In caso di sfratto per morosità, a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, la data di cessazione del contratto è quella in cui si ottiene la convalida. E, deve avvenire entro trenta giorni da quella data, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131. Non rilevano ai fini dell’imposta di registro: la data di sloggio indicata nel provvedimento di convalida o la successiva data di effettivo rilascio.Quanto ai redditi, l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, dispone che «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».
In pratica entro 30 gg. comunicare all'Agenzia delle Entrate, allegando copia della convalida, la risoluzione anticipata del contratto, tramite RLI con versamento di € 67 tramite F23
Da tale momento il locatore non è più tenuto a corrispondere l'imposta di registro né l'imposta sui canoni anche se non percepiti, anzi può recuperare, come credito d'imposta, le tasse pagate sui canoni non percepiti per i precedenti periodi di morosità.
Essendo stato il contratto in regime di cedolare secca, il problema non si pone per le imposte di registro, bensì solo per l'IRPEF.