condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
E' l'art. 1032 cc che cita i modi per costituire la servitù, non ce ne sono altri, tutti quelli che sono stati citati in questo (e l'altro Topic) devono essere dimostrati davanti al giudice in forza di quell'art. (1032) con l'assistenza di un legale, ripeto la Legge fai da te NON esiste.

Nella scheda segnalata da condobip leggo:
Lascia perdere .... ora Erwan contesterà anche l'ADUC. :risata:
 

erwan

Membro Assiduo
distinguere, in sede giudiziaria, tra tolleranza e possesso è questione di lana caprina...

:basito:

ma se i tuoi vicini avevano un fondo intercluso e hanno quindi esercitato regolarmente il passaggio su quel lato mi pare dura argomentare che si sia trattato solo di limitati e saltuari atti compiuti con la tua condiscendenza...

Parla per te, per favore, è l'art. 1032 cc che cita i modi per costituire la servitù....
sbagliato, quello è il 1031.
se non ci arrivi amen.

solo ti risparmieresti di seminare tante castronerie.

come questa:
B ha di fatto acquisito il diritto di usucapione, ma per consolidarlo (costituirlo) visto che dici è mancante di titolo, dovrà richiederlo al Giudice come dice l'art. 1032 cc...

ovviamente una volta data per buona una premessa sbagliata saranno sbagliate anche la conclusioni, com'è sbagliata questa:
tuo cognato eventualmente portà opporsi dimostrando che B ha un'altra strada più comoda e carrabile.
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
erwan ha scritto:
ma se i tuoi vicini avevano un fondo intercluso e hanno quindi esercitato regolarmente il passaggio su quel lato mi pare dura argomentare che si sia trattato solo di limitati e saltuari atti compiuti con la tua condiscendenza...

Ma proprio perchè B era intercluso, per mantenere i rapporti di buon vicinato A ha tollerato il regolare passaggio di B.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
sbagliato, quello è il 1031.
La tua risposta è ERRATA, l'art 1032 completa di fatto l'art. 1031 e stabilisce le regole per le servitù;

Art.1032 - Modi di costituzione - Quando in forza di legge il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.


L'art 1031 dice che si possono costituire coattivamente (su ricorso ovviamente o su disposizioni (del Comune, con eventuale esproprio ecc ecc, perchè il fai da te non esiste) o volontariamente (per contratto)

P.s. mi sono dimenticato quelle servitù del padre di famiglia, ma non mi sembra questo il caso.
 

erwan

Membro Assiduo
Ma proprio perchè B era intercluso, per mantenere i rapporti di buon vicinato A ha tollerato il regolare passaggio di B.
dubito che il ragionamento reggerà in aula...
;)
in questi casi dubbi il proprietario avrebbe dovuto almeno stabilire con certezza il proprio diritto, ad esempio con qualche genere di atto interruttivo...
 
J

JERRY48

Ospite
Mi è venuta voglia di intervenire dopo la mattinata al mare.

La servitù che grava sulla proprietà A non è acquisita per via coattiva in quanto non c'è stata sentenza del Giudice, nè per usucapione, in quanto, il servente non ha fatto la richiesta, dimostrandone l'uso e il Giudice non ha sentenziato l'accoglimento.

Il proprietario B non può più dimostrare e chiedere al Giudice che la servitù sulla proprietà A è a lui necessaria per accedere alla sua proprietà, in quanto può accedervi più comodamente attraverso il fondo C, che, tra l'altro appartiene all'asse ereditario del proprietario B.

saluti
jerry48
 

erwan

Membro Assiduo
si ragiona!
Mi è venuta voglia di intervenire dopo la mattinata al mare.
evita di suscitare invidie, grazie!!!
:sorrisone:

La servitù che grava sulla proprietà A non è acquisita per via coattiva in quanto non c'è stata sentenza del Giudice,
:daccordo:

nè per usucapione, in quanto, il servente non ha fatto la richiesta, dimostrandone l'uso e il Giudice non ha sentenziato l'accoglimento.
d'accordo a metà: manca una sentenza, ma l'usucapione è già maturata.
così come stanno le cose se il dominante (non il servente!!!) inizia il procedimento otterrà la sentenza che dichiara l'intervenuto acquisto.

Il proprietario B non può più dimostrare e chiedere al Giudice che la servitù sulla proprietà A è a lui necessaria per accedere alla sua proprietà, in quanto può accedervi ... attraverso il fondo C...
:daccordo:
i presupposti per chiedere la coattiva non esistono più.
come detto ci sono però quelli per chiedere l'usucapione della servitù esercitata sinora, indipendentemente da requisiti di interclusione o dal loro venir meno.
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
erwan ha scritto:
.... manca una sentenza, ma l'usucapione è già maturata.
Ho cercato qualche nota su usufrutto e atti di tolleranza, ma effettivamente la differenza tra possesso e detenzione mi sembra molto sottile, soprattutto per qualcosa di immateriale, come una servitù.
Leggendo, grazie a Google Book, le annotazioni all'art. 1144 dal "Codice civile annotato con la giurisprudenza" di Augusto Baldassari,Paolo Cendon mi sembra che molte note vadano nel verso indicato da erwan, anche se ci sono piccoli elementi che potrebbero far sperare:

-) proprio perche B ha un altro accesso (C), l'uso del passaggio A è piuttosto raro e quindi il carico sul fondo servente è limitato;
-) il mantenimento di buoni rapporti di vicinato;
-) l'osservazione che non c'erano alternative al passaggio per A e che, anche adesso, non è detto che formalmente B abbia il possesso di C: potrebbe essere concesso per "tolleranza" (rapporti di parentela). In questo caso il fondo è ancora intercluso. Ma può essere il fondo servente A a chiedere la costituzione di una servitù coattiva a favore di B ?
 

erwan

Membro Assiduo
Ho cercato qualche nota su usufrutto e atti di tolleranza, ma effettivamente la differenza tra possesso e detenzione mi sembra molto sottile, soprattutto per qualcosa di immateriale, come una servitù.
il discorso è simile, però occhio: nel nostro caso la distinzione non è tra possesso e detenzione ma tra atto nell'esercizio del possesso ("uti dominus" come si dice) o in virtù di tolleranza del proprietario.

Leggendo, grazie a Google Book, le annotazioni all'art. 1144 dal "Codice civile annotato con la giurisprudenza" di Augusto Baldassari, Paolo Cendon mi sembra che molte note vadano nel verso indicato da erwan
e lo so, ma so già anche che con condobip non attacca: è impermeabile all'evidenza.
nell'estenuante topic "Può l'inquilino cambiare la serratura?" sosteneva che le sentenze riportate dal Cendon fossero inventate, finché non mi sono preso la briga di fargli addirittura una scansione del libro (e anche allora non era troppo convinto...)
chissà, forse l'opera citata non è di suo gusto?
:p
(seriamente: se è disponibile studiati anche il commento agli altri articoli citati sinora ed il quadro ti sarà ancora più nitido.) :ok:

tornando ai tuoi dubbi:
purtroppo gli altri elementi che citi, a tuo favore, mi sembrano assai flebili...

quanto invece alla tua ultima domanda la risposta è affermativa, alle condizioni poste dall'art. 1068 da me segnalato in precedenza.
però ottenere una pronuncia favorevole non è semplice, dato l'alto grado di discrezionalità e variabili che comporta un giudizio del genere.

(le altre affermazioni contenute nel tuo ultimo punto mi sono meno chiare...)
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
erwan ha scritto:
ed il quadro ti sarà ancora più nitido

Il fatto è che a mio cognato non piacerà il quadro che si sta delineando !

Veniamo all'ultimo punto del mio precedente messaggio.

lexsdlex ha scritto:
l'osservazione che non c'erano alternative al passaggio per A e che, anche adesso, non è detto che formalmente B abbia il possesso di C: potrebbe essere concesso per "tolleranza" (rapporti di parentela). In questo caso il fondo è ancora intercluso. Ma può essere il fondo servente A a chiedere la costituzione di una servitù coattiva a favore di B ?

Il mio ragionamento è questo:
Se B non è proprietario di C, allore il suo fondo è ancora intercluso (o no?). Se la servitù fosse creata come coattiva per fondo intercluso, nel momento in cui B diventasse proprietario di C, la servitù su A cesserebbe, per mancanza di utilità. Ma è tutto molto ipotetico.
In ogni caso, quale comma dell'art. 1068 devo guardare per capire se il fondo servente può richiedere la costituzione di servitù coattiva per un fondo dominante ?
 

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