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Membro Assiduo
Professionista
Il contratto di locazione transitorio è di difficile applicabilità.
Oggigiorno le piccole imprese chiedono un periodo di 'prova' in genere di 6 mesi.
Poi se l'attività da ricavi....si continua....
Come gestire contrattualmente una simile situazione.
Stipulare un contatto di locazione transitorio è sbagliato perchè l'attività svolta NON è di natura transitoria.
E facilmente dimostrabile da parte locatrice.
Non resta che il 6+6.

In genere propongono:ti pago anticipatamente 6 mesi e poi fra sei mesi ,se non va ,voglio essere libero di chiudere.
Come tradurre contrattualmente ,un simile proposito,tutelando il locatore?

Io avrei pensato:solito contratto 6+6, con pagamento anticipato di 6 mesi,deposito cauzionale di 2-3 mesi,,ed il conduttore mi rilascia,contestualmente alla firma del contratto 6+6,la disdetta dello stesso con lettera consegnata a mano(con testimoni) con data postuma di 1 giorno dalla data di stipula del contratto.

E magari inserire nel contratto che il locatore conserva copia delle chiavi del locale e libero accesso dello stesso.
O qualche altra soluzione per evitare che il conduttore dopo 6 mesi NON rilasci spontaneamente il locale......

Perchè:lo sfratto si ottiene anche in 15 giorni.....
Poi prima che si attivino gli ufficiali giudiziari per lo sgombero,pure 1 anno........

Altre idee?
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il contratto di locazione transitorio è di difficile applicabilità.
Oggigiorno le piccole imprese chiedono un periodo di 'prova' in genere di 6 mesi.
Poi se l'attività da ricavi....si continua....
Come gestire contrattualmente una simile situazione.
Stipulare un contatto di locazione transitorio è sbagliato perchè l'attività svolta NON è di natura transitoria.
E facilmente dimostrabile da parte locatrice.
Non resta che il 6+6.

In genere propongono:ti pago anticipatamente 6 mesi e poi fra sei mesi ,se non va ,voglio essere libero di chiudere.
Come tradurre contrattualmente ,un simile proposito,tutelando il locatore?

Io avrei pensato:solito contratto 6+6, con pagamento anticipato di 6 mesi,deposito cauzionale di 2-3 mesi,,ed il conduttore mi rilascia,contestualmente alla firma del contratto 6+6,la disdetta dello stesso con lettera consegnata a mano(con testimoni) con data postuma di 1 giorno dalla data di stipula del contratto.

E magari inserire nel contratto che il locatore conserva copia delle chiavi del locale e libero accesso dello stesso.
O qualche altra soluzione per evitare che il conduttore dopo 6 mesi NON rilasci spontaneamente il locale......

Perchè:lo sfratto si ottiene anche in 15 giorni.....
Poi prima che si attivino gli ufficiali giudiziari per lo sgombero,pure 1 anno........

Altre idee?
Sì!!! (col permesso di Guardiano): Rideflorare il Legislatore...!!! qpq.
Primo P.S. E dire che basterebbbe aggiungere non sempre, ma dove possibile come in questo caso, "Salvo diverso accordo fra le parti"...questo però ridurrebbe gli appigli conflittuali non conformi alla filosofia dei giuristi che legiferano "Cicero pro domo sua"...Ci siamo capiti???
Secondo P.S. : l'idea della disdetta postuma mi sembra ottima...e non metterei in conto la sofferenza temporale dello sfratto, perchè quella
nessuna te la toglie qualunque sia la forma.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Perfetto quiproquo.
Ma la cosa che piu'teme il locatore e'dover appunto riottenere il bene locato.
La riconsegna delle chiavi.
Per poi riaffittare.
Qui non e'tanto lo sfratto ma l esecuzione dello stesso.
Ossia il post sentenza....
Come risolviamo?
Scriviamo nel contratto che il locatore mantiene copia delle chiavi e si riserva l accesso al locale sotto la sua responsabilita'....
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Perfetto quiproquo.
Ma la cosa che piu'teme il locatore e'dover appunto riottenere il bene locato.
La riconsegna delle chiavi.
Per poi riaffittare.
Qui non e'tanto lo sfratto ma l esecuzione dello stesso.
Ossia il post sentenza....
Come risolviamo?
Scriviamo nel contratto che il locatore mantiene copia delle chiavi e si riserva l accesso al locale sotto la sua responsabilita'....
Si'...Se il Porcone non l'ha impedito. Come ben dici tu è il Post sentenza a cui si deve aggiungere anche la custodia delle attrezzature o simili che è la ciliegina sulla torta che il Porcone ha riservato magnanimamente agli "addetti"...Vedi tutti questi passaggi con la modifica da me auspicata potrebbero essere gestiti personalmente
dal miserrimo bastonatissimo proprietario...Eppure basterebbe un contenzioso costruttivo con la corporazione a livello nazionale per
convincerli a perorare loro stessi tale modifica. Nel prossimo intervento porterò a riflessione altri aspetti. Grazie. Quiproquo.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Bene
Per il materiale lasciato si scrive apposita clausola di esonero responsabilita'del locatore a fine rapporto per gli oggetti e gli allestimenti lasciati dal conduttore dopo la data di fine locazione.
Oppure:nella disdetta il conduttore scrive:il locatore alla data x di riconsegna locali,come da presente disdetta avra'libero accesso ai locali,dei quali conserva copia delle chiavi.
Il materiali,gli allestimenti ,e quant'altro presrnte nel locale,se non sgomberato dal conduttore alla data qui pattuita,sara'portato a discarica dal locatore stesso.
Il locatore in data x rientra in pieno possesso della proprieta'locata .

Andtebbe questa clausola contenuta nella disdetta contestuale o postuma al contratto affinata e resa legalmente inoppugnabile.

Chi sr la sente?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
I contratti commerciali non possono avere una durata inferiore ai 6+ 6 ( se si stabilisce un per un periodo inferiore la legge riporta d'imperio la durata entro questi minimi termini ) . Per incoraggiare il conduttore si puo' stabilire (nelle locazioni commerciali ) un canone progressivo dando solo a Lui la facoltà di recedere con 6 mesi ( ma anche meno) di preavviso senza appellarsi a gravi motivi .

Una deroga è prevista per alcune locazioni :

ART.27 LEGGE 392.78
.....omissis .....................................................
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
 
Ultima modifica:

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Membro Assiduo
Professionista
Ho posto un quesito specifico su un contrstto 6piu 6,con disdetta immediata del conduttore.
Ho chiesto approfondimenti sulla clausola che consenta al locatore di rientrare in possesso dell immobile alla scadenza contenuta nella disdetta :
Il nodo e'bypassare il tribunale e gli ug in caso non venga rispettata la data di riconsegna.
Per questo ho proposto :il locatore mantiene copia delle chiavi o passepartout.
Se alla data di riconsegna il locale non e'sgombero il locatore ha diritto alla rimozione in danno e spese del conduttore di quanto rinvenuto nel locale e il suo smaltimento in discarica.

E'una clausola troppo dura,andrebbe ingentilita,mantenendo la fermezza e validita'legale.

Chi se la sente.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Ho posto un quesito specifico su un contrstto 6piu 6,con disdetta immediata del conduttore.
Ho chiesto approfondimenti sulla clausola che consenta al locatore di rientrare in possesso dell immobile alla scadenza contenuta nella disdetta :
Il nodo e'bypassare il tribunale e gli ug in caso non venga rispettata la data di riconsegna.
Per questo ho proposto :il locatore mantiene copia delle chiavi o passepartout.
Se alla data di riconsegna il locale non e'sgombero il locatore ha diritto alla rimozione in danno e spese del conduttore di quanto rinvenuto nel locale e il suo smaltimento in discarica.

E'una clausola troppo dura,andrebbe ingentilita,mantenendo la fermezza e validita'legale.

Chi se la sente.
Se vuoi ingentilire la COSA, premesso che a te e a tutti i proprietari preme "riavere" l'immobile evitando la maledetta procedura e premesso ancora il rispetto di una diversa filosofia per un approccio di socialità sodale che dovrebbe iniziare a fare capolino nella testa degli stessi (non più una remunerazione del capitale investito ma un percorso con il fine comune che l'intrapresa possa realizzarsi al meglio...), potresti inserire che...omissis....a restituzione avvenuta gli verserai come contributo di solidarietà il 50% di quanto pagato in anticipo e chiaramente l'abbuono di altri sospesi. Insomma è come se tu fossi un socio senza responsabilità...dove se la COSA funziona, percepirai regolarmente gli affitti contrattuali (una specie di scommessa...) e se non funziona ci rimetterai qualcosa ma sempre meno delle spese per lo sfratto e la riappropriazione del negozio.
Mi sembra un buon modo di ingentilire e di rendere tutto meno complicato. Questo è il canovaccio su cui poter esercitare tutte le varianti possibili. Auguri. quiproquo.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Eh no
Su quei tot mesi pagati in un unica soluzione si paga l IRPEF,non sono netti.
Dobbiamo fare come per le camere d albergo.
La proprieta mantiene il passpartout ,quindi mantiene sempre l accesso.
E se l utente non se ne va il giorno x ,svuota e riaffitta la camera.
Qualcosa del genere.
Come si traduce in una clausola credibile da inserire nell assurdo 6piu6?
Oppure chi ha mai letto un contratto di locazione di qualche grande centro commerciale?
Li se non pagi e non rilasci il locale non perdono certo tempo con la comatosa giustizia italiana.
Non ho mai avuto la fortuna di leggere un contratto di locazione per un locale di un grande centro commerciale.
Chi ha avuto la fortuna di leggerlo?
Il fine,utile a tutti,e'poter locare con la certezza di riavere il bene locato senza passare per vie processuali.
Penso il quesito sia utile a tanti e meriti una intelligente soluzione
 

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