Gianco

Membro Storico
Professionista
Non c'è alternativa ad una perizia giurata da allegare all'atto, che analizzi il mercato e determini il valore venale attuale. Per tua conoscenza credo che una stima simile dovrebbe costarti circa € 500 + oneri di fattura.
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per la compravendita di un negozio, la base imponibile dell'imposta di registro non è costituita dal valore catastale.
Ma è costituita dal valore del bene alla data dell'atto.
Buongiorno, a questo punto a Nemesis chiedo un ultimo contributo sulla base di dati oggettivi:
RC € 1102,12 da moltiplicare per 100 + aggiornamento?
Valore commerciale da OMI: € 1300 (ho preso il minimo) x mq 22= € 28.600
Il corrispettivo proposto di vendita è € 18000

Ora quale dovrebbe essere il valore minimo quale base per l'imposta di registro?
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
chiedo un ultimo contributo sulla base di dati oggettivi:
RC € 1102,12 da moltiplicare per 100 + aggiornamento?
Valore commerciale da OMI: € 1300 (ho preso il minimo) x mq 22= € 28.600
Il corrispettivo proposto di vendita è € 18000

Ora quale dovrebbe essere il valore minimo quale base per l'imposta di registro?
Se non vuoi correre il rischio che il valore sia sottoposto a rettifica, dovrai dichiarare in atto un corrispettivo non inferiore al valore venale.
Dimentica il valore catastale. Il meccanismo del cosiddetto prezzo-valore non si applica ai fabbricati non abitativi.
Il comma 5-bis dell'art. 52 del TUR prevede infatti che le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
Quel comma 497 recita:
In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.
 

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