basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ti ringrazio per la fiducia ma oltre non so andare: del resto la tua descrizione della situazione è chiara. Circa le tuo ultime domande posso esprimere solo un parere, senza alcun fondamento.
io sostengo che i diritti derivanti dal rogito , cioè proprietà del terreno distinta dal fabbricato , e quindi a millesimi, non possono essere modificati da modifiche fatte dal catasto .
Qui ti darei ragione solo in parte. Sul valore del catasto siamo d'accordo: prevale il rogito.

ma sulle conseguenze del rogito credo divergiamo: da come descrivi i fatti, non hai mai parlato di frazionamento del terreno per riservare la parte non costruita ai proprietari originari. Secondo me la conseguenza è che tutto il terreno è stato soggetto alla costruzione, e la parte libera è diventata la parte comune dell'eedificio: il valore della proprietà rimane diviso per millesimi; ma circa l'uso valgono le regole del condominio che si è venuto a formare.
Mi muovo in questa direzione per un problema di posti auto che vorrei gestire dosando l'uso a millesimi di proprietà del terreno ( secondo le norme della comunione ) ; anzichè con le norme condominiali che prevedono un pari uso.
Per quanto sopra non condividerei la tua conclusione.

Mi chiederai allora cosa significhi la sentenza che ha attribuito al caso il solo diritto di superficie. Non so valutarlo, ma oserei dire, certo con presunzione, che sia stata affermata una cosa arbitraria.
 

bartolini3

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Qui entriamo in una materia che ritengo sia di carattere notarile o comunque legale. Ma se mi aiuti possiamo andare avanti.

Nei motivi della decisione della causa di cui ti ho parlato , del quale per brevità tralascio i particolari, il giudice scrive : “ Nel merito si ricava che nell’atto di acquisto del terreno, su cui sarebbe poi sorto il complesso condominiale, i compratori costituirono contestualmente e reciprocamente il diritto ex art. 952 c.c. a costruire su piani sovrapposti una propria unità immobiliare, lasciando in comune il suolo ( tra cui l’area da cui è scaturita l’attuale controversia.
Non è contestato che a distanza di anni dalla nascita del condominio, vi fu l’assegnazione nell’agosto 1972, tramite delibera assembleare, di ventidue posti auto, uno per ogni appartamento; ……”. Nnella parte finale della sentenza il giudice dice :
“ il giudice pronuncia una sentenza meramente dichiarativa”. ( In sostanza chiarisce come stanno le cose. ).

I posti auto furono semplicemente assegnati con una delibera a maggioranza senza accatastamenti od altra formalità.

Aggiungo i seguenti elementi di riflessione :
Articolo 952 Codice Civile
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643).Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Articolo 953 Codice Civile
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).
Articolo 934 Codice Civile
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Una volta istituito il diritto di superficie sembrerebbe che non possa essere annullato se non con altro atto notarile .
 

bartolini3

Membro Ordinario
Proprietario Casa
In condizioni normali, una volta che il fabbricato è costruito, il terreno entra in condominio. In presenza del diritto di superficie la " accessione " è impedita dall'articolo 934 perciò il terreno dovrebbe rimanere in condominio come proprietà indivisa.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho letto solo adesso i toui ultimi interventi: il tema è molto specialistico e non sono in grado di andare oltre.

Però mi ha incuriosito un aspetto, per cui ti pongo una domanda.

Al di là della dichiarazione del giudice:
Nel merito si ricava che nell’atto di acquisto del terreno, su cui sarebbe poi sorto il complesso condominiale, i compratori costituirono contestualmente e reciprocamente il diritto ex art. 952 c.c. a costruire su piani sovrapposti una propria unità immobiliare, lasciando in comune il suolo ( tra cui l’area da cui è scaturita l’attuale controversia.

Nell'atto di acquisto del terreno viene fatto espresso riferimento all'art. 952, e alla costituzione del diritto di superficie, oppure si dice "solo" che scopo dell'acquisto del terreno è realizzare la costruzione secondo il progetto tal dei tali, ipotizzando fin dal principio l'assegnazione delle u.i. a ciascun partecipante?
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Occorre che possa visionare bene cosa dice nel rogito il titolo che acquistano ed il diritto che reciprocamente si concedono i vari proprietari.

Ciao salves
 

bartolini3

Membro Ordinario
Proprietario Casa
SENTENZA
Nel rogito non si dice espressamente che si crea il diritto di superficie. La situazione è venuta in evidenza quando il giudice in una sentenza, non di condanna , ma " DICHIARATIVA" relativa al condominio di cui si parla , nei " Motivi della decisione "così si esprime :

" Nel merito si ricava che nell'atto di acquisto del 15/9/1962 del terreno, su cui sarebbe sorto il complesso condominiale , i compratori costituirono contestualmente e reciprocamente il diritto ex 952 c.c. a costruire su piani sovrapposti una propria unità immobiliare , lasciando in comune il suolo ( tra cui l'area da cui è scaturita l'attuale controversia).

Devo rimarcare che questa è una sentenza dichiarativa non appellata e perciò passata in giudicato.
ROGITO
Per completare il quadro informativo di seguito riporto le parti significative della " nota di trascrizione " dell'atto pubblico tramite il quale fu acquistato il terreno ed il fabbricato da costruire.

Nell’atto dopo l’intestazione si legge :

A FAVORE DI : ( seguono le generalità di tutti gli acquirenti che ometto di riportare )

CONTRO il signor Rossi Alessandro nato a ....il.... ivi residente.
Con il quale atto il signor Rossi Alessandro ha venduto il terreno appresso descritto ai seguenti signori, che hanno accettato comperato nelle misure rispettivamente indicate:

-Bianchi Luigi,per una quota ideale indivisa di millesimi venti e cinquantaquattro centesimi di millesimo ( 20,54)

- Tizio Giovanni , per una quota ideale e indivisa di millesimi diciassette e dodici centesimi di millesimo ( 17,12)
- seguono i dati di tutti gli altri acquirenti.

Il terreno oggetto della vendita è sito in comune di San .......... presso via ....... e confina con .......
E' distinto al Nuovo Catasto terreni di ........ alla pagina 676 , intestata al venditore, foglio7,mappale 199 superficie metri quadrati novecentocinquanta (mq. 950) , reddito dominicale £ 0,48 reddito agrario £ 0,10.

Per patto essenziale ed integrante della suddetta vendita le parti hanno convenuto inoltre quanto segue:
a) gli acquirenti effettueranno , sul terreno in oggetto,la costruzione di una palazzina per civili abitazioni composta di piano cantina, con quattro vani,piano terreno, con quattro quartieri,di primo piano con sei quartieri, di secondo piano con sei quartieri, di terzo piano con sei quartieri.
b) – in particolare gli acquirenti hanno dichiarato che, ciascuno di essi, costruirà, a proprie cure e spese le porzioni di fabbricato qui sotto rispettivamente indicate, porzioni che saranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà dei loro rispettivi costruttori :

1) Il signor Bianchi Luigi : vano al piano cantina , lato sud-ovest,per una superficie utile di metri quadrati settantasei ( mq 76) del valore di millesimi venti e cinquantaquattro ( 20,54) confinante con corte comune per due lati.
2) Il sig Tizio Giovanni : vano al piano cantina, lato nord-ovest, della superficie utile di metri quadrati settantasei, del valore di millesimi 17,12 (diciassette e dodici) confinante con corte comune per due lati e vano di cui al punto 1).

Segue la descrizione di tutti gli altri costruttori ………………….. omissis

c) Restano in comune tra gli acquirenti, nelle quote corrispondenti al valore delle unità
rispettivamente costruite, le parti costitutive del fabbricato, le pertinenze a sevizio del
medesimo, la corte annessa, nonché tuttele altre cose mobili od immobili da considerarsi, a
termine di legge , di ragione condominiale.,

Se mi suggerite come posso fare potrei inviare i file della sentenza completa e del rogito completo
per il momento ringrazio della collaborazione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio modesto parere, il punto c) del rogito lascia intendere che le parti non escllusive rimangono in comune, con le medesime quote millesimali delle u. abitative. Mi sembra la classica situazione condominiale.

Dopo di chè stabilita la quota di proprietà, rimangono in comunione condominiale. E si applica l'art. 1118 c.c.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Scansiona il tutto in formato immaggine e poi clicca nel pulsante immaggine, chiederà di inserire da url o da computer clicca computer e seleziona i file da caricare e poi invia il messaggio.

Comunque da quanto adesso descritto sono daccordo con quanto basty ha scritto al post 18 ma per una migliore risposta attendo che invii questi documenti.

Ciao salves
 

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