Pitiuso

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Il mio contratto di locazione commerciale prevede che nei primi 6 anni di vigenza il conduttore possa recedere con un preavviso di dodici mesi. Leggendo sulla rete trovo che la prassi più ricorrente parla invece di sei mesi, termine che il mio contratto riporta per il periodo di rinnovo per ulteriori 6 anni.
Essendo la prima specifica clausola stata accettata dal conduttore, anche con sottoscrizione ripetuta dell'accettazione delle clausole c.d. vessatorie, il termine ivi stabilito è contrattualmente valido o il termine dei sei mesi costituisce aspetto inderogabile ?
Grazie a chi saprà darmi lumi
 

Nemesis

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Il mio contratto di locazione commerciale prevede che nei primi 6 anni di vigenza il conduttore possa recedere con un preavviso di dodici mesi.
Art. 28, comma 1 della legge n. 392/1978:
"Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza".
Art. 27, comma 7 stessa legge:
"E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione".
Art. 27, comma 8 stessa legge:
"Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata".
 

Pitiuso

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Visto cheArt 27 comma 7 parla di facoltà, in assenza dei gravi motivi di cui al comma 8, non mi è chiaro se il termine di 12 mesi possa esser oggetto di negoziazione tra le parti oppure, benché accettato, sia comunque da riportarsi ai 6 mesi
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Visto cheArt 27 comma 7 parla di facoltà, in assenza dei gravi motivi di cui al comma 8, non mi è chiaro se il termine di 12 mesi possa esser oggetto di negoziazione tra le parti oppure, benché accettato, sia comunque da riportarsi ai 6 mesi
Se il contratto contiene la clausola negoziale che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento con il preavviso di dodici mesi, il conduttore che volesse recedere dando un termine di preavviso inferiore (ma con minimo di sei mesi) dovrà necessariamente invocare e provare la sussistenza dei gravi motivi.
 

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