quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Comunque anche il comodato, come l'affitto, prevede l'atto scritto e la registrazione all'Agenzia delle Entrate. Ti diranno che non è obbligatorio, ma per tua sicurezza, te lo consiglio.
@ Confermo che ai fini della registrazione non è obbligatorio...altrimenti cosa scrivi??? Tutto come se fosse un contratto normale mancando solo il canone??? Mentre l'ammontare delle spese condominiali e il riscaldamento Sì ???
E le utenze??? Il tutto a chi dei due le intesti??? Qua l'unico obbligo è la denuncia alla questura, mentre la "scrittura" registrata
di un comodato gratuito a "estranei" metterebbe in allarme il FISCACCIO statisticamente esperto e consapevole cosa s'annidi dietro la gratuità...ad estranei...Qui a Torino controlli a campione
su tali tipologie di contratti hanno sempre portato alla luce l'illecito. Se è verbale, invece, è meno probabile. Poi con un contratto scritto l'inquilino, che paghi o meno, potrebbe non rispettare la riconsegna dell'alloggio e il proprietario avrebbe le stesse difficoltà a farla rispettare.
Alla fine del giro consiglio un bel contratto concordato e agevolato al minimo, dove oltre ai vantaggi per entrambi, in caso di sfratto per insolvenza l'ammontare irrecuperabile sarebbe più basso. Altro che il 7-10% indicato a suo tempo con grande convinzione da @Adriano Giacomelli come valore ideale per il calcolo del canone...
Ma qui si riaprirebbe un altro forum che non sta a me attivarlo.
E quindi: coraggio e canoni bassi...!!! E il comodato fatelo con i figli...QPQ.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Il comodato è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 cod. civ.).

Il contratto di comodato può essere verbale o in forma scritta.

Se il comodato ha come oggetto beni immobili, il contratto deve essere obbligatoriamente registrato (quindi in forma scritta) all’agenzia delle entrate entro 20 giorni dalla data di stipula ( DPR nr. 131/86, art. 5, comma 4 Testo unico imposte di registro).
L’imposta di registro è in misura fissa di 168,00 euro.

credo ora che sia stato portato a 200 euro.
Una volta registrato si può riavere immediatamente, all'occorrenza, indietro il bene
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il comodato è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 cod. civ.).

Il contratto di comodato può essere verbale o in forma scritta.

Se il comodato ha come oggetto beni immobili, il contratto deve essere obbligatoriamente registrato (quindi in forma scritta) all’agenzia delle entrate entro 20 giorni dalla data di stipula ( DPR nr. 131/86, art. 5, comma 4 Testo unico imposte di registro).
L’imposta di registro è in misura fissa di 168,00 euro.

credo ora che sia stato portato a 200 euro.
Una volta registrato si può riavere immediatamente, all'occorrenza, indietro il bene
@Se è così ritiro la non obbligatorietà della forma scritta...io scrivo a braccio e ben difficilmente mi aggiorno...ero rimasto al dettato del
codice civile dove, dal te citato art. 1803 al 1812, non vi è riferimento nè per la forma scritta, nè per la registrazione. Il mio ragionamento è semplice: mancando la forma scritta (obbligatoria in un altro ambito del C.C...."CONTRATTI") il contratto è nullo e se è nullo non produce più nè diritti, nè doveri...e si dovrebbe ritornare allo stato precedente. Senza uno straccio di scritto nessuno dei due può pretendere alcunchè: il proprietario perderà l'eventuale impagato (che non potrà neanche menzionare) e l'inquilino subirà la forzatura della serratura...essendo stata la stessa accennata preventivamente...in ogni caso entrambi potranno dire qualsiasi cosa...e la parola dell'uno vale quella dell'altro...e alla fine, almeno credo, nessuno dei due potrà ricorrere al giudice...il quale, ammesso pure la stoltezza di uno dei due..., relegherà la pratica in quelle da scartare a fronte dei vari milioni di contenziosi più corposi e documentati. Per finire il c.c. prevede sì la forma scritta per l'uso immobiliare...senza distinguere la "veste" dell'usuario, ma tace sull'obbligo della registrazione...Tutto questo fa sì che gli avvocati si possono vantare di sostenere sia una tesi, sia il suo opposto. E' la culla del diritto, cara mia...e noi incalliti polemisti ci caschiamo alla grande. Alla prossima. QPQ. P.S.
Quanto sopra è tutto all'insegna dell'incertezza. Solo i Sapientoni
del SITO certi di essere certi potranno, se credono, diramare ogni dubbio. Ma non sarà facile anche per loro.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il contratto di comodato può essere verbale o in forma scritta.
Se il comodato ha come oggetto beni immobili, il contratto deve essere obbligatoriamente registrato (quindi in forma scritta) all’agenzia delle entrate
L'avremo già scritto decine di volte. Ma evidentemente occorre ancora precisare che l'obbligo di registrazione sussiste solamente nel caso che il contratto di comodato sia stipulato in forma scritta, oppure quando il comodato verbale sia enunciato in altri atti.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
___________________________________________________________________________________________
D.P.R. n. 131/1986 – Ottobre 2005 – Pag. 1/28 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Emana il seguente decreto:
Articolo 1
[1] È approvato l'unito Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente.
[2] Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L'IMPOSTA DI REGISTRO
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto dell'imposta
[1] L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli
volontariamente presentati per la registrazione.
Art. 2 - Atti soggetti a registrazione
[1] Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma primo dell'art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;
d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.
Art. 3 - Contratti verbali
[1] Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
allora facciamo il punto della situazione: è vero che molti siti specializzati, in fisco ed immobili, scrivono che dato che l'articolo da me riportato non specifica espressamente il comodato, questo sta a significare che è valida anche la forma verbale. Allora le cose sono due o io leggo bene o leggo male. o interpreto bene o no. Nel primo comma dell'articolo tre di detta legge sull'imposta di registro viene specificato che " locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite" relative cessioni e risoluzioni sono da considerare valevoli per il comodato? Il comodato è una cessione di immobile, si o no?
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
allora facciamo il punto della situazione: è vero che molti siti specializzati, in fisco ed immobili, scrivono che dato che l'articolo da me riportato non specifica espressamente il comodato, questo sta a significare che è valida anche la forma verbale. Allora le cose sono due o io leggo bene o leggo male. o interpreto bene o no. Nel primo comma dell'articolo tre di detta legge sull'imposta di registro viene specificato che " locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite" relative cessioni e risoluzioni sono da considerare valevoli per il comodato? Il comodato è una cessione di immobile, si o no?
@ E io ti rispondo "NI" perchè è improprio considerarla una cessione piena come quella prevista dai contratti locativi; come se dicessimo: ti concedo provvisoriamente l'USO per un tempo indeterminato (da uno a enne giorni)... mutuando il concetto dall'uso provvisorio di cose mobili: "prendi la mia bicicletta e me la restituisci domani" ...non ti cedo la bicicletta ti cedo semplicemente l'USO della stessa per un giorno e quindi non può essere considerato un contratto pieno e completo come quello locatizio. Il comodatario di fatto diventa un usuario e si dovrebbe andare a vedere cosa dice il Codice C. in materia...ammesso che ci si trovi il nesso con la disputa in corso. Io, certamente no... e mi limito a ripetere che quando il legislatore parlò e scrisse di comodato ( ...senza aggiungere gratuito...perchè lo è per definizione propria) pensava essenzialmente a particolari rapporti umani come quelli con parenti...con dipendenti bisognosi...con indigenti ecc....
Insomma la differenza deve continuare ad esserci altrimenti finisce come per le convivenze (etero o omo che siano) che taluni vogliono assimilare al "matrimonio". La cessione di immobile è quella prevista dai vari tipi di contratti relativi, la cessione del semplice USO è quella prevista sul Comodato: dovrebbero essere due cose diverse nella forma e nella sostanza altrimenti riunifichiamole e non se ne parli più. Il legislatore più leggi propone più le infarcisce di codici e codicilli più semina incertezza...
mentre dovrebbe limitarsi al metodo "orario ferroviario"...e qui mi fermo e saluto cordialmente tutti. QPQ.
 

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