wmar

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La legge di stabilità 2014, all'art. 1. comma 50, sembrava aver eliminato la possibilità del pagamento dei canoni di locazione in contanti indipendentemente dall'importo ("quale ne sia l'importo", dice la norma). Ma in data 5.02.2014 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pensato bene di intervenire sulla questione in via interpretativa, emanando dei "Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)" e ripristinando quanto la norma sembrava aver proibito:
<<[...]deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti>>.

La "prova documentale" può essere anche la classica ricevuta. E allora, se non mi sbaglio, leggendo tra le righe, la sostanza è che il Dipartimento del Tesoro fa presente che l'impianto sanzionatorio, attualmente in vigore, riguardante le operazioni di pagamento in contanti, reagisce unicamente nei confronti di utilizzo di contanti tra privati oltre il limite dei 1.000 euro. Sì che la norma della legge di stabilità 2014 non può in alcun modo sfruttare tale impianto sanzionatorio e la sua violazione rimarrebbe priva di sanzione. Insomma, chi paga il canone di locazione in contanti ed al di sotto del limite dei 1.000 euro non può in alcun modo essere sanzionato, perché l'impianto sanzionatorio non può intercettare quella prassi.
A margine si pone la questione sulla cultura legislativa del legislatore della norma...
 

eleonora buda

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Peccato che fra politica e burocrazia ci siamo noi cittadini.....................dannati e beffati da leggi di stabilità seguite da Mille proroghe ...............ma questa è un'altra storia.
 

jerrySM

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Un grazie all'utente wmar per la sua segnalazione.
Per chi volesse scaricarsi il testo integrale del Ministero delle Finanze questo è il link:
http://www.dt.tesoro.it/export/site...normativa/circolare_tracciabilitx_affitti.pdf

Curioso il fatto che nessun organo di informazione abbia dato questa notizia, datata 5 Febbraio 2014, a differenza dell'enfasi che avevano dato invece alla notizia dell'abolizione dell'uso del contante.

Grazie ancora a wmar.
 

wmar

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Peccato sì! Va bene che "bizantinismo" è una parola coniata apposta per noi italiani, ma adesso si è veramente raggiunto il punto di non ritorno, oltre il quale...i conti non tornano più. Ed infatti...
 

wmar

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Un grazie all'utente wmar per la sua segnalazione.
Per chi volesse scaricarsi il testo integrale del Ministero delle Finanze questo è il link:
http://www.dt.tesoro.it/export/site...normativa/circolare_tracciabilitx_affitti.pdf

Curioso il fatto che nessun organo di informazione abbia dato questa notizia, datata 5 Febbraio 2014, a differenza dell'enfasi che avevano dato invece alla notizia dell'abolizione dell'uso del contante.

Grazie ancora a wmar.

Grazie per l'apprezzamento. Sì, è - diciamo così - alquanto "curioso". Adesso bisogna vedere come reagirà il legislatore, visto che la norma che mette fuori legge ("quale ne sia l'importo") il pagamento dei canoni di locazione ("di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica") è ancora in vigore, ma giuridicamente incapace - stando a quel che mi sembra essere il senso dell'intervento interpretativo del Dipartimento del Tesoro - di accedere all'unico impianto sanzionatorio riguardante le operazioni di pagamento in contanti. E una norma giuridica incapace di sanzionare chi la vìola, non è una norma giuridica.
A onor del vero, questo problema era già stato fatto presente (Sole 24 Ore su tutti) subito dopo l'approvazione della norma.
 

Nemesis

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Adesso bisogna vedere come reagirà il legislatore, visto che la norma che mette fuori legge ("quale ne sia l'importo") il pagamento dei canoni di locazione ("di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica") è ancora in vigore, ma giuridicamente incapace - stando a quel che mi sembra essere il senso dell'intervento interpretativo del Dipartimento del Tesoro - di accedere all'unico impianto sanzionatorio riguardante le operazioni di pagamento in contanti.
Infatti, come avevo già sostenuto in altre discussioni, per come è scritta la norma nella legge di stabilità non sono applicabili le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007.
E una norma giuridica incapace di sanzionare chi la vìola, non è una norma giuridica.
E' una norma giuridica. Una delle tante "leges imperfectae".
 

wmar

Membro Attivo
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Infatti, come avevo già sostenuto in altre discussioni, per come è scritta la norma nella legge di stabilità non sono applicabili le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007.
E' una norma giuridica. Una delle tante "leges imperfectae".

Nel senso di imperfetta nella sua giuridicità, se al concetto di giuridicità appartiene quello di vincolatività e se la previsione di un profilo sanzionatorio è una nota definitoria di ques'ultimo? Ma per discuterne dovremmo spostarci su qualche forum di filosofia del diritto;).
Nel frattempo, i pagamenti in contanti dei canoni di locazione non sono punibili in alcun modo.
 

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