chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
HELP chi mi aiuta ricordo di aver letto che con il nuovo regolamento condominiale che per eseguire dei lavori i soldi devono già essere in cassa ma non riesco a trovare l'articolo in cui si parla di questo :fiore:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
A tuttora non esiste nessun nuovo regolamento condominiale valevole per tutti i condominii sul campo Nazionale, ma ogni condominio si adegua e approva quello che alla maggioranza prescritta dal Codice Civile (art. 1138) va bene, oppure già prescritto da RdC contrattuale.
Per cui se nel vostro regolamento e/o da accordi con la ditta esecutrice è prescritto che i fondi necessari devono essere già in cassa (fondo peraltro previsto dall'art. 1135 cc punto 4) per eseguire dei lavori, è necessario che questo fondo sia già consolidato prima di procedere all'esecuzione, ed è giusto sia così.
Comunque questo punto sarà modificato dal 18 giugno 2013 con la nuova normativa, e sarà questa;

cc 1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
...
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.
...
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Bravissssimo come sempre Grazie avrò letto in fretta e furia decine di volte gli articoli che parlano delle differenza tra il nuovo e il vecchio sapevo che c'era questa differenza che mi hai segnalato ma non riuscivo a trovarla, proprio vero che la fretta è una cattiva consigliera.
Ancora grazie :fiore:
 

avantage66

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Ringraziandovi anticipatamente della risposta vorrei porvi un quesito. Un condominio composto da due edifici di 3 scale ciascuno, per dividersi in 2 condomini di quali maggioranze necessita? Se in uno dei 2 edifici non si ha l'unanimita' la separazione e' valida? Serve un supercondominio per le parti e/o i servizi comuni? Grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
61. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

62. La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto