robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, abito in un condominio di 18 appartamenti, 3 scale con 6 app. Al piano terra ci sono i boxes , al 1°,2°, 3° gli appartamenti.
Da R.d.C. ( 1978) tutte le spese sono suddivise per i millesimi di proprieta' incluse quelle x gli ascensori. Ora che dobbiamo sostenere una grossa spesa x l'adeguamento dell'impianto ( circa 6000 € x ascensore) i proprietari degli appartamenti al 1° piano richiedono venga applicata la norma del 50% ( mill. di proprietà) / 50% ( mill. di piano) secondo nuovo R.d.G. ... domando:
1) L'amministratore deve applicare la regola d'autorità ( visto che si tratta di legge ) e solo informare i condomini inviando la nuova suddivisione millesimi x ascensori oppure indire una riunione x eventuale approvazione con votazione ?
2) Se necessita la votazione quale deve essere la maggioranza?
3) Quale è il criterio di calcolo nuovi valori mill. x piano ? Lo puo' stabilire l'Amministratore in autonomia?
4) La norma vale x tutte le spese , ordinarie e straordinarie , incluso l'adeguamento di legge ?
5)In caso di applicazione è necessario modificare il R.d.C. o basta verbalizzarlo in una assemblea?
Grazie
 

robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il vostro RdC di che tipo è?
Scusa ma non ti so dire il tipo, e' un regolamento di condominio del 1978 con riportate le quote millesimali ( Valori e quote di comproprietà.Millesimi di ripartizione delle spese condominiali. ) C'è un'altra colonna sotto la voce " millesimi spese di riscaldamento ma riporta esattamente gli stessi valori. Se serve ti posso fare una scansione ( sono 8 fogli) . Grazie
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Non serve una scansione...serve sapere se si tratta di un Regolamento di Condominio di tipo Contrattuale.
La definizione si manifesta se quel RdC è citato in tutti gli atti (rogiti) di acquisto perchè redatto dal Costruttore o votato con maggioranza di 1000/1000....e successivamente registrato.

Se fosse di questo tipo serve analoga maggioranza 1000/1000 per qualsiasi modifica.

E senza modifiche "legali" si continua a ripartire con il criterio indicato nello stesso...salvo delibera specifica dove tutti (sempre i 1000/1000) approvate la ripartizione su base della nuova Legge o altro metodo.
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
la legge prescrive che la suddivisione avvenga in quel modo 50%+50% ma la cosa curiosa e' che non l'abbia applicata anche per le spese correnti.potrebbe essere che per consuetudine venga applicato il modo attuale dipende da quanto tempo e' in uso.ricorda inoltre che se dovessero obiettare dovrai sempre fare una causa e non e' detto che il giudice ti dia ragione.(dipende da magistrato e magistrato come ben sai)
 

robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non serve una scansione...serve sapere se si tratta di un Regolamento di Condominio di tipo Contrattuale.
La definizione si manifesta se quel RdC è citato in tutti gli atti (rogiti) di acquisto perchè redatto dal Costruttore o votato con maggioranza di 1000/1000....e successivamente registrato.

Se fosse di questo tipo serve analoga maggioranza 1000/1000 per qualsiasi modifica.

E senza modifiche "legali" si continua a ripartire con il criterio indicato nello stesso...salvo delibera specifica dove tutti (sempre i 1000/1000) approvate la ripartizione su base della nuova Legge o altro metodo.
 

robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non serve una scansione...serve sapere se si tratta di un Regolamento di Condominio di tipo Contrattuale.
La definizione si manifesta se quel RdC è citato in tutti gli atti (rogiti) di acquisto perchè redatto dal Costruttore o votato con maggioranza di 1000/1000....e successivamente registrato.

Se fosse di questo tipo serve analoga maggioranza 1000/1000 per qualsiasi modifica.

E senza modifiche "legali" si continua a ripartire con il criterio indicato nello stesso...salvo delibera specifica dove tutti (sempre i 1000/1000) approvate la ripartizione su base della nuova Legge o altro metodo.

Il regolamento è stato redatto dal costruttore ed è citato sui rogiti inclusi i valori millesimali.Non mi risulta che ci sia stata allora un'approvazione da parte dell'Assemblea. Ora il problema mi pare sia quello della eventuale retroattività della nuova legge a prescindere da quello che esiste in precedenza....ti sembra ?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il vostro è un RdC di tipo Contrattuale...non serve alcuna votazione per approvarlo perchè esso è stato accettato con il rogito.
Viceversa, come già spiegato, serve una votazione con 1000/1000 per qualisasi modifica dei criteri di riparto in esso indicato.
Siccome la nuova norma sulla suddivisione delle spese di scale ed ascensori (At. 1124 comma1) non è inderogabile dovrete continuare con il vecchio criterio finchè non lo cambiate.
Già spiegato che potreste anche votare una delibera per una "occasionale" diversa ripartizione...ma sempre 1000/1000 o sarete a rischio impugnazione.
 

robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il vostro è un RdC di tipo Contrattuale...non serve alcuna votazione per approvarlo perchè esso è stato accettato con il rogito.
Viceversa, come già spiegato, serve una votazione con 1000/1000 per qualisasi modifica dei criteri di riparto in esso indicato.
Siccome la nuova norma sulla suddivisione delle spese di scale ed ascensori (At. 1124 comma1) non è inderogabile dovrete continuare con il vecchio criterio finchè non lo cambiate.
Già spiegato che potreste anche votare una delibera per una "occasionale" diversa ripartizione...ma sempre 1000/1000 o sarete a rischio impugnazione.
Grazie , sei stato molto chiaro....ho capito che se mi impunto devo essere disposto a fare una causa che non mi darebbe garanzia di successo. Come al solito bisogna foraggiare avvocati e scusa se tu lo sei...buona giornata.
 

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