B

biscuit

Ospite
Salve a voi FORUMIANI :fiore:!!
La domanda e semplice e subito entro nel merito. Ho sentito dire un parere che mi sembra assurdo avendolo sentito solo per le attività commerciali, tuttavia vi chiederei se l'affermazione e corretta o sbagliata.
Pare che quando il locatore a fine della prima scadenza dei 4 anni (nel caso specifico contratto cedolare secca 4+4) disdice tramite la normale trafila il contratto al suo inquilino e vero che quest'ultimo ha diritto al risarcimento di 36 mensilità e se nel caso l'appartamento rimane invenduto l'inquilino avrebbe il diritto di riacquistare l'uso dei locali con una prigione dell'affitto alle medesime condizioni iniziali ???
Salutandovi cordialmente ringrazio chi ne sa più di me.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Pare che quando il locatore a fine della prima scadenza dei 4 anni (nel caso specifico contratto cedolare secca 4+4) disdice tramite la normale trafila il contratto al suo inquilino e vero che quest'ultimo ha diritto al risarcimento di 36 mensilità
Art. 3, comma 3 della legge n. 431/1998:
"Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito".
Art. 3, comma 5 della legge n. 431/1998:
"Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3".
 
B

biscuit

Ospite
Ringrazio Nemesis e subito dopo lettura della tua risposta ho ripreso il contratto dov'è, trovo scritto < ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 9 dicembre 1998,n 431 e cosi via>.
Invece anche andando cercando info nel Web per lo specifico comma 1 a quello che ho visto riguarda gli invalidi. Tu invece hai menzionato comma 3 e comma 5 una differenza per certo ci sarà.
Comunque poiché il contratto non e ancora registrato anche se firmato da ambi =locatore/conduttrice avendo anche già pagato la cauzione pari a 3 mensilità mi attaccherò al telefono per elucidazioni in merito.
Comunque il proprietario e corretto e anche molto pignolo sulle regole e questo mi conviene perfettamente, dovesse avere sbagliato subito sarà disposto a rimediare appena saputo se mai non era informato in merito.
Reitero ringraziamenti Nemesis augurandoti un bel luuuuuungo week-end.:spunta:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ho ripreso il contratto dov'è, trovo scritto < ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 9 dicembre 1998,n 431 e cosi via>.
Invece anche andando cercando info nel Web per lo specifico comma 1 a quello che ho visto riguarda gli invalidi.
Il comma 1 dell'art. 3 elenca i sette casi in cui il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla sua prima scadenza. E nessuno di quei casi riguarda gli invalidi.
 
B

biscuit

Ospite
Il comma 1 dell'art. 3 elenca i sette casi in cui il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla sua prima scadenza. E nessuno di quei casi riguarda gli invalidi.


Ok forse ho frainteso perché da un invalido fu posto il quesito.
A questo punto posso credere se non specificato appunto <comme 3 e 5 > sul contratto e come se non esistessero deducendone anche che sono delle libere scelte da parte del Signor Locatore.
Scusa le mie lacune non essendo di lingua madre Italiane lo sappiamo bene che chi non s'informa mai allargherà i suoi orizzonti.
Ovviamente il saluto ti sarà mandato in Bis.
 
B

britallico2

Ospite
Forse intendeva la parte che dice:
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

i gravi motivi potrebbero appunto riferirsi ad invalidita' fisica o psichica?

modifica: ops ho confuso, naturalmente il conduttore puo' uscirne cosi' ma non il locatore
 
Ultima modifica di un moderatore:
B

biscuit

Ospite
No. Quei commi sono norme imperative di legge.

Oh la se e cosi a questo punto, dovrei ribattere nei confronti del Signor Locatore facendo inserire comme 3 e 5 nel contratto ??
Tuttavia anche se non lo facesse e il proprietario non lo volesse poiché ci scommetto la camicia cosi sarà. Dovesse poi verificarsi dopo i primi 4 anni la disdetta da parte del proprietario e come ben detto nel comme 5 anche con procedura giudiziaria ne uscirei vincente o no facendomi ovviamente proteggere tramite un Patronato degli inquilini ??
Chiedo scusa ti rivolgo questa domanda perché mi sembra di apparire come una rompi scatole…..sapendo bene per esperienza allora che sono in affitto per MIA scelta, che gli affittuari sono considerati spesso per cittadini di seria C e che zitti zitti non possano avere nessuna pretesa.:shock:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Oh la se e cosi a questo punto, dovrei ribattere nei confronti del Signor Locatore facendo inserire comme 3 e 5 nel contratto ??
No. Essendo norme di legge inderogabili, riportarle nel contratto sarebbe superfluo.
Dovesse poi verificarsi dopo i primi 4 anni la disdetta da parte del proprietario e come ben detto nel comme 5 anche con procedura giudiziaria ne uscirei vincente o no facendomi ovviamente proteggere tramite un Patronato degli inquilini ?
Il locatore ha facoltà di negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza solamente nei casi indicati nell'articolo 3 della legge n. 431/98.
Se non ricorreranno quelle condizioni e il locatore avrà ottenuto (illegittimamente) la disponibilità dell'alloggio, avrai diritto a quanto lo stesso articolo di legge prevede (risarcimento o ripristino del rapporto di locazione).[DOUBLEPOST=1398516212,1398515996][/DOUBLEPOST]
Oh la se e cosi a questo punto, dovrei ribattere nei confronti del Signor Locatore facendo inserire comme 3 e 5 nel contratto ??
No. Essendo norme di legge inderogabili, riportarle nel contratto sarebbe superfluo.
Dovesse poi verificarsi dopo i primi 4 anni la disdetta da parte del proprietario e come ben detto nel comme 5 anche con procedura giudiziaria ne uscirei vincente o no facendomi ovviamente proteggere tramite un Patronato degli inquilini ?
Il locatore ha facoltà di negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza solamente nei casi indicati nell'articolo 3 della legge n. 431/98.
Se non ricorreranno quelle condizioni e il locatore avrà ottenuto (illegittimamente) la disponibilità dell'alloggio, avrai diritto a quanto lo stesso articolo di legge prevede (risarcimento o ripristino del rapporto di locazione).
 

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