Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Come si calcola la mini IMU
Sintetizziamo con un esempio :
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Contribuente, senza figli a carico, abitazione principale nel Comune di Brescia A3, rendita catastale tratta dalla visura è pari a 761,00

1)-Nel 2012 aliquota per abitazione principale pari a 0,4% RC 761 x 1,05x 1,60= 127.848 x 0,4%.= 511,39
-Detrazione spettante ( non ci sono figli) -200,00
Imposta teorica (2012) 311,39

2)-Nel 2013 aliquota per abitazione principale passa a 0,6% RC 761 x 1,05x1,60= 127.848 x 06,%.= 767,09
-Detrazione spettante (non ci sono figli a carico ) -200,00
Imposta teorica (2013 ) 567,09
Si calcola la differenza fra 2) ed 1) (567,09-311,39): si ottiene l’ ’importo su cui calcolare il 40% 255,70
Pertanto l’importo da versare entro il 24 gennaio 14 sarà pari al 255,70x 40% (mini IMU) ossia 102,28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nel caso la detrazione è 200 perché non vi sono figli : diversamente la detrazione aumenta in ragione di 50 euro a figlio

Appositamente approntato per lettori di Propit by EnnioR
 
J

JERRY48

Ospite
Ma perché nessuno sottolinea il fatto che questa tassa è incomprensibile anche a chi la dovrebbe applicare? Come è possibile che in un Paese civile si "vaneggi" da mesi non solo sul nome ma anche su cosa e come applicare la nuova IMU? Non sono favorevole alla tassa sulla prima casa ma trovo inaccettabile non sapere come conteggiarla: ma fare un tanto a metro quadro era troppo difficile? Perché questo Stato che parla di semplificazione costringe i cittadini a rivolgersi ad un commercialista anche per la tassa sui rifiuti?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
per esattezza
le detrazioni sono queste

-Abitazione principale pertinenze : € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
-se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta proporzionalmente .
- spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-spetta anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
- La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ( fino al gg di compimento del 26,no anno di età) a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- La maggiorazione non può superare € 400 , per cui l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
e se non pago perchè no voglio pagare più di commmercialista che di tassa a che cosa vado incontro ? che penali ci sono?
Accertamento per mancato versamento: da pagare l'IMU (non versata) + 30% di sanzioni + interessi calcolati dal giorno dopo la scadenza al momento dell'accertamento.
L'accertamento è valido se inviato entro il 5° anno dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni IMU relative ad un determinato periodo di imposta, per es. l'accertamento relativo all'anno 2008 è valido se inviato entro il 31/12/2013. Saluti.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Accertamento per mancato versamento: da pagare l'IMU (non versata) + 30% di sanzioni + interessi calcolati dal giorno dopo la scadenza al momento dell'accertamento.
L'accertamento è valido se inviato entro il 5° anno dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni IMU relative ad un determinato periodo di imposta, per es. l'accertamento relativo all'anno 2008 è valido se inviato entro il 31/12/2013. Saluti.
per esattezza
le detrazioni sono queste

-Abitazione principale pertinenze : € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
-se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta proporzionalmente .
- spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-spetta anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
- La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ( fino al gg di compimento del 26,no anno di età) a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- La maggiorazione non può superare € 400 , per cui l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.

fino al gg di compimento del 26,no anno di età?
Hai reso oscura un'espressione chiara! La detrazione spetta se alle ore 24 del giorno di scadenza dell'imposta il giovanotto non ha ancora compiuto 26 anni.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
per esattezza
le detrazioni sono queste

-Abitazione principale pertinenze : € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
-se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta proporzionalmente .
- spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-spetta anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
- La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ( fino al gg di compimento del 26,no anno di età) a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- La maggiorazione non può superare € 400 , per cui l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
'dimori abitualmente' e 'risieda anagraficamente' non sono sinonimi?[DOUBLEPOST=1389341383,1389341159][/DOUBLEPOST]
per esattezza
le detrazioni sono queste

-Abitazione principale pertinenze : € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
-se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta proporzionalmente .
- spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-spetta anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
- La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ( fino al gg di compimento del 26,no anno di età) a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- La maggiorazione non può superare € 400 , per cui l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
Quindi il nono figlio (50 euro x 8 = 400) euro non produce detrazioni? Che sfiga![DOUBLEPOST=1389341636][/DOUBLEPOST]
Ma perché nessuno sottolinea il fatto che questa tassa è incomprensibile anche a chi la dovrebbe applicare? Come è possibile che in un Paese civile si "vaneggi" da mesi non solo sul nome ma anche su cosa e come applicare la nuova IMU? Non sono favorevole alla tassa sulla prima casa ma trovo inaccettabile non sapere come conteggiarla: ma fare un tanto a metro quadro era troppo difficile? Perché questo Stato che parla di semplificazione costringe i cittadini a rivolgersi ad un commercialista anche per la tassa sui rifiuti?
I politici ci vogliono svegli, non sonnacchiosi come i tedeschi![DOUBLEPOST=1389341801][/DOUBLEPOST]
per esattezza
le detrazioni sono queste

-Abitazione principale pertinenze : € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
-se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta proporzionalmente .
- spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-spetta anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
- La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ( fino al gg di compimento del 26,no anno di età) a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- La maggiorazione non può superare € 400 , per cui l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
Avevo letto che al massimo si posssono detrarre 400 euro. Sballo?
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Accertamento per mancato versamento: da pagare l'IMU (non versata) + 30% di sanzioni + interessi calcolati dal giorno dopo la scadenza al momento dell'accertamento.
L'accertamento è valido se inviato entro il 5° anno dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni IMU relative ad un determinato periodo di imposta, per es. l'accertamento relativo all'anno 2008 è valido se inviato entro il 31/12/2013. Saluti.
grazie per rispondermi così prontamente.
Sapresti dirmi che tasso viene applicato sul calcolo degli interessi?
Grazie
 

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