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Cari tutti,
nel caso in cui acquisti un appartamento e ci sono delle spese approvate in assemblea condominiale con il vecchio proprietario l'amministratore può chiederle a me che ho da poco acquistato l'appartamento o deve necessariamente chiederle al vecchio proprietario?:roll:
 
Secondo il mio parere, l'amministratore le chiederà a te nuovo proprietario.
Poi tu potrai richiederle al vecchio, in quanto prima del rogito non ti ha informato di questa spesa approvata.
Poi tutto dipende, se tali spese aumenteranno il valore dell'immobile, conviene a te pagarle. In caso contrario, puoi far valere i tuoi diritti per la omessa informazione.
 
Cari tutti,
nel caso in cui acquisti un appartamento e ci sono delle spese approvate in assemblea condominiale con il vecchio proprietario l'amministratore può chiederle a me che ho da poco acquistato l'appartamento o deve necessariamente chiederle al vecchio proprietario?:roll:
Sentenza 10 aprile 2013, n. 8782 della Suprema Corte di Cassazione - Sezione II.
La relativa "massima" recita:
"In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod. civ."
Il quarto comma dell'art. 63 sopra citato recita:
"Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
Il quinto comma recita:
"Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".
 
e se le spese deliberate fosse la sostituzione dell'ascensore il quale venditore tiene conto del valore attuale dell'immobile e non eventuale valore dopo la sostituzione?
 
@Nemesis , l'Italia vista a strati geologici. Non buttiamo via niente. Conserviamo tutto? Hai visto mai!? Diamo per buono, a mio avviso, lo strato nuovo, che specifica nell'interpretazione più aggiustata, le procedure. La sentenza del 2013 interpreta fedelmente i tempi moderni.
 

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