craonf sotiosp

Membro Ordinario
Per cortesia, volevo porre gentilmente all'attenzione del forum questo quesito.
Nel maggio prossimo scadra'il contratto d affitto 4piu'4 di un immobile dato in locazione nel maggio 2006.non avendo intenzione di rinnovare il contratto ho gia inviato lettera di disdetta nei termini.
la domanda che pongo e'questa.l'inquilino alla scadenza sicuramente non rilascera'l'immobile, dovra'darmi la maggiorazione del fitto del20%fino a quando arrivera'ufficiale giudiziario o continuera'apagare(€225) l'indennita'di occupazione alla stessa cifra del contratto?
Vi ringrazio anticipatamente
 
J

JERRY48

Ospite
dovra'darmi la maggiorazione del fitto del20%fino a quando arrivera'ufficiale giudiziario o continuera'apagare(€225) l'indennita'di occupazione alla stessa cifra del contratto?
La disdetta, però, se è necessaria per impedire il rinnovo del contratto, può non essere sufficiente a farti rientrare nel possesso del bene....se l’inquilino non se ne va con le proprie gambe!
In questo caso puoi avviare la pratica di licenza per finita locazione, se il contratto è ancora in corso, oppure di sfratto per finita locazione, dopo la scadenza, in modo da ottenere un provvedimento (convalida) che ha valore di titolo esecutivo, cioè consente di ottenere forzosamente il rilascio dell’immobile tramite ufficiale giudiziario.
Ottenuto il provvedimento con cui il giudice ordina all’inquilino di rilasciare l’appartamento, se l’inquilino persiste nel non mollare l’immobile, occorre dare inizio alla fase esecutiva, in cui l’ufficiale giudiziario eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi, se necessario, della forza pubblica.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'inquilino alla scadenza sicuramente non rilascera'l'immobile, dovra'darmi la maggiorazione del fitto del20%fino a quando arrivera'ufficiale giudiziario o continuera'apagare(€225) l'indennita'di occupazione alla stessa cifra del contratto?
Ex art. 1591 c.c. avrai diritto al risarcimento del maggior danno, che però dovrai dimostrare.
Il conduttore potrà evitare il risarcimento del maggior danno se corrisponderà - oltre a una somma mensile pari all'importo del canone alla cessazione del contratto (al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione dell'indice FOI dell'ISTAT verificatasi nell'anno precedente) -
anche la maggiorazione del 20% (Art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998).
Il conduttore però non potrà esimersi dall'obbligo di risarcire il maggior danno ex art. 1591 c.c. se rilascerà l'immobile successivamente alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Come si inserisce in questo contesto il blocco degli sfratti per finita locazione? grazie.
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io sapevo che il mini blocco degli sfratti per fine locazione è posticipato al 30/06/2014, (L.9/2007)quelli per morosità sono esclusi.
 

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