key

Membro Assiduo
Professionista
Una societa conduttrice di un negozio propone al locatore,Privato,l'aacquisto di arredamento usato di sua proprieta' per allestimento locali.
La societa'conduttrice vuole pagare con bonifico bancario o assegno dal c/c della societa' per dedurre ai fini fiscali l acquisto.
Per il privato che vende,sono appunto arredi usati di sua proprieta,peraltro arredamento d epoca.
Bene il corrispettivo che riceve da questa vendita,essendo pagato da una societa,concorre alla costituzione di reddito imponibile ai fini IRPEF?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per il privato che vende,sono appunto arredi usati di sua proprieta,peraltro arredamento d epoca.
Bene il corrispettivo che riceve da questa vendita,essendo pagato da una societa,concorre alla costituzione di reddito imponibile ai fini IRPEF?
Se sono beni che il privato aveva acquistato per uso personale o familiare, no. Se li aveva acquistati con intento speculativo, al fine di ritrarne un guadagno rivendendoli, si configurerebbe un'attività commerciale non esercitata abitualmente, e pertanto il relativo reddito sarebbe imponibile, ex art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie
No sono beni di proprieta'personale,oggetto d'arredo d'epoca.
Di provenienza familiare.
Quindi non ci sono prove d acquisto.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Benissimo
Come è meglio scrivere la ricevuta alla società,che dedurrà l'acquisto da privato di beni personali dall'IRES,per cautelarsi dal fatto che la società cambi idea e richieda indietro il prezzo corrisposto.
Un privato non può dar garanzia su beni personali venduti e privi di prova d'acquisto in quanto d'epoca.
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Come è meglio scrivere la ricevuta alla società
Deve contenere:
- generalità, domicilio dei contraenti e loro codice fiscale;
- descrizione dei beni oggetto di compravendita;
- indicazione del corrispettivo;
- dicitura "Operazione non soggetta a IVA, ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972".
- applicare, dato che l'importo della ricevuta supera 77,47 euro, il contrassegno telematico di 2 euro per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
- data e firma.
Un privato non può dar garanzia su beni personali venduti
La garanzia ex art. 1490 c.c. è sempre dovuta.
Le parti possono accordarsi per escludere o limitare la garanzia, ma tale limitazione è inefficace se i vizi, non facilmente riconoscibili, vengono taciuti in mala fede al compratore.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto