il problema è che è scaduto il termine per rimanere in cedolare per il 2013. Per poter utilizzare la "remissione in bonis" per il periodo 1° novembre 2013-31 ottobre 2014 era necessario che tu eseguissi l'adempimento entro il termine della prima dichiarazione utile (termine di presentazione del modelloUnico). Poichè tale obbligo non è stato assolto nei termini, non ti sono riconosciuti i benefici concessi dalla "remissione", ossia di rimanere in cedolare , quindi, l'annualità 2013 non può essere assoggettata a cedolare, ma a regime ordinario, con inevitabili ricadute in ambito dichiarativo. Per sanare la mancata presentazione della proroga dovrai applicare il nuovo ravvedimento operoso mediante l'utilizzo del modello F24 Elide, la sanzione è pari al 4,29% (ritardo da uno a due anni) dell'imposta dovuta più interessi. All'Agenzia presenterai una copia del modello di pagamento unitamente ad una copia del modello di registrazione Rli (va compilato solo il quadro A).
Per il periodo 1° novembre 2014-31 ottobre 2015, invece, hai una finestra utile di 43 giorni per ritornare in cedolare (termine ultimo: 30 settembre 2015). L'onere da assolvere per avere diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla "remissione" per l'annualità 2014 prevede il pagamento di una sanzione pari a € 258,00 mediante l'utilizzo del modello F24 e del codice 8114. All'Agenzia presenterai una copia del modello di pagamento unitamente ad una copia del modello di registrazione Rli (vanno compilati i quadri A, B, indicando il solo locatore, e D).