vittorio2292

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Carissimi/e,

vi scrivo per avere una risposta in merito ad un quesito posto al mio legale ma che mi ha fornito un parere poco chiaro.
Antefatto: la morte di un lontano zio fa venire in possesso me insieme ad altre 18 persone di un paio di immobili di discreto valore, i quali, non riuscendo a trovare un accordo per la vendita tra tutti noi, sono finiti all'asta attraverso uno scioglimento di eredità; tale iter si sta presentando estremamente lungo, oneroso ed incerto facendo scendere a più miti consigli tutti gli eredi con i quali si è trovato un accordo di massima per venderli privatamente. A questo punto le mie domande sono:
1) nell'attesa che venga pubblicizzato il prossimo incanto è possibile attivarsi per tentare di vendere l'immobile privatamente oppure si è obbligati a chiedere una sospensiva sin da subito?
2) se la risposta al punto 1 è affermativa, ove si trovasse un compratore privatamente una volta che sia già partita la pubblicità dell'asta, è possibile a quel punto richiedere la sospensiva o bisogna attendere che la chiamata vada deserta?

Grazie a tutti preventivamente per la disponibilità.
 

Dimaraz

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Non ho esperienza di un caso cosi particolare...ma se un Giudice ha disposto la messa all'asta, la vedo "male".
 

vittorio2292

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Il giudice ha disposto l'asta perché avendo richiesto gli eredi stessi lo scioglimento di eredità, trattandosi di beni non divisibili (ovvero immobili), non aveva altra possibilità, ma non vi sono creditori da soddisfare.
 

Nemesis

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Il giudice ha disposto l'asta perché avendo richiesto gli eredi stessi lo scioglimento di eredità...
Se i coeredi troveranno un accordo per vendere (e un acquirente, ovviamente), è ben possibile rinunciare agli atti del giudizio. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione (delle parti costituite) sono regolari, dichiarerà l'estinzione del processo con un'ordinanza (oppure, se sorgono contestazioni sulla validità della rinuncia o dell'accettazione, con una sentenza).
La liquidazione delle spese sarà fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

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Appunto...estingue (cancella)...che è cosa diversa dal "sospendere" secondo i capricci di chi ne aveva chiesto l'intervento.
 

Luigi Criscuolo

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se ho ben capito gli avvocati rappresentanti tutti gli eredi dovranno comunicare tempestivamente al Giudice la rinuncia al giudizio.
Se non c'è unanimità di richiesta il procedimento continua, se nel frattempo il compratore è stato trovato, questo parteciperà all'asta.
 

vittorio2292

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Proprietario Casa
Ringraziandovi per le risposte ricevute, mi sembra si parli sempre solo di cancellazione del giudizio, ma il mio interesse è relativo ad un eventuale sospensiva, ovvero congelamento del rito, da riaprire quindi nel caso in cui non si trovi un compratore privatamente.
 

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