alberto bianchi

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È così si è risposto a tutto.
Ci sono anche altri casi, che pur rispettando la legge, possono generare dei problemi con conseguenze imprevedibili e forse anche gravi.
E' il caso di mia figlia:
- Ha sempre avuto l'iscrizione anagrafica della famiglia di origine, Torino e da circa 24 anni a Parma;
- Da più di tre anni lavora a Milano a tempo indeterminato, ma vive in un alloggio in affitto;
- a Gennaio 2014 ha trasferito la residenza anagrafica e conseguente domicilio fiscale a tale indirizzo di Milano.
- PERO', è da qualche tempo che ha il desiderio di trasferirsi all'estero per 3-4 anni (Olanda, Germania, U.K.). presso un'altra sede della società per cui lavora.
- Intenderebbe iscriversi all'AIRE.

PROBLEMA
Trasferendosi all'estero e lasciando l'alloggio di Milano dove ha la residenza ed il domicilio fiscale, e dove non tornerà mai più ad abitare, sorgerebbe il problema su dove farsi recapitare la corrispondenza soprattutto di natura fiscale, visto che:
- Per le persone fisiche, ai fini delle Imposte sui Redditi, Residenza e Domicilio Fiscale coincidono (nella Mod. Unico non esiste casella per opzioni diverse);
- Per le Persone Trasferite all'Estero, si considera come Domicilio Fiscale l'ultima residenza in Italia.

La preoccupazione è quella di non poter venire a conoscenza di eventuali avvisi di accertamento, multe, contravvenzioni, etc. etc.

SOLUZIONE
Più che soluzione , sarebbe un escamotage, e cioè quella di ritrasferire l'la residenza anagrafica a Parma e poi da Parma fare il trasferimento all'estero.

Sentiamo il parere del Prof. @Nemesis, che ringrazio in anticipo.
 
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arciera

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Ovvero tua figlia sta cercando un domicilio. Ovvero dove domiciliare la corrispondenza e quant'altro la lega ancora al suo Paese d'origine: Se non ha un domicilio a Milano può farsi domiciliare quel che la interessa da te. Da un avvocato, persino in una cassetta postale della banca, (o delle poste).[DOUBLEPOST=1394276978,1394276845][/DOUBLEPOST]C'è l'incombenza di avvertire gli enti o le aziende della variazione di dove domiciliare i messaggi
 

alberto bianchi

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Proprietario Casa
C'è l'incombenza di avvertire gli enti o le aziende della variazione di dove domiciliare i messaggi
Quello che preoccupa è il non rispetto, ed il mancato collegamento tra di loro, da parte di certi Uffici Pubblici.
Per l'aspetto fiscale, forse, con l'apertura di una casella postale PEC dovrei risolvere le cose più importanti. basta ricordarsi di aprirla frequentemente.
 

Nemesis

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allora ritornando al caso da me supposto se il tizio presenta la dichiarazione di residenza a Roma e non fa anche registrare anche l'iscrizione anagrafica può capitare che i suoi genitori, rimasti a Palermo, chiedendo l'estratto dello stato di famiglia si trovino ancora il figlio come residente con loro?
Se il tizio dichiara all'ufficiale di anagrafe di Roma di essere residente in quel comune, e la situazione dichiarata risponde al vero, il tizio sarà iscritto in quell'anagrafe e cancellato dall'anagrafe del comune di Palermo.

- Per le Persone Trasferite all'Estero, si considera come Domicilio Fiscale l'ultima residenza in Italia.
Norme applicabili:
Art. 58, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973:
"Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*), hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato".
Art. 59, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 600/1973:
"Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato notificato".


(*) che prevede che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In conclusione, nel caso di non residenti il domicilio fiscale viene stabilito:
- nel comune in cui si produce reddito in Italia o se si produce in più comuni, in quello dove viene prodotto il reddito più elevato (tenuto conto dell’accertamento dell’ufficio e non della dichiarazione del contribuente);
- nel comune di ultima residenza nello Stato per i cittadini immigrati in Stati a fiscalità privilegiata, ma che siano considerati residenti in Italia.
 
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alberto bianchi

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Art. 59, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 600/1973:
"Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a

In conclusione, nel caso di non residenti il domicilio fiscale viene stabilito:
- nel comune in cui si produce reddito in Italia o se si produce in più comuni, in quello dove viene prodotto il reddito più elevato (tenuto conto dell’accertamento dell’ufficio e non della dichiarazione del contribuente);
- nel comune di ultima residenza nello Stato per i cittadini immigrati in Stati a fiscalità privilegiata, ma che siano considerati residenti in Italia.
Il caso da me proposto non riguarderebbe nessuna delle due ipotesi
[DOUBLEPOST=1394287663,1394287515][/DOUBLEPOST]
Art. 59, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 600/1973:
"Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze
Questa soluzione potrebbe andar bene, ammesso che l'Intendenza di Finanza ( O l'Organo che l'ha sostituisca) accetti la richiesta.
Chissà se esiste della Modulistica apposita o è sufficiente una richiesta non vincolata a schemi.
Comunque grazie per la risposta.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
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Se il tizio dichiara all'ufficiale di anagrafe di Roma di essere residente in quel comune, e la situazione dichiarata risponde al vero, il tizio sarà iscritto in quell'anagrafe e cancellato dall'anagrafe del comune di Palermo.
per dare la residenza sembra che l'unica cosa che l'ufficiale di anagrafe fa controllare dai vigili urbani e che nella via, al numero civico ci sia nel citofono il cognome del dichiarante, idem per quanto riguarda la cassetta della posta e che al sopralluogo la persona sia presente all' interno dichiarato. Non mi risulta che chiedano altre informazioni inerenti il dichiarante (per esempio dove lavora o cosa fa nella città dove intende spostare la residenza) al di fuori del benestare da parte di chi è già residente, o risulta residente nell'appartamento. Non so quale situazione dichiarata dal notificante la residenza possa essere ritenuta mendace.
Se poi l'iscrizione all'angrafe dei residenti è automatica (oggi entro 2 giorni si ha la possibilità di avere anche i certificati) con la presentazione della dichiarazione non capisco tutto il tuo girare attorno al palo della distinzione tra residenza ed iscrizione all'angrafe. Inoltre tu dici che non è accademismo....... io allora mi arrendo per essermi giocato uno degli ultimi neuroni che mi sono rimasti.
 

arciera

Membro Senior
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arciera ha scritto: ↑
si può avere l'iscrizione anagrafica in una famiglia e la residenza altrove?
Certamente nei fatti avviene, in barba alla legge anagrafica

Prego studiare daccapo il thread dall'inizio. Dopodichè non credo che nessuno di noi possa avere ancora un dubbio.

Questa soluzione potrebbe andar bene, ammesso che l'Intendenza di Finanza ( O l'Organo che l'ha sostituisca) accetti la richiesta.
Non credo che esistano motivi che ostano a tale richiesta. Tua figlia non ha più alcun legame con la città di Milano, a meno che l'azienda per cui lavora ha una sede a Milano. Per @Luigi Criscuolo , come si è visto si può avere la residenza in un posto diverso dal proprio stato di famiglia.[DOUBLEPOST=1394293383,1394293246][/DOUBLEPOST]
non capisco tutto il tuo girare attorno al palo della distinzione tra residenza ed iscrizione all'angrafe.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
si può avere la residenza in un posto diverso dal proprio stato di famiglia.
Per non lasciare dubbi, è meglio ribadire ulteriormente che:
- la residenza è definita dall’art. 43, comma 2 c.c. come il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioè, dove "‘vive" effettivamente). Si tratta di una situazione di fatto e a questa situazione – di fatto – devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese all’Ufficiale di anagrafe del comune in cui si è andati ad abitare (o in cui sia avvenuto un cambiamento di abitazione) entro venti giorni dal "trasloco". Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafici sono obbligatorie (l'obbligo sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in una data abitazione).
Quindi la situazione "normale" (e conforme alla legge) è quella che comporta che l'iscrizione anagrafica corrisponda alla residenza.
Le situazioni "anormali" (e quindi contrarie alla legge), peraltro molto diffuse, sono quelle in cui la persona mantiene l'iscrizione anagrafica che non corrisponde all'effettiva residenza. Cioè la persona - nei fatti - dimora abitualmente in luogo diverso da quanto risulta in anagrafe.
 

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