fabjjo

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Buongiorno,
Vorrei affittare il mio appartamento a Roma tramite Airbnb quindi per brevi periodi e saltuariamente.
Volevo sapere ma è obbligatorio pagare la tassa di soggiorno al comune di Roma? In caso come funziona?
Inoltre considerando che gli ospiti saranno per la maggior parte stranieri ogni volta devo comunicare la cessione di fabbricato alla polizia?
Qualcuno che ha esperienza potrebbe dirmi come funziona?

Grazie
Fabio da Roma
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Volevo sapere ma è obbligatorio pagare la tassa di soggiorno al comune di Roma? In caso come funziona?
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_tur_contributo_soggiorno.wp
Inoltre considerando che gli ospiti saranno per la maggior parte stranieri ogni volta devo comunicare la cessione di fabbricato alla polizia?
Sì, se per stranieri intendi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi.
No, se intendi i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e il loro soggiorno non supera un mese.
 

robzinga

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Proprietario Casa
fabio , prova a chiamare in questura e chiedi se bisogna farla la cessione del fabbricato, sugli affitti a breve dovrebbe applicarsi la normativa del codice civile, c'e chi applica la legge sul turismo, alle questure pure non capiscono molto, insomma io sto cercando di capire il da farsi, ma ci sono avvocati che dicono che devi farlo sempre la cessione del fabbricato visto che non c'e una registrazione anche se sono periodi sotto i 30 giorni, altri che dicono che dipende dalla cittadinanza, questo succede perché l'italia è un paese burocratizzato e complesso, in cui devi prendere 10 master in giurisprudenza per capirci qualcosa , almeno io è 1 settimana che indago e francamente ci sono pareri discordanti, intanto rimane il fatto che un bel di ti arriva un bel verbale , o una 50 ina di verbali per manate cessioni di fabbricato, perché poi localmente le autorità ci marciano su queste leggi poco chiare, io ho dei siti dove avvocati dicono che va fatta, non li posto per correttezza, poi mi dite voi in base a cosa asserite il contrario
 

robzinga

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Proprietario Casa
e poi un'altra domanda
mettiamo che affitto per 1 notte a dei turisti comunitari , e la legge impone che entro 48 ore devo fare la comunicazione, se questi se ne vanno dopo 24 ore che comunicazione faccio? gli dico guarda ho ospitato per un giorno ma adesso il turista non e più presente a casa mia ma vi faccio la comunicazione di cessione del fabbricato ad un fantasma, leggi semplicemente ridicole , secondo tali leggi noi dovremmo ogni giorno indicare tutti i turisti che riceviamo e non solo 1 ma tutti gli ospitati con tutti i documenti, per farvi capire che questi affitti a breve sono poco disciplinati con le normative, di sicuro la gente che è in buona fede poi si mette nei casini, perché le leggi non sono chiare , almeno io ancora non le ho assimilate, visto che alcuni avvocati applicano il codice civile essendo che la materia non e trattatta degli affitti turistici a breve di proprietari che lo fanno saltuariamente, addirittura alcuni comuni chiedono le schedine alloggiati pure ai privati , per cui chiama in questura e facci sapere, da quello che mi pare di capire ogni comune ne spara una sua, e non si sa se seguire le direttive del comune o che legge seguire , visto che non esiste
 

robzinga

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Proprietario Casa
airbnb e i cosiddetti “affitti brevi”: come si inquadrano nel nostro ordinamento?
01/07/2015 Diritto Commerciale 2 Commenti 109 Views


A




Da fenomeno di nicchia a business globale diffuso in ben 190 Paesi, Italia compresa, Airbnb è oggi un caposaldo della sharing economy. Ma come si inquadra il fenomeno nel nostro ordinamento?


Airbnb è una piattaforma on line che mette in contatto turisti e proprietari locali (cd. host) decisi ad affittare casa propria o anche solo una stanza per brevi o brevissimi periodi di tempo.

Chi lo utilizza deve rispettare le leggi del proprio Paese sulle locazioni di breve periodo. Sul punto Airbnb non spende molte parole: nella sezione Termini e condizioni del sito, si limita ad invitare gli utilizzatori a rispettare le leggi locali in materia per poi declinare ogni responsabilità in caso di eventuali violazioni.

Se tali affermazioni siano o meno sufficienti a manlevare Airbnb da responsabilità, è questione tutt’altro che pacifica, dal momento che sia il Governo catalano che lo Stato di New York hanno sanzionato il sito per violazione di leggi locali in materia di locazione. Anche sulle sanzioni si potrebbe discutere a lungo dato che sono gli host ad aver violato la legge e non Airbnb, ma tant’è.

Ciò premesso, va precisato che in Italia la locazione di breve periodo è un’attività lecita, anche se svolta per limitatissimi periodi di tempo. Può essere esercitata sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale e saltuaria, ad integrazione del reddito familiare. Sempre che, ovviamente, sia svolta in conformità di legge.

Le regole, però, cambiano a seconda che l’host offra una formula bed & breakfast oppure che affitti una casa o una stanza private

  • Il B&B (che può avere carattere imprenditoriale o familiare) deve sottostare ai requisiti e ai limiti stabiliti dalle norme regionali (numero massimo di camere da affittare, capacità ricettiva della struttura, convivenza tra ospite e proprietario, prima colazione).
  • L’affitto breve di camere private è di fatto un sistema alternativo al bed & breakfast ma tendenzialmente meno impegnativo per i proprietari, che non sono tenuti a fornire servizi aggiuntivi (colazione, accoglienza, pulizie) nè ad attenersi alle restrizioni stabilite dalle singole Regioni.
Tale formula attualmente non trova una sua regolamentazione specifica, pertanto ci si deve rifare alladisciplina generale sulle locazioni: forma scritta del contratto, obbligo di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate se la durata supera i 30 giorni, obbligo di comunicare la cessione del fabbricato all’Autorità di pubblica sicurezza in caso di soggiorno inferiore ai 30 giorni.

Non sempre però gli affittacamere privati si attengono alle prescrizioni di legge: in ogni caso, l’ospite è legittimato a richiedere la stipula per iscritto del contratto (anche per tutelarsi in caso di problemi o contestazioni) e soprattutto deve sempre pretendere la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento. Dal canto suo, Airbnb si limita ad informare gli ospiti che gli host potrebbero far firmare loro un contratto ma che devono specificarlo prima della conferma della prenotazione e che possono anche copiare e incollare i termini dell’accordo nella conversazione. Vale la pena precisare che in Italia una simile pratica non ha alcun valore legale.

L’assoggettabilità al regime fiscale va ricercata di volta in volta nel tipo di organizzazione scelto dall’hostper porre in essere la propria attività, che può essere:

  • attività di impresa soggetta a IVA;
  • attività non imprenditoriale assoggettata a IRPEF o a cedolare secca se si opta per questo regime in caso di locazione di casa o stanza private (l’applicabilità della cedolare secca agli affitti brevi è ormai pacifica).
In ogni caso, i profitti dell’host sono redditi da dichiarare e se non lo fa evade il Fisco. Se l’attività è svolta in forma professionale vanno dichiarati come redditi di impresa, negli altri casi come redditi da fabbricato. Anche in questo caso, Airbnb declina ogni responsabilità in merito consigliando agli host di consultare un commercialista o un avvocato del luogo per capire come agire in conformità alle leggi.

Per il fututo auspichiamo un intervento strutturale da parte degli organi nazionali dal momento che la disciplina generale sulle locazioni mal si adatta al nuovo fenomeno caratterizzato dalla temporaneità delle prestazioni e dalla speditezza nelle transazioni.

Nel frattempo, è indispensabile una maggior collaborazione tra siti come Airbnb e autorità locali affinchè predispongano delle linee guida che indirizzino i fruitori del servizio e li mettano al riparo da eventuali violazioni commesse in buona fede.

Dott.ssa Monica Valente
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ci si deve rifare alladisciplina generale sulle locazioni: forma scritta del contratto
OK.
obbligo di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate se la durata supera i 30 giorni
I 30 giorni si intendono giorni complessivi nell'anno.
obbligo di comunicare la cessione del fabbricato all’Autorità di pubblica sicurezza in caso di soggiorno inferiore ai 30 giorni
No, se il conduttore è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Buongiorno,
Vorrei affittare il mio appartamento a Roma tramite Airbnb quindi per brevi periodi e saltuariamente.
Volevo sapere ma è obbligatorio pagare la tassa di soggiorno al comune di Roma? In caso come funziona?
Inoltre considerando che gli ospiti saranno per la maggior parte stranieri ogni volta devo comunicare la cessione di fabbricato alla polizia?
Qualcuno che ha esperienza potrebbe dirmi come funziona?

Grazie
Fabio da Roma

Dipende da come vuoi inquadrare il tuo bene, se intendi qualificarlo come struttura ricettiva turistica, dovrai prima chiedere l'autorizzazione al comune per censirlo, pagare la tassa di soggiorno ed utilizzare, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso, il servizio telematico "Alloggiati web".
 

robzinga

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
nemesis ma tu chi sei? per dire no , si , stamattina ho chiamato confedilizia , secondo loro devo fare la cessione del fabbricato anche se è inferiore a 30 giorni ed anche se affitto per 1 notte sola, ho chiamato la questura e mi confermano la stessa cosa, tu invece chi saresti per dire il contrario??? incomincia a chiamare la tua questura ed informarti invece di dire no ,si come se te sai la verita gli altri sono degli emeriti imbeccili , qua ci sono pure alcuni avvocati che dicono che bisogna fare le cessione di fabbricato cmq a italiani, comunitari anche per meno di 30 giorni , la legge a cui fai riferimento te , anche dall'articolo scritto su airbnb lo conferma
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
nemesis ma tu chi sei? per dire no
Uno che conosce la lingua italiana e sa leggere le norme.
Potreste cominciare (qualcuno in "confedilizia" e in "questura", e pure tu) a leggere l'art. 12, comma 1 del D.L. n. 59/1978:
"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."
 
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