Forse non ho capito, ma legalmente la proprietà la dimostri con la trascrizione dell'atto pubblico nell'uffici dei RR.II., altrimenti detta conservatoria o ufficio delle ipoteche.
Gianco, capiamoci, sappiamo come funziona ma il notaio, quando invia la copia autentica dell'atto vi riporta i termini di trascrizione quindi il tutto è già avvenuto, chi apre il post chiede se il notaio gli deve una copia autentica dell'atto, tutti abbiamo scritto che di solito la da, io ho specificato che non so se al venditore è dovuta per legge in quanto non deve dimostrare a nessuno di avere venduto
 
Scusa, ma non avevo capito. Comunque, la copia al venditore non è dovuta: non ha necessità di dimostrare a nessuno di avere stipulato l'atto di compravendita. Contrariamente all'acquirente che ha necessità di produrla nei rapporti con la P.A..
 
legalmente la proprietà la dimostri con la trascrizione dell'atto pubblico nell'uffici dei RR.II., altrimenti detta conservatoria o ufficio delle ipoteche.
Non siamo in Austria. Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico ex art. 1376 c.c.
La trascrizione dell'atto di vendita non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica immediatamente a seguito del mero consenso delle parti.
La trascrizione è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso immobile da parte di coloro che abbiano avuto causa dal medesimo venditore.
La trascrizione non può attribuire né attestare di fronte ai terzi la validità e l’efficacia del negozio trascritto, di cui pertanto può esser sempre provata la nullità o l'invalidità.
 
Ultima modifica:
Anche il venditore ne avrebbe necessità per dimostrare la cessione del fabbricato al Comune (caso mai venisse richiesto ) e non avere più l'IMU su quell'immobile. Io una copia degli atti degli immobili che costruisco e vendo c'è l'ho sempre.
 
Io una copia degli atti degli immobili che costruisco e vendo c'è l'ho sempre.
Come Imprenditore, impresario, sei obbligato perchè devi tenere una contabilità regolare che deve essere conforme alla documentazione e che servirà alla stesura del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Le fatture inoltre vanno a finire nei Libri IVA e nella relativa dichiarazione. un privato non ha tute queste esigenze/incombenze.
 
Le scritture contabili sono una cosa. L'atto è una cosa diversa. Essendo un documento pubblico, in qualunque momento si può risalire a tutto con le note di trascrizione. Le scritture contabili non sono un atto pubblico.
 
Solo l'atto trascritto è opponibile a terzi accampano gli stessi diritti. Tant'è che se la stessa vendita dovesse essere stipulata ripetutamente, la sola prima trascritta ha produce i suoi effetti. Inoltre la ricerca per conoscere la titolarità la puoi fare solo alla conservatoria dei RR.II.
 

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