maria marzoli

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Proprietario Casa
Salve, chiedo gentilmente un chiarimento in merito al criterio di riparto spese per il rifacimento del terrazzo all’ultimo piano che funge da copertura di una palazzina a due piani, composta al piano terra da negozi (3 vetrine) e al piano primo da un appartamento unico, sottostanti il terrazzo ad uso esclusivo del proprietario dell’appartamento.
La superficie del terrazzo esclusivo è uguale a quella del piano terreno e del piano primo. Sappiamo che la spesa è per 1/3 a carico del proprietario del terrazzo e per 2/3 dei proprietari dei piani sottostanti.
Non avendo millesimi, gli altri due terzi,che sono a carico di tutti i condomini dell’edificio, come sono ripartiti?
Quanto va imputato all'appartamento al piano primo,che ha la stessa superficie del terrazzo?
Quanto va imputato ai negozi a piano terra, uno di due vetrine ed uno di una sola vetrina?
E' corretto questo prospetto?
33,3% al piano terrazzo ed il 66,6% ai piani inferiori così diviso:
33,3% al piano primo
33,3% al piano terra : di cui 22,2% al primo negozio e 11,1/ al secondo?
Grazie.
 

condobip

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Proprietario Casa
Potrebbe andare bene ed approvata in assemblea, ma in via provvisoria e con il beneficio del conguaglio quando si farà la tabella millesimale vera e propria;

E’ valida ed efficace la deliberazione dell’assemblea di condominio, che in mancanza della tabella millesimale, adotti temporaneamente e provvisoriamente un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello legale, al fine di provvedere, con le somme anticipate a titolo di acconto dai compartecipanti e da conguagliare successivamente all’approvazione della tabella dei coefficienti millesimali, alla gestione e alla manutenzione annuale dei servizi e delle cose comuni. (Sentenza 24 Luglio 1973 n° 2164)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
In mancanza di tabella millesimale, in via provvisoria la spesa a carico degli immobili, cui il terrazzo funge da copertura (66,6% della spesa totale, in quanto il proprietario del terrazzo deve contribuire per il 33,3%) , andrebbe ripartita in proporzione alla superficie in pianta di ogni immobile. Quindi, detta S la spesa totale e A, N1, N2 le superficie dell'appartamento e dei due negozi,
All'appartamento spetta di pagare: 66,6% * S * A : (A+N1+N2)
Al negozio 1 spetta di pagare: 66,6% * S * N1 : (A+N1+N2)
Al negozio 2 spetta di pagare: 66,6% * S * N2 : (A+N1+N2).
Al terrazzo spetta di pagare: 33,3% * S.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
lo chiamate terrazzo, ma a me sembra un copertura di piano che funge da tetto, del palazzo in uso esclusivo (da vedere e verificare tale uso) pertanto va divisa per millesimi di proprieta, e nient'altro ciao
 

condobip

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Proprietario Casa
Sarà anche un terrazzo di copertura dello stabile, ma da quanto dice maria marzoli è ad uso esclusivo;
... ad uso esclusivo del proprietario dell’appartamento.

La superficie del terrazzo esclusivo è ...
Ne più e ne meno di quanto disposto dall'art. 1126 cc;

- cc art. 1126. Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Da cui, se le quote millesimali sono stabilite, la ripartizione tra i condomini sarà semplice, in mancanza si userà una tabella provvisoria con diritto di conguaglio quando si farà la tabella millesimale vera e propria.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
La ripartizione non ha nulla a che fare con la titolarità, nel senso che l'addebito viene posto a carico dell'entità cui compete, dopodiché sarà il titolare dell'entità a pagare la somma corrispondente.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Sarà anche un terrazzo di copertura dello stabile, ma da quanto dice maria marzoli è ad uso esclusivo;Ne più e ne meno di quanto disposto dall'art. 1126 cc;

- cc art. 1126. Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Da cui, se le quote millesimali sono stabilite, la ripartizione tra i condomini sarà semplice, in mancanza si userà una tabella provvisoria con diritto di conguaglio quando si farà la tabella millesimale vera e propria.
Pienamente concorde.:stretta_di_mano: :ok:
 

maria marzoli

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie, per la conferma del riparto spese e per la formula!
L'immobile ha solo 3 proprietari e non penso si faranno mai millesimi.
Un cordiale saluto a tutti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Come desiderate, ma dal 18.6.2013, sarà previsto dalle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile (ed anche ora lo è);

Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
 

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