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Ho acquistato un immobile di 100 mq al posto del tetto c'è un terrazzo e naturalmente la superficie corrispondente al mio appartamento è di mia esclusiva proprietà. Accanto al mio terrazzo c'è uno spazio comune condominiale riservato al solo passaggio d'emergenza e un altra superficie di terrazzo di proprietà del mio vicino di appatamento. Vorrei sapere, dal momento che vorrei in qualche modo dividere anche fisicamente il mio spazio da quello del vicino, cosa, a prescindere dai regolamenti di condominio sui quali potremo accordarci, cosa prevede la legge in materia
In parole povere, cosa posso fare legittimamente e cosa mi è proibito fare
per legge sulla superficie del mio terrazzo? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
 

Alessia Buschi

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Professionista
Ciao,

Giuridicamente, questa che ti riporto è la defrinizione di Lastrico solare:
Il lastrico solare è la superficie terminale dell’edificio, con funzione di copertura e protezione dello stesso.
Il lastrico solare si distingue dal tetto in quanto, mentre quest’ultimo consta di superfici inclinate, il primo è costruito orizzontalmente, salve leggere pendenze al fine di consentire lo scolo delle acque. Esso si differenzia, altresì, dalla terrazza a livello, che non ha funzione di copertura, bensì quella di assicurare un affaccio ed ulteriori comodità agli appartamenti cui è annessa.
È detto praticabile quando è provvisto di parapetto, impraticabile nel caso in cui ne sia sprovvisto.
Ai sensi dell’art. 1117 c.c., il lastrico solare è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio se il contrario non risulta, in modo chiaro ed univoco, dal titolo, dovendosi intendere per tale l’atto di acquisto di ogni singolo appartamento, nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condòmini (Cass. 7-4-1995, n. 4060). Rientrano, inoltre, tra le parti comuni le solette in cemento armato che fungono da struttura portante del lastrico solare, nonché il manto, che può essere di asfalto o di altro materiale impermeabile.
Uso comune - L’uso che i singoli condòmini possano fare del lastrico di proprietà comune è regolato dal principio secondo il quale ciascuno può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102, 1° co., c.c.). Ad esempio, è consentita a ciascun condòmino l’installazione di antenne per la ricezione o la diffusione radiofonica e televisiva, così come è ammessa l’apposizione di insegne, targhe e cartelli a fini commerciali o pubblicitari.
Uso esclusivo - L’art. 1126 c.c. prevede l’ipotesi in cui il lastrico solare, o parte di esso, sia di uso esclusivo di uno o alcuni soltanto dei condòmini. Ciò si verifica quando al lastrico «può accedere solo il proprietario, mediante una scala interna dall’appartamento sottostante, oppure dalla scala comune con porta di accesso le cui chiavi siano solo in suo possesso».
Il lastrico solare posto al servizio di una proprietà esclusiva deve considerarsi pertinenza di quest’ultima, anche se nulla risulta dai titoli di acquisto (Cass. 22-4-1994, n. 3832). Nulla osta, tuttavia, a che parti di esso siano attratte al regime di proprietà comune (si pensi, ad esempio, ai passaggi per accedere agli impianti comuni).
In ogni caso il fatto che il lastrico solare sia di uso esclusivo di uno o alcuni soltanto dei condòmini non fa venir meno la sua funzione fondamentale che è quella di fornire copertura e protezione all’intero edificio, con la conseguenza che il diritto dell’usuario deve ritenersi senz’altro limitato da tale destinazione.
Ai sensi dell’art. 1127 c.c., il proprietario esclusivo del lastrico solare può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. Sono previsti i seguenti limiti:
— la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono;
— deve in ogni caso essere rispettato il decoro architettonico dell’edificio, ed i condòmini possono opporsi alla sopraelevazione quando esso sia pregiudicato;
— la sopraelevazione non può diminuire l’aria e la luce dei piani sottostanti, ed anche in questo caso i condòmini che abbiano a soffrire un pregiudizio possono opporsi all’opera.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condòmini una indennità, da calcolarsi con il criterio stabilito dall’art. 1127, ult. co., c.c.
Puoi innalzare un muro che divida la tua proprietà esclusiva da quella del tuo vicino e decidere insieme a lui se ripartire insieme le spese per detto muro, opppure farlo solo a tue spese, se il tuo vicino non vuole, ma comunque devi accertarti, primo, che dal tuo atto d'acquisto risulta che il lastrico sia di tua proprietà esclusiva fino al punto di confine del tuo vicino e poi cosa dice in merito, il regolamento condominiale.
:daccordo:
 

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