dolly

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Sembrerebbe infatti revocato l'obbligo di tracciabilità per i canoni d'importo ANCHE inferiore a 1000 euro:
http://www.ilsole24ore.com/art/fina...-contante-225752.shtml?uuid=ABXh5Sw&nmll=2707

"OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)
A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa amministrazione su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante, introdotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).
La norma testualmente recita: “All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto ai sensi del quale “ è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(...)”.
Per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante - e di altri titoli di pagamento al portatore - e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato.
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti."


fonte http://www.dt.tesoro.it/export/site...normativa/circolare_tracciabilitx_affitti.pdf
 
Ultima modifica:

Nemesis

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Proprietario Casa
Non più obbligatorietà alla tracciabilità dei pagamenti di locazione sopra i 1000,00€, basta la ricevuto del proprietario
Ah sì? Sopra i 1.000 euro?
E l'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, che vale per TUTTI i trasferimenti di denaro contante, che si riferiscano a canoni di locazione o no, l'hanno abrogato e nessuno ce l'ha fatto sapere? :disappunto:
Sembrerebbe infatti revocato l'obbligo di tracciabilità per i canoni d'importo ANCHE inferiore a 1000 euro
Dolly, ti ci metti anche tu? :)
Premesso che non è stato revocato nulla, ma è stato "correttamente interpretato" che l'obbligo di tracciabilità è soddisfatto anche se esiste prova documentale diversa da quella ottenibile con i classici mezzi tracciabili (bonifico, assegno, POS, ecc.). Ma ciò SOLO per i pagamenti dei canoni inferiori a 1.000 euro. Non ANCHE inferiori a 1.000 euro, che lascerebbe intendere che da 1.000 euro in su il trasferimento di denaro contante sia lecito.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Ah sì? Sopra i 1.000 euro?
E l'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, che vale per TUTTI i trasferimenti di denaro contante, che si riferiscano a canoni di locazione o no, l'hanno abrogato e nessuno ce l'ha fatto sapere? :disappunto:
Dolly, ti ci metti anche tu? :)
Premesso che non è stato revocato nulla, ma è stato "correttamente interpretato" che l'obbligo di tracciabilità è soddisfatto anche se esiste prova documentale diversa da quella ottenibile con i classici mezzi tracciabili (bonifico, assegno, POS, ecc.). Ma ciò SOLO per i pagamenti dei canoni inferiori a 1.000 euro. Non ANCHE inferiori a 1.000 euro, che lascerebbe intendere che da 1.000 euro in su il trasferimento di denaro contante sia lecito.
Le quote condominiali inferiori a € 1.000 come si possono pagare?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Dolly, ti ci metti anche tu?
Premesso che non è stato revocato nulla,
Sì, certo, l'ho scritto in prima battuta...ma poi.....
In effetti la circolare ministeriale ha semplicemente chiarito che le sanzioni potranno essere comminate solo dai 1000 euro in su.
Alla fine comunque il risultato è che una norma che obbliga senza prevedere delle sanzioni in caso di violazione è praticamente come se non ci fosse...:)
[DOUBLEPOST=1392480503,1392480258][/DOUBLEPOST]
Le quote condominiali inferiori a € 1.000 come si possono pagare?
Tramite qualsiasi forma di pagamento anche NON tracciabile, quindi ammesso anche il pagamento "cash" (escluso solo il "baratto"...:^^:)...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sì. certo.
L'obbligo di tracciabilità è soddisfatto dalla sola prova documentale (ricevuta del locatore) solamente per i pagamenti dei canoni inferiori a 1.000 euro. Da 1.000 euro in su il trasferimento di denaro deve essere sempre fatto con mezzi tracciabili "tradizionali" (la ricevuta del locatore non sarebbe una "traccia" idonea).
 

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