carla zanrosso

Nuovo Iscritto
Professionista
Ho un inquilino che ha affittato da poco un appartamento e vorrebbe già dare disdetta perchè ha 6 mesi di preavviso.
L'inquilino si trova male, gli fanno problemi perchè ha un cane che disturba i vicini e gli hanno già fatto osservazione, il garage e scomodo e deve sempre fare attenzione a non fermarsi davanti perchè intralcia il passaggio del garage al prorietario della casa che abita a fianco, e ancora a fine anno deve operarsi i piedi e l'immobile ha parecchie scale da fare.

Ma indipendentemente da questo c'è un motivo valido per cui il proprietario non può contestare la disdetta dell'inquilino, senza poter obbietare qualcosa?? Faccio notare che questo inquilino è entrato da 2 mesi nell'immobile.

Grazie delle risposte
Carla
 
J

JERRY48

Ospite
Il recesso del conduttore.
Il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto anche prima della scadenza, qualora ricorrano gravi motivi, previa comunicazione al locatore almeno sei mesi prima.

Ricorrendo gravi motivi, dunque, il conduttore in qualsiasi contratto di locazione, a prescindere dall’uso a cui sia destinato l’immobile locato, può sempre recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al locatore con lettera raccomandata.

Il mancato rispetto del termine di preavviso, comporta l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell’immobile in caso di omessa comunicazione preventiva, sempre che l’immobile medesimo non venga locato a terzi

Il necessario preavviso imposto al conduttore per il recesso, si giustifica con il contemperamento dell’interesse del locatore che, a seguito del recesso dell’altra parte, perde una rendita derivante dal proprio immobile sulla quale aveva fatto ragionevolmente affidamento in virtù dello stesso contratto di locazione.

Per tale motivo il conduttore che receda per gravi motivi senza il preavviso richiesto dalla legge , è tenuto al risarcimento del danno che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile, salvo che dimostri che l’immobile sia stato ugualmente usato dal locatore.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Se nel contratto è previsto che il conduttore possa esercitare il recesso anticipato con sei mesi di preavviso, lo può fare in qualsiasi momento senza dover dare giustificazioni e senza che il locatore possa obiettare alcunché.
Se invece non è previsto nel contratto, vale quanto scritto da Jerry48 nel post precedente, ovvero devono ricorrere "gravi motivi" ecc. ecc.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Se nel contratto è previsto che il conduttore possa esercitare il recesso anticipato con sei mesi di preavviso, lo può fare in qualsiasi momento senza dover dare giustificazioni e senza che il locatore possa obiettare alcunché.
Se invece non è previsto nel contratto, vale quanto scritto da Jerry48 nel post precedente, ovvero devono ricorrere "gravi motivi" ecc. ecc.
Concordo.:stretta_di_mano:
Il recesso del conduttore.
Il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto anche prima della scadenza, qualora ricorrano gravi motivi, previa comunicazione al locatore almeno sei mesi prima.

Ricorrendo gravi motivi, dunque, il conduttore in qualsiasi contratto di locazione, a prescindere dall’uso a cui sia destinato l’immobile locato, può sempre recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al locatore con lettera raccomandata.

Il mancato rispetto del termine di preavviso, comporta l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell’immobile in caso di omessa comunicazione preventiva, sempre che l’immobile medesimo non venga locato a terzi

Il necessario preavviso imposto al conduttore per il recesso, si giustifica con il contemperamento dell’interesse del locatore che, a seguito del recesso dell’altra parte, perde una rendita derivante dal proprio immobile sulla quale aveva fatto ragionevolmente affidamento in virtù dello stesso contratto di locazione.

Per tale motivo il conduttore che receda per gravi motivi senza il preavviso richiesto dalla legge , è tenuto al risarcimento del danno che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile, salvo che dimostri che l’immobile sia stato ugualmente usato dal locatore.

http://www.laleggepertutti.it/27281...-per-il-recesso-del-conduttore-e-del-locatore
:ok:
 

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