francesckosky

Membro Ordinario
Salve.
Cosa succede se, a distanza di 2-3 mesi dall'inizio di un contratto di locazione, l'inquilino non paga più e io volessi iniziare la procedura per sfratto?

Pagherei le tasse per l'intero anno di locazione (ovvero tutto il 2015) oppure, come io spero, per i soli mesi che hanno preceduto la richiesta di sfratto?

Grazie in anticipo per ogni eventuale delucidazione che verrà fornita.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Se si tratta di un contratto di locazione uso abitazione, non devi dichiarare i canoni non percepiti (e non paghi le relative imposte) se il procedimento con convalida di sfratto si conclude entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quindi il prossimo anno, quando presenterai la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, denuncerai solo i canoni incassati. Se nel 2015 non incassi nulla, verrai tassato in base alla rendita catastale dell'immobile.
 
J

jac1.0

Ospite
Con la convalida dello sfratto si potranno mettere a credito le imposte eventualmente pagate sui canoni - relativi a locazioni di u.i. ad uso abitativo - non percepiti. Questo è un altro motivo per cui conviene procedere allo sfratto.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
mentre per la locazione commerciale non vale vero?
Per le locazioni commerciali i canoni non riscossi antecedenti la risoluzione del contratto vengono comunque tassati.
Si evita la tassazione solo dal momento in cui il contratto viene risolto (eventualmente avvalendosi della clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 1456 Codice Civile) in avanti.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
sia che il contratto sia residenziale o diverso, le tasse si pagano sino al decreto di sfratto, e non ci sono santi ne madonne che riescono a far capire all'A.E. ne so qualcosa sulla mia pelle
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
J

jac1.0

Ospite
Per adime:
Le imposte sui canoni non riscossi:
- non si pagano a partire dalla data di inizio morosità, acquisita e indicata nella convalida di sfratto (ex tunc), per le locazioni abitative
- non si pagano dalla data di invio della convalida di sfratto (ex nunc), per le altre locazioni.
Quindi i due tipi di locazione seguono regimi diversi in sede di sfratto.
 

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