lexsdlex

Nuovo Iscritto
Ieri sera ho raccontato a mio cognato l'"efficacia" e la partecipazione del forum alla questione di mio interesse per la servitù di passaggio esposta nell'altro post e lui mi ha subito chiesto di porre, sullo stesso argomento, una questione che lo riguarda da vicino.
Provo a spiegarla (non è molto semplice ...).

In Abruzzo mio cognato possiede una piccola abitazione (proprietà A). Quando la casa è stata costruita (1965) c'era un fondo confinante (prop. B) che era privo di accesso sulla strada pubblica. Per questo il fondo A era gravato da una servitù di passaggio pedonale (senza titolo), che veniva esercitata da B su un piccolo vialetto (1.2m di larghezza). B ha posto un cancelletto sul vialetto, all'ingresso della sua proprietà.
Dal 1990 il proprietario B ha cominciato ad utilizzare un diversa strada d'accesso, molto più comoda perchè carrabile, realizzata su un fondo C, appartenente all'asse ereditario della famiglia di B. Una visura catastale riporta ad oggi il fondo C ancora indiviso tra gli eredi, ma apparentemente l'unico che lo utilizza è B. Mio cognato vorrebbe sapere se è possibile negare il passaggio a B, visto che per quel fondo è venuta a mancare l'"utilità" della servitù su A.

Io ho trovato due articoli del c.c. (1055 e 1074) la cui applicazione porta a risultati opposti:

Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. etc etc ....


Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.


La differenza deve risiedere nel fatto che il 1055 fa parte del CAPO II: Delle servitù coattive, mentre il 1074 fa parte del CAPO IV: Delle servitù acquistate per usucapione. Ne ho trovato conferma in rete in un post del blog di Tiziano Solignani.

Domande:
-) la servitù che grava sulla proprietà A deve essere considerata acquisita come servitù coattiva (perche' il fondo era intercluso) o per usucapione (perchè sono trascorsi più di 20 anni) ?

-) mio cognato faceva passare il vicino perchè solo da lì poteva passare: corre comunque anche il "cronometro" dell'usucapione ? Oppure il "cronometro" è partito da quando si è realizzato l'altro accesso sul fondo C (da quando il fondo B non è stato più intercluso) ?

-) mio cognato come faceva a sapere che il vicino passava attraverso C per diritto (perchè, ad esempio, lo aveva acquistato o ereditato) e non per "cortesia" del proprietario di C ?

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, ringrazio quanti vorranno aiutarci.
 

erwan

Membro Assiduo
per l'esattezza non ti interessa nessuno dei due articoli citati:
ti dovresti invece semplicemente richiamare alla prescrizione ultraventennale per non uso; e dal momento che il fondo non è più intercluso la servitù non potrà essere ricostituita.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere se sono trascorsi più di vent'anni che B non usa questa servitù, questa è estinta per prescrizione;

cc Art.1073 - Estinzione per prescrizione - La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
Sapevo che vi avrei trovato qui ...
No, non penso sia prescritta perchè mio cognato mi ha detto che B usa raramente il vialetto, ma lo usa.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Sapevo che vi avrei trovato qui ...
No, non penso sia prescritta perchè mio cognato mi ha detto che B usa raramente il vialetto, ma lo usa.
Allora B, ha di fatto acquisito il diritto di usucapione, ma per consolidarlo (costituirlo) visto che dici è mancante di titolo, dovrà richiederlo al Giudice come dice l'art. 1032 cc, tuo cognato eventualmente portà opporsi dimostrando che B ha un'altra strada più comoda e carrabile.

Insomma tuo cognato potrebbe esercitare un'azione possessoria (con titolo di proprietà) di quel tratto di viottolo dimostrando l'inutilità dello stesso.
 

erwan

Membro Assiduo
Allora B, ha di fatto acquisito il diritto di usucapione, ma per consolidarlo (costituirlo) visto che dici è mancante di titolo, dovrà richiederlo al Giudice come dice l'art. 1032 cc, tuo cognato eventualmente portà opporsi dimostrando che B ha un'altra strada più comoda e carrabile.
Insomma tuo cognato potrebbe esercitare un'azione possessoria (con titolo di proprietà) di quel tratto di viottolo dimostrando l'inutilità dello stesso.
(se l'ultima volta non era già chiaro il rapporto tra 1031 e 1032 non stupisce che si perseveri in errori a catena...)

leggendo gli articoli del codice riportati si giunge alla stessa conclusione già colta da lexsdlex: qui non c'è stata costituzione di servitù coattiva, ma usucapione;
non si applica quindi il 1055 ma il 1074, e se l'uso è perdurato anche da questa via non c'è nulla da fare...
 

ninone

Membro Ordinario
servitù

Ieri sera ho raccontato a mio cognato l'"efficacia" e la partecipazione del forum alla questione di mio interesse per la servitù di passaggio esposta nell'altro post e lui mi ha subito chiesto di porre, sullo stesso argomento, una questione che lo riguarda da vicino.
Provo a spiegarla (non è molto semplice ...).

In Abruzzo mio cognato possiede una piccola abitazione (proprietà A). Quando la casa è stata costruita (1965) c'era un fondo confinante (prop. B) che era privo di accesso sulla strada pubblica. Per questo il fondo A era gravato da una servitù di passaggio pedonale (senza titolo), che veniva esercitata da B su un piccolo vialetto (1.2m di larghezza). B ha posto un cancelletto sul vialetto, all'ingresso della sua proprietà.
Dal 1990 il proprietario B ha cominciato ad utilizzare un diversa strada d'accesso, molto più comoda perchè carrabile, realizzata su un fondo C, appartenente all'asse ereditario della famiglia di B. Una visura catastale riporta ad oggi il fondo C ancora indiviso tra gli eredi, ma apparentemente l'unico che lo utilizza è B. Mio cognato vorrebbe sapere se è possibile negare il passaggio a B, visto che per quel fondo è venuta a mancare l'"utilità" della servitù su A.

Io ho trovato due articoli del c.c. (1055 e 1074) la cui applicazione porta a risultati opposti:

Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. etc etc ....


Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.


La differenza deve risiedere nel fatto che il 1055 fa parte del CAPO II: Delle servitù coattive, mentre il 1074 fa parte del CAPO IV: Delle servitù acquistate per usucapione. Ne ho trovato conferma in rete in un post del blog di Tiziano Solignani.

Domande:
-) la servitù che grava sulla proprietà A deve essere considerata acquisita come servitù coattiva (perche' il fondo era intercluso) o per usucapione (perchè sono trascorsi più di 20 anni) ?

-) mio cognato faceva passare il vicino perchè solo da lì poteva passare: corre comunque anche il "cronometro" dell'usucapione ? Oppure il "cronometro" è partito da quando si è realizzato l'altro accesso sul fondo C (da quando il fondo B non è stato più intercluso) ?

-) mio cognato come faceva a sapere che il vicino passava attraverso C per diritto (perchè, ad esempio, lo aveva acquistato o ereditato) e non per "cortesia" del proprietario di C ?

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, ringrazio quanti vorranno aiutarci.

I due articoli non sono in contraddizione:
Infatti la cessazione o "riduzione" della servitù deve essere oggetto o di accordo fra i due fondi o riconosciuta con sentenza, su istanza del fondo servente.
Il concetto di base che regola le servitù è che il fondo dominante può esercitare la servitù recando il meno danno possibile al fondo servente.
 

erwan

Membro Assiduo
Ma per ottenere l'usucapione bisogna dimostrare l'utilità ?
la questione è irrilevante, ma rispondo comunque:
l'utilità è un presupposto necessario di qualsiasi tipo di servitù, è può consistere anche solo in una maggior comodità (art. 1028): evidentemente due accessi "is megl che one";
una volta che la servitù è venuta ad esistenza invece essa non si estingue per il venir meno dell'utilità (come previsto dal 1074, e tranne che non si tratti di servitù costituite coattivamente, a cui si applica il 1055)
 

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