mattescu

Membro Attivo
Buonasera,
ho locato il mio appartamento nell'agosto 2013 con regolare contratto di affitto 4+4 ma
negli ultimi due mesi l'inquilino mi ha solo corrisposto un acconto (50%
del canone ) per il mese di gennaio mentre per il mese di febbraio non mi
è stato versato nulla
Posso intimare all'inquilino di lasciare l'appartamento per il mancato pagamento del canone e disdire il contratto ??
Posso trattenere il deposito cauzionale come rimborso delle rate non pagate?
Avendo optato per la cedolare secca come mi devo comportare con l'agenzia delle entrate?
E' sufficiente la disdetta del contratto per evitare il pagamento delle tasse dopo la risoluzione del contratto oppure serve un decreto ingiuntivo del giudice o del legale??


Se nemmeno le spese condominiali di sua spettanza fossero state pagate all'amministratore chi ne risponde?L'amministarore deve fare decreto ingiuntivo oppure devo essere io, in quanto proprietario dell'appartamento, a saldare le rate non pagate?Con il nuovo decreto legge di giugno 2013 chi è obbligato?

Grazie tanto per i vostri consigli
 
J

JERRY48

Ospite
Lo sfratto è l’ordine tassativo dato all’affittuario, da parte tua proprietario dell’immobile o di un giudice, di lasciare libero l’immobile da lui occupato.
Lo sfratto per morosità lo puoi chiedere quando si verificano le condizioni citate all’articolo 5 della Legge. n. 392 del 1978, ovvero quando il canone di locazione non venga corrisposto entro un periodo di 20 giorni dalla data prevista (solitamente entro il 25° giorno del mese corrispondente). Se il pagamento non avviene entro i 20 giorni, il contratto d’affitto può essere considerato risolto e si può chiedere lo sfratto. Puoi inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’inquilino moroso per comunicargli di provvedere al pagamento entro 15 giorni. Se il pagamento non avviene antro tali termini, puoi passare alle vie giudiziali per ottenere il pagamento della somma dovuta.
Non puoi trattenere il deposito cauzionale come rimborso delle rate non pagate.
Assistenza di un avvocato necessaria per la richiesta al Tribunale dello sfratto.
Anche in applicazione del regime della cedolare secca, i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti devono essere assoggettati a tassazione, salvo che entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non si sia concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Posso trattenere il deposito cauzionale come rimborso delle rate non pagate?
Teoricamente no perché il deposito cauzionale è destinato a coprire i danni che il conduttore ha causato all'immobile nel corso dell'affitto. Trattandosi di una somma versata a titolo di garanzia non può essere assimilata e confusa con il canone. Ci sono diverse sentenze a proposito.
Praticamente si quando l'inquilino è moroso e lascia l' appartamento. Perché sono soldi che sono in mano al proprietario.
 

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