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JERRY48

Ospite
Io sì. Tu invece non avevi letto l'art. 1 del D.L. n. 145/2013.
Questo il testo dell’art. 1, commi 7 e 8, del D.L. .145/2013:
“7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono
sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo
oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a
registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione
energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità
immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al
pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a
Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità
immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto
della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, che,
per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione
amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica
altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le
violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata
in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con
sentenza passata in giudicato.”
Come è noto, dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono quattro
distinti obblighi, di cui tener conto nel caso di trasferimento di fabbricati energeticamente rilevanti 2

(ossia di fabbricati che non siano esclusi dal campo di applicazione di detta normativa ai sensi
dell’art. 3, d.lgs. 192/2005 o del paragrafo 2 delle Linee Guida nazionali per la Certificazione
Energetica (2)):
a) l’obbligo di DOTAZIONE (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel
caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a “ristrutturazioni importanti” o di edifici pubblici (3)).
b) l’obbligo di ALLEGAZIONE (che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto 2013 n. 90, in
sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, che ha previsto, inoltre, in caso di sua violazione,
la sanzione della nullità).
c) l’obbligo di CONSEGNA dell’attestato energetico (il cui adempimento va documentato con
l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione di
prestazione energetica degli edifici).
d) l’obbligo di INFORMATIVA (il cui adempimento va documentato con l’inserimento in atto
di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le
informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici).
La nuova norma, modificando i commi 3 e 3 bis, dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005, ha inciso
profondamente sugli obblighi di ALLEGAZIONE, di INFORMATIVA e di CONSEGNA, lasciando invece
immutata la disciplina vigente in tema di DOTAZIONE.
Le principali novità, portate dal nuovo intervento legislativo in materia, si possono così
sintetizzare:
i) esclusione degli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA per gli atti
traslativi a titolo gratuito;
ii) precisazione che gli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA
riguardano non solo l’atto di compravendita ma, anche, in generale, tutti gli “atti di trasferimento
di immobili a titolo oneroso”, con ciò confermando l’interpretazione prudenziale già proposta dal
Consiglio Nazionale del Notariato (4)
.
iii) precisazione che gli obblighi di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano i nuovi contratti
di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali
obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe,
cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a
registrazione (in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno).
iv) limitazione dell’obbligo di ALLEGAZIONE ai soli contratti di nuova locazione aventi per
oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a
registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari.
v) eliminazione della NULLITA’ quale sanzione per il caso di violazione dell’obbligo di
ALLEGAZIONE (con possibilità di “sanatoria” per i contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 e l’entrata
in vigore della nuova norma, eventualmente nulli per mancata allegazione dell’attestato
energetico)
vi) previsione di una SANZIONE PECUNIARIA per la violazione dell’obbligo di allegazione
nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola,
dell’adempimento degli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA; la nuova norma, quindi, dà
maggior peso agli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA, ed al requisito formale
dell’attestazione ad opera dell’acquirente e del conduttore dell’avvenuto loro adempimento,
requisito la cui mancanza, in precedenza, era ritenuta priva di qualsiasi sanzione. 3


2. Obbligo di dotazione
Con riguardo all’obbligo di DOTAZIONE, va, innanzitutto, sottolineato che la norma in
commento si è limitata a modificare i commi 3 e 3bis del d.lgs. 192/2005, nel testo vigente dopo le
variazioni apportate con la legge 90/2013, ma non ha invece modificato anche il comma 2, che
cosi dispone:
“ Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di
edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a
produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve
rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo
locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di
vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce
evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione
energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.”
Il mancato adeguamento anche del comma 2, pone non pochi problemi di coordinamento,
con il successivo comma 3, nuovo testo, in quanto per gli atti traslativi a titolo gratuito mentre, da
un lato, deve ritenersi tuttora sussistente l’obbligo di DOTAZIONE, dall’altro, debbono ritenersi,
invece, non più sussistenti gli obblighi di ALLEGAZIONE, di INFORMATIVA e di CONSEGNA. E lo
stesso dicasi per i nuovi contratti di locazione non soggetti a registrazione (ipotesi quest’ultima,
peraltro, del tutto marginale per l’attività notarile e meno problematica rispetto a quella ben più
ricorrente dell’atto gratuito).
Per gli atti traslativi a titolo oneroso, benché il comma 2, relativo all’obbligo di DOTAZIONE,
faccia ancora riferimento alla sola vendita, valgono, comunque, le considerazioni già svolte in
passato circa l’applicabilità di detto obbligo a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (considerazioni
che oggi trovano ulteriore conforto nel nuovo testo del successivo comma 3), per cui nulla deve
ritenersi mutato al riguardo.
Per quanto riguarda, più specificatamente, gli atti a titolo gratuito, è lecito chiedersi quale
senso abbia imporre la dotazione dell’attestato se poi non è prevista né l’allegazione né la
dichiarazione di informativa.
E’ vero che ci sono altri casi in cui vi è obbligo di dotazione ma non anche obbligo di
allegazione; si pensi al caso del preliminare (5); ma è anche vero che nel caso degli atti gratuiti non
vi sono delle trattative durante le quali vi sia la necessità di mettere a disposizione l’attestato o
alla cui chiusura l’attestato debba essere consegnato all’acquirente e che ben giustificano l’obbligo
di dotare l’immobile dell’attestato, in caso di stipula di un preliminare, benché non vi sia anche
l’obbligo di allegazione.
Non vi è una ragione plausibile perché si debba costringere, ad esempio, un donante a
dotare l’immobile che vuole donare al proprio figlio dell’attestato, se poi non è previsto un
conseguenziale obbligo di ALLEGAZIONE o di CONSEGNA o di INFORMATIVA.
Peraltro la lettera della norma (art. 6, c. 2, d. lgs. 195/2005) pare chiara nel mantenere
l’obbligo di DOTAZIONE anche per gli atti traslativi a titolo gratuito. Si auspica un opportuno
coordinamento in sede di conversione del Decreto Legge, nel senso di allineare il comma 2 al
nuovo testo del comma 3.
Per quanto riguarda l’attività del Notaio, nessuna particolare formalità è attualmente
richiesta in occasione della stipula di un atto traslativo a titolo gratuito: 4

- né l’allegazione all’atto dell’attestato (espressamente limitata dal comma 3 alla sola
compravendita, agli atti di trasferimento a titolo oneroso ed ai nuovi contratti di locazione soggetti
a registrazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari)
- né l’introduzione in atto della dichiarazione del donatario e/o beneficiario di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della
prestazione energetica (espressamente limitata dal comma 3 alla sola compravendita, agli atti di
trasferimento a titolo oneroso ed ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione).
Il comma 2, non modificato dalla nuova norma, non impone alcuna menzione in atto circa
l’avvenuta dotazione dell’attestato.
Pertanto con riguardo agli atti traslativi a titolo gratuito può concludersi nel senso che:
- permane a carico del proprietario (donante/alienante) l’obbligo di DOTAZIONE; la
violazione di tale obbligo, peraltro, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione, posto che l’art.
15, c. 8, d.lgs. 192/2005 limita l’applicazione della sanzione pecuniaria, dallo stesso prevista per il
caso di mancata dotazione, al solo caso della vendita, esclusi, pertanto, gli atti traslativi a titolo
gratuito (così dispone la norma citata: “In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
3000 euro e non superiore a 18000 euro”);
- non vi è alcuna formalità da rispettare né alcuna menzione d inserire nell’atto; il nuovo
comma 3, infatti, non prescrive più per gli atti traslativi a titolo gratuito gli obblighi di
ALLEGAZIONE, di INFORMATIVA e di CONSEGNA, già previsti dalla legge 90/2013.

3. Obbligo di allegazione
La norma in commento ha previsto l’obbligo di ALLEGAZIONE per i seguenti atti:
- la compravendita;
- gli atti di trasferimento a titolo oneroso (ad es. permuta, assegnazione di alloggi da
cooperative edilizie, datio in solutum, conferimento in società, ecc.);
- i contratti di nuova locazione con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità
immobiliari.
Sono stati esclusi, invece, dall’obbligo di ALLEGAZIONE, gli atti traslativi a titolo gratuito (già
previsti nel testo del precedente comma 3bis ora invece non più previsti nel testo del nuovo
comma 3).
Come si è già avuto modo di osservare l’obbligo di allegazione è strettamente collegato
all’obbligo di dotazione della certificazione energetica, Anzi, l’obbligo di dotazione, in occasione di
un atto traslativo a titolo oneroso o di nuova locazione, può ritenersi funzionale proprio
all’osservanza dell’obbligo di allegazione. Ne discende che non sussiste obbligo di allegazione
laddove sia escluso (in base alla vigente disciplina) l’obbligo di dotazione (6)
.
Anche la nuova disposizione (comma 3 dell’art. 6 d.lgs. 192/2005 nuovo testo) prescrive,
l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita
immobiliare o agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, senza, peraltro, precisare il
diritto oggetto di trasferimento.
Nel silenzio del legislatore al riguardo, deve ritenersi applicabile la normativa in tema di
allegazione della certificazione energetica:
- nel caso di trasferimento sia dell'intera proprietà che di una quota di comproprietà; 5

- nel caso di trasferimento sia della piena o della nuda proprietà che di altro diritto reale di
godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- nel caso di costituzione di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione).
Per quanto riguarda le parti comuni condominiali va escluso l’obbligo sia di dotazione che di
allegazione dell’attestato di prestazione energetica (7)
.
La norma in commento stabilisce testualmente che “copia dell’attestato di prestazione
energetica deve essere altresì allegata al contratto …”. Il termine “copia” utilizzato dal legislatore
fa pensare all’intenzione di semplificare gli adempimenti legati all’obbligo di allegazione, peraltro
preceduto dall’obbligo di “consegna” dell’originale dell’attestato di prestazione energetica,
ritenendo sufficiente l’allegazione di una “copia non autentica”. La problematica relativa sarà
certamente oggetto di successivi approfondimenti tenuto conto dell’esigenza, che pare emergere
dalla lettura sistematica dei commi 2 e 3 dell’art. 6 in commento, di assicurare la corrispondenza
fra la “copia” dell’attestato, allegata all’atto traslativo o di locazione, e l’attestato oggetto degli
obblighi di cui al comma 2 (in realtà il problema sarà, in pratica, di facile e sicura soluzione
considerando che di regola il certificatore rilascia, a richiesta, più esemplari firmati in originale).
La violazione dell’obbligo di ALLEGAZIONE comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00; per i contratti di locazione di durata
inferiore ai tre anni la sanzione è ridotta a metà.
La norma in commento indica anche quale è l’autorità preposta all’accertamento ed alla
contestazione della violazione: la Guardia di Finanza, ovvero, all’atto della registrazione del
contratto, l’Agenzia delle Entrate. Tali soggetti dovranno, inoltre, presentare rapporto al Prefetto
ai sensi dell’art. 17 legge 24 novembre 1981 n. 689
(8)

E fuori dubbio che il Notaio che ha ricevuto un atto traslativo a titolo oneroso o un contratto
di locazione di interi edifici, al quale non sia stato allegato l’attestato energetico:
i) non sia soggetto ad alcuna sanzione di carattere pecuniario, posto che la norma pone tale
sanzione esclusivamente a carico della parti del contratto (alienante e acquirente ovvero locatore
e conduttore) in solido ed in parti uguali tra di loro;
ii) non sia soggetto ad alcuna attività di accertamento né sia obbligato a effettuare
direttamente contestazioni alle parti ovvero denunciare l’omissione alla Guardia di Finanza o
all’Agenzia delle Entrate, non essendo tali incombenze previste dalla norma.
Si ritiene, comunque, che il Notaio abbia il dovere di informare le parti (sia alienante che
acquirente ovvero sia locatore che conduttore) circa l’obbligo di allegazione dell’attestato
energetico e della sanzione prevista per il caso di violazione di tale obbligo.
L’informazione va rivolta ad entrambe le parti del contratto in virtù della responsabilità in
solido ed in parti uguali fissata dalla legge. Con la norma in commento, benché l’obbligo di
dotazione dell’attestato energetico sia posto solo a carico del proprietario (alienante o locatore), il
legislatore ha voluto “responsabilizzare” anche l’acquirente e/o conduttore, che debbono,
pertanto, pretendere la allegazione all’atto dell’attestato energetico, pena la comminatoria, anche
a suo carico, della sanzione pecuniaria, in ragione di una metà ed in solido.
Non è più prevista, pertanto, la nullità dell’atto, quale sanzione per la violazione dell’obbligo
di ALLEGAZIONE.


6

4. Obbligo di consegna
Come ricordato la norma in commento conferma (per gli atti traslativi a titolo oneroso e le
nuove locazioni di interi edifici) l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico.
Al riguardo, è lecito chiedersi se debba, comunque, ritenersi sussistente a carico
dell’alienante e/o del locatore un obbligo di consegna all’acquirente e/o al nuovo conduttore
dell’attestato di prestazione energetica, autonomo e distinto rispetto all’obbligo di allegazione e
da adempiere prima che si verifichi il presupposto stesso per l’allegazione (ossia prima della stipula
dl contratto traslativo e/o di nuova locazione)
A tale quesito si ritiene di dare risposta affermativa (come già è stato nel passato) (9), sulla
base:
- del disposto dell’art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 (nel testo modificato dal D.L. 63/2013 e
rimasto immutato) ove si prescrive che “in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle
rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime”; e, di norma, sia l’atto traslativo
definitivo che il contratto di locazione definitivo vengono formalmente sottoscritti dalle parti in un
momento successivo alla chiusura delle trattative, ossia dopo che si è formato il consenso sulla
conclusione del contratto e sulle condizioni più rilevanti (a prescindere dal fatto che tale
conclusione delle trattative sia stata o meno formalizzata con la stipula di un contratto
preliminare). Pertanto vi è un momento (quello della conclusione delle trattative) in cui l’alienante
e/o il locatore debbono consegnare all’acquirente e/o al conduttore l’attestato di prestazione
energetica, fermo, restando, poi l’obbligo per l’alienante e/o il locatore di provvedere
all’allegazione al contratto definitivo;
- del disposto dell’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 (nel testo ora modificato dal nuovo decreto)
ove si prescrive che l’acquirente e/o il conduttore debbono dare atto “di aver ricevuto .... la
documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione
energetica degli edifici”; disposizione che ha una sua ragion d’essere se si ritiene sussistente un
obbligo di consegna dell’attestato, autonomo e distinto rispetto all’obbligo di allegazione e
precedente rispetto a quest’ultimo.
Si rammenta che in base alla disciplina vigente vi è anche un altro obbligo, precedente a
quello di consegna, che incombe sul proprietario, ed è l’obbligo di “messa a disposizione”
dell’attestato di prestazione energetica. Il succitato art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 (nel testo
modificato dal D.L. 63/2013 e rimasto immutato ) stabilisce, infatti, che “[...] il proprietario deve
rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo
locatario all'avvio delle rispettive trattative [...].”
In pratica l’immobile deve essere dotato dell’attestato energetico nel momento stesso in cui
il proprietario intende o trasferirlo o locarlo (a prescindere dalla circostanza che si avvalga di mezzi
di comunicazione commerciale), in quanto detto attestato deve essere messo a disposizione del
potenziale acquirente sin dal momento in cui vengono avviate le trattative.
Un autonomo obbligo di consegna deve, poi, essere ammesso per i nuovi contratti di
locazione di singole unità immobiliari, per i quali è previsto l’obbligo di inserimento della clausola
con la quale il conduttore dichiari di aver ricevuto .... la documentazione, comprensiva
dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”, ma per i quali è
invece escluso l’obbligo di ALLEGAZIONE. 7

Una volta ritenuto sussistente l’obbligo di consegna dell’attestato di prestazione energetica,
occorre chiedersi quali sanzioni siano applicabili nel caso di violazione di tale obbligo.
Diverso dal caso della mancata consegna è quella, invece, della mancata documentazione in
atto della avvenuta consegna e cioè del mancato inserimento in atto della clausola con la quale
l’acquirente e/o il conduttore debbono dare atto “di aver ricevuto .... la documentazione,
comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”;
per la violazione di tale formalità è prevista, ora, la medesima sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione dell’obbligo di ALLEGAZIONE (per cui si rinvia a quanto sopra esposto al
precedente § 3, con la precisazione che la sanzione va applicata nella misura ridotta da €. 1.000,00
ad €. 4.000,00nel caso di nuove locazioni di singole unità immobiliari, per le quali non è previsto
l’obbligo di allegazione).

5. Obbligo di informativa
La norma in commento conferma anche l’obbligo di INFORMATIVA a carico dell’alienante (in
caso di contratti di compravendita e di contratti traslativi a titolo oneroso) o del locatore (in caso
di nuove locazioni di edifici e singole unità immobiliari) già previsto nella normativa vigente (e
introdotto per la prima volta dall’art. 13 d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28)
L’ adempimento di tale obbligo deve essere anche debitamente documentato mediante
l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici.
Si ritiene che debba trattarsi non tanto di informazioni generiche, circa la disciplina dettata
in materia di certificazione energetica, quanto di informazioni specifiche, concernenti in
particolare la prestazione energetica dell’edificio trasferito o locato, quali desumibili dall’attestato
di prestazione energetica del quale l’edificio deve essere dotato (dati relativi all’efficienza
energetica, valori di riferimento ed in particolare la classe di prestazione energetica di
appartenenza, raccomandazioni circa gli interventi da eseguire per migliorare il rendimento
energetico, ecc. ecc.).
In atto sarà sufficiente riportare la dichiarazione dell’interessato che ha ricevuto “le
informazioni”, senza dover esplicitare, nel dettaglio, il tipo e la qualità delle informazioni ricevute.
La clausola cui si riferisce la norma in commento (come, peraltro, quella sulla ricezione
dell’attestato, volta a documentare in atto il rispetto dell’obbligo di CONSEGNA di cui al
precedente § 4) consiste, sostanzialmente, in una dichiarazione di parte da recepire nel corpo del
contratto; non è necessario che detta dichiarazione sia resa nella forma di “dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà” in quanto ciò non è richiesto dalla norma;.
La dichiarazione deve essere resa:
- dall’acquirente/cessionario nel caso di atto traslativo a titolo oneroso
- dal conduttore nel caso di nuovo contratto di locazione
ovvero dai rispettivi rappresentanti legali o volontari.
Nella normativa vigente non era prevista alcuna sanzione per il caso di mancato rispetto di
tale incombenza (omissione integrale della clausola, ovvero dichiarazione solo parziale ovvero
dichiarazione non veritiera). Ora la norma in commento ha colmato tale lacuna, prevedendo la
medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell’obbligo di
ALLEGAZIONE (per cui si rinvia a quanto sopra esposto al precedente § 3, con la precisazione che la 8

sanzione va applicata nella misura ridotta da €. 1.000,00 ad €. 4.000,00 nel caso di nuove locazioni
di singole unità immobiliari, per le quali non è previsto l’obbligo di allegazione).

6. Sanzione amministrativa “in luogo” della nullità
La norma in commento (al comma 8) prevede anche la possibilità di quella che chiameremo
atecnicamente “sanatoria” degli atti, stipulati tra il 4 agosto 2013 e la data di entrata in vigore del
decreto legge, nulli, per mancata allegazione dell’attestato energetico.
La sanatoria può essere richiesta da una della parti del contratto o da un loro avente causa.
Per sanare la nullità deve essere pagata la sanzione pecuniaria ora prevista per il caso di
mancata ALLEGAZIONE (vedi supra sub § 4).
Condizione per ottenere la sanatoria è che non sia ancora stata dichiarata la nullità del
contratto con sentenza passata in giudicato.
La norma non precisa le modalità per procedere alla sanatoria.
L’avvenuto pagamento della sanzione impedirà future possibili declaratorie di nullità (sarà
opportuno nei successivi atti di trasferimento dare atto dell’intervenuta sanatoria della nullità
relativamente al titolo di provenienza, citando gli estremi dell’avvenuto pagamento della sanzione
pecuniaria).

7. Esclusioni di carattere oggettivo
Gli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA sono strettamente collegati
all’obbligo di DOTAZIONE della certificazione energetica così come disciplinata dal d.lgs. 192/2005.
Ricordiamo, brevemente, i casi di esclusione dall’obbligo di DOTAZIONE (e conseguentemente,
dagli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA)discendenti dalla normativa
vigente o comunque ricavali dal sistema (10); sono esclusi dall’obbligo di dotazione:
i) per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali Per La Certificazione
Energetica
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante
l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d.lgs. 192/2005.
b) i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) d.lgs. 192/2005.
c) i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante
l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c) d.lgs. 192/2005 (si fa presente che quando nel
d.lgs. 192/2005 si parla di climatizzazione si fa riferimento sia alla climatizzazione invernale che
alla climatizzazione estiva e quindi sia gli impianti di riscaldamento che agli impianti di
condizionamento d’aria)
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede
l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, e ciò stante l'espressa esclusione
disposta dall'art. 3, c. 3, lett. e) d.lgs. 192/2005 (l’attestato di prestazione energetica è, peraltro,
richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè
scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; art. 3, c. 3ter, d.lgs. 192/2005) 9

e) gli edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo (la certificazione è
peraltro richiesta con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché
scorporabili agli effetti dell’isolamento termico) (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012; disposizione non
modificata dal D.L. 63/2013). La disposizione esordisce statuendo che sono esclusi dall’obbligo di
dotazione i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali
a protezione degli impianti sportivi; tale esclusione è stata successivamente trasfusa nell’art.
 
J

JERRY48

Ospite
A cui segue la prova dell'assoluta non inerenza di quella norma con quanto si stava discutendo (esclusione dei fabbricati con superficie...).
Ricordiamo, brevemente, i casi di esclusione dall’obbligo di DOTAZIONE (e conseguentemente,
dagli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA)discendenti dalla normativa
vigente o comunque ricavali dal sistema (10); sono esclusi dall’obbligo di dotazione:
i) per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali Per La Certificazione
Energetica
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante
l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d.lgs. 192/2005.
 
J

JERRY48

Ospite
Che non ha nessuna inerenza con il quesito posto (esclusione dei fabbricati con superficie...).
i casi di esclusione dall’obbligo di DOTAZIONE (e conseguentemente,
dagli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA)discendenti dalla normativa
vigente o comunque ricavali dal sistema (10); sono esclusi dall’obbligo di dotazione:
i) per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali Per La Certificazione
Energetica
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante
l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d.lgs. 192/2005.

Questo è quanto:
Siccome la casa suddetta è indipendente e ha una superficie di mq. 40 posso tranquillamente considerarla tra quelle esenti?.
Attendo una risposta qualificata , ringrazio e saluto cordialmente.
CENTURIONE.


A me sembra che la mia risposta sia inerente.
 
U

User_38486

Ospite
Vi ringrazio , scusate la mia ignoranza ma dal vostro scambio di opinioni non ho capito niente. In definitiva l'immobile in oggetto è esente dall'obbligo di certificazione energetica oppure no?
CENTURIONE
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
@Nemesis stai parlando a dei profani. Mi confondi centurione. A dei poveri come noi dai da pensare che si sta errando tutto ed invece stiamo discutendo su altro. Cosa buonissima e giusta perché vi sono vari livelli di comprensione e questi vanno rispettati per un forum bello, attenzione però che chi legge ha bisogno di comprensione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In definitiva l'immobile in oggetto è esente dall'obbligo di certificazione energetica oppure no?
Sicuramente sì, se non contiene porzioni adibite a uffici e assimilabili. E anche se le contiene, è parimenti escluso se le stesse porzioni non siano scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
 

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