condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore si cambia, nominando un altro con la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc cioè con la maggioranza dei presenti in assemblea, almeno e come minimo di 1/3 dei partecipanti al condominio, e rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio, cioè con almeno 500 millesimi
Quindi è necessaria una doppia maggioranza, teste e millesimi, come del resto in tutte le delibere assembleari e con altri e diversi quorum deliberativi secondo i vari casi.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma se non ha più le due maggioranze dovrebbe dimettersi
come si fa (o si dovrebbe fare) anche in politica.
Anche se l'amministratore si dimette e l'assemblea non nomina un altro al suo posto, rimarrà in carica in prorogtio imperii con pieni poteri.

In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, - ha detto la Suprema Corte; che ha subito aggiunto che, conseguentemente, tale istituto - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. --- Cassazione, sentenza n. 4531/2003
 

alfacasa

Membro Junior
l'istituto della prorogatio imperii trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini

Ma quale "volontà dei condomini"? Se essa è mutata per quanto riguarda le teste e non può venire democraticamente rappresentata perchè una legge iniqua blocca tutto allo status che si è determinato al tempo in cui vi erano altre maggioranze perchè vi erano altri condòmini che ora non vi sono più.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma quale "volontà dei condomini"? Se essa è mutata per quanto riguarda le teste e non può venire democraticamente rappresentata perchè una legge iniqua blocca tutto allo status che si è determinato al tempo in cui vi erano altre maggioranze perchè vi erano altri condòmini che ora non vi sono più.
Non solo nella volontà dei condomini ma anche (aggiunge la Sentenza) - nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore ... non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. (le sentenze o massime, vanno lette nella globalità e non per frasi che potrebbero essere interpretate altrimenti)
Ovvero, se i condomini non nominano un'altro amm.re seduta stante, quello revocato o dimissionario rimane in proroga sino alla futura nomina assembleare o Giudiziale, ad evitare che questo succeda possono nominare amministratore uno tra loro condomini e che accetti la carica.
In pratica un condominio non può rimanere senza amministratore, a meno che tutti i condomini (o uno di essi) non si assuma tutte le responsabilità, civili, penali, fiscali e amministrative del condominio.
 

alfacasa

Membro Junior
futura nomina assembleare o Giudiziale.


Ecco, a proposito di questo vorrei sapere se ci sono esperienze nel Forum di casi di "nonima giudiziale" dell'amministratore (come previsto dal Art. 1129, comma I).

Non parlo di revoca ma di semplice nomina alla scadenza annuale del mandato, nè di casi in cui si debba dimostrare una giusta causa ma solo per la mancata maggioranza. Mi sto informando e ho letto che la via dovrebbe essere veloce e anche senza avvocati, senza contenziosi.

Sembra molto chiaro però ho anche letto che vi si ricorrerebbe poche volte (chissà perchè, all'italiana?).
 

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