa coniugale, ma non incide sul fatto che i coeredi abbiano sulla loro quota, la proprietà completa di usufrutto; i cognati di fatto con la loro richiesta, chiedono di usufruire della loro quota di usufrutto, alla pari con la vedova del fratello, che abitando gratis, usufruirebbe invece della totalità dell'usufrutto, cosa che sarebbe dovuta essere certificata a mezzo testamento. Ciao.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nella fattispecie in discussione non esistono usufruttuari. Esistono sono coeredi, ciascuno dei quali è titolare del diritto di proprietà, con quote diverse tra di loro. Tra questi coeredi comunisti esiste anche il coniuge del de cuius, a cui spettano, come titolare esclusivo, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano.
 

romrub

Membro Ordinario
Nemesis: forse non mi sono spiegato bene, l'intera proprietà di un bene immobile è data da due componenti, di solito unite, quella quella del bene stesso e quella del frutto economico di quel bene.
Ereditare in comproprietà un bene significa ricevere una quota parte di quelle due componenti, altrimenti si eredita o la sola nuda proprietà, o il solo usufrutto, per la quota di spettanza.
Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, è un istituto che si applica indipendentemente dalla proprietà o meno dell'immobile, e serve a tutelare le persone coabitanti con il decuis che deteneva la proprietà e/o era l'intestatario del contratto di affitto.
Non vedo la ragione del fatto che se in affitto il diritto si estrinseca con la voltura del contratto ed invece se in proprietà si debba espropriare il diritto all'usufrutto degli altri comproprietari.
In pratica se in affitto si traduce nella continuità nell'alloggio, se di proprietà invece secondo la tua tesi, oltre alla continuità nell'alloggio, si dovrebbe monetizzare nel risparmio delle altrui quote di affitto, che in presenza di altro conduttore sarebbero state spettanti.
Ricordo che se l'intenzione del de cuius fosse stata questa, avrebbe fatto un testamento che avrebbe potuto dare alla moglie tutto l'usufrutto, e/od altre possibili forme di salvaguardia. Ciao.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Qui siamo in presenza di successione legittima. Quello che si potrebbe disporre con un testamento è altra "faccenda". La legge riserva al coniuge, e solo al coniuge i diritti di abitazione e di uso. I diritti in esame non si aggiungono ma devono essere compresi nella quota di eredità di pertinenza del coniuge: costituiscono una mera indicazione di beni che concorrono a formare la sua quota ex lege. Punto.
 

romrub

Membro Ordinario
L'art. 540 del C.C., che regola le riserve a favore del coniuge, al proposito del diritto di abitazione e di uso, stabilisce che: Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

A mio parere, tale articolo non prevede gravami di sorta, nel caso di eredi che non siano i figli. Ciao.
 

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