paradox

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Salve a tutti,

Ho acquistato un C/2 all’ultimo piano di un palazzo, a Roma. A seguito del piano casa Lazio (che ha ampliato la legge sul recupero dei sottotetti del 2009), ho chiesto e ottenuto il cambio di destinazione d’uso in A/2. Ora, il recupero sottotetti presuppone che l’unità immobiliare non si possa alienare prima di 5 anni.

Chiedo:

L’inalienabilità del cespite per cinque anni da quando decorre? Dal giorno in cui è stata protocollata la richiesta di cambio destinazione d’uso, dal giorno in cui è stata protocollata la richiesta di cambio di residenza (da quando cioè mi ci sono trasferito) o dal giorno in cui si dichiara la fine lavori?


Grazie a chi vorrà rispondermi
 

paradox

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Sicuro? Quale norma prevederebbe l'inalienabilità?

Ciao, legge sul recupero sottotetti (Lazio) , ti riporto la parte del testo a cui mi riferisco:

“6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è, altresì, subordinato all’obbligo di destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato, fatto salvo il caso in cui la medesima unità immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l’obbligo di non alienarla per un periodo pari a cinque anni.”.
 

paradox

Membro Ordinario
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Beh, prima l'immobile era una soffitta abitabile, ora è un appartamento. Ciò non vuol dire che è stata creata una nuova unità immobiliare (nel senso che ora si abita un cespite che prima non era possibile abitare in quanto soffitta) ? Ovviamente spero tu abbia ragione...
P.S. ho tagliato la porzione del testo che si riferisce al canone concordato, poiché non è cosa che riguarda il caso in questione.
 

griz

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il recupero del sottotetto in generale si considera costituzione di nuova unità immobiliare residenziale che di fatto è, infatti l'unità residenziale agibile prima non esiste. Per quanto riguarda la tempistica credo che l'inizio del quinquennuio si possa riferire alla richiesta di agibilità, altrimenti considerata la durata del titolo abilitativo in 3 anni, cadrebbe il senso
 

Gianco

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La condizione è che "l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari," impone l'obbligo. Ma, tu non hai creato una nuova unità immobiliare, hai variato la sua destinazione. Pertanto non sei soggetto a quel vincolo.
 

griz

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Gianco, sulla tua interpretazione ho dei dubbi, in lombardia abbiamo a che fare con questo tipo di interventi da molto tempo e le cose non stanno come dici
 

paradox

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie per le risposte. La cosa che non si capisce è la seguente : chi è chiamato a dirimere tali dubbi? Nel caso in oggetto, abbiamo chiesto lumi al IX municipio di Roma (che ha rilasciato il parere positivo per il cambio di destinazione d'uso). Ci hanno risposto che la cosa non è di loro competenza ; a loro dire, si occupano di esaminare le pratiche che gli vengono presentate non di interpretare le leggi. Ci hanno consigliato di rivolgerci a un avvocato (che a sua volta ci ha consigliato di chiedere al IX Municipio...)

Griz, a supporto della tesi di Gianco e Nemesis, altrove mi si suggerisce quanto segue : ai proprietari degli immobili su cui grava tale vincolo deve esser stato chiesto di firmare un atto notarile di impegno all’inalienabilità (cosa che, nel caso in oggetto, non è avvenuta; il che porterebbe a pensare che sul cespite non gravi alcun vincolo).
 

alberto bianchi

Membro Storico
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Griz, a supporto della tesi di Gianco e Nemesis, altrove mi si suggerisce quanto segue : ai proprietari degli immobili su cui grava tale vincolo deve esser stato chiesto di firmare un atto notarile di impegno all’inalienabilità (cosa che, nel caso in oggetto, non è avvenuta; il che porterebbe a pensare che sul cespite non gravi alcun vincolo).
Non so nulla di problemi immobiliari ma trattandosi di normative italiane, ritengo che un'interpretazione univoca sull'intero territorio italiano la si avrà solo quando qualcuno riuscirà a scardinare le roccaforti dei vari Signori, Vassalli, Valvassini e valvassori. Il Primo passo consiste nell'abolizione delle Regioni.
Ma il compito è molto arduo perché i politici, autonominatisi, non sono altro che portatori di interessi che sono tutt'altro che quelli del "cittadino contribuente", ma di ben altri come per esempio, quello dei funzionari locali, e quello degli avvocati e magistrati che, se le leggi fossero intellegibili ai più, perderebbero il loro potere e la visibilità, soprattutto in una società mediatica come quella attuale.
 

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