B

Bluechewanna

Ospite
Contratto di locazione 3+2 in regime IRPEF decorrente dal 1° novembre 2005, rinnovato, alla scadenza del primo quinquennio, per ulteriori 3 anni. Nel novembre 2012 opzione per la cedolare secca: canone di locazione "congelato" su € 7320,00 annui. Oggi mi sono accorta che nel novembre 2013, in occasione della proroga, non ho presentato il modello 69 presso l'ufficio delle Entrate. Vorrei rimanere in cedolare. Come faccio a regolarizzare il mio contratto? :shock:
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Fa la proroga ora per allora pagando la sanzione e gli interessi che l'ufficio t'indicherà. In pratica vai all'ufficio delle entrate: la prima volta per sapere a quanto ammonta il dovuto, la seconda per presentare la proroga e la ricevuta di pagamento del dovuto.
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Contratto di locazione 3+2 in regime IRPEF decorrente dal 1° novembre 2005, rinnovato, alla scadenza del primo quinquennio, per ulteriori 3 anni. Nel novembre 2012 opzione per la cedolare secca: canone di locazione "congelato" su € 7320,00 annui. Oggi mi sono accorta che nel novembre 2013, in occasione della proroga, non ho presentato il modello 69 presso l'ufficio delle Entrate. Vorrei rimanere in cedolare. Come faccio a regolarizzare il mio contratto? :shock:

il problema è che è scaduto il termine per rimanere in cedolare per il 2013. Per poter utilizzare la "remissione in bonis" per il periodo 1° novembre 2013-31 ottobre 2014 era necessario che tu eseguissi l'adempimento entro il termine della prima dichiarazione utile (termine di presentazione del modelloUnico). Poichè tale obbligo non è stato assolto nei termini, non ti sono riconosciuti i benefici concessi dalla "remissione", ossia di rimanere in cedolare , quindi, l'annualità 2013 non può essere assoggettata a cedolare, ma a regime ordinario, con inevitabili ricadute in ambito dichiarativo. Per sanare la mancata presentazione della proroga dovrai applicare il nuovo ravvedimento operoso mediante l'utilizzo del modello F24 Elide, la sanzione è pari al 4,29% (ritardo da uno a due anni) dell'imposta dovuta più interessi. All'Agenzia presenterai una copia del modello di pagamento unitamente ad una copia del modello di registrazione Rli (va compilato solo il quadro A).

Per il periodo 1° novembre 2014-31 ottobre 2015, invece, hai una finestra utile di 43 giorni per ritornare in cedolare (termine ultimo: 30 settembre 2015). L'onere da assolvere per avere diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla "remissione" per l'annualità 2014 prevede il pagamento di una sanzione pari a € 258,00 mediante l'utilizzo del modello F24 e del codice 8114. All'Agenzia presenterai una copia del modello di pagamento unitamente ad una copia del modello di registrazione Rli (vanno compilati i quadri A, B, indicando il solo locatore, e D).
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Dove sta scritto? Grazie.

Esiste un documento di prassi, la circolare 47/E/2012, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i rapporti tra cedolare secca e remissione in bonis: "La remissione in bonis deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario". Nella fattispecie, non è sanabile con la remissione in bonis l'annualità 2013 al fine di godere del regime fiscale sostitutivo (termine ultimo: 30 settembre 2014), ma con il ravvedimento operoso, invece è ancora possibile beneficiare della remissione in bonis per l'annualità 2014 (termine ultimo: 30 settembre 2015), salvo che l'adempimento "mancante" non sia stato contestato dall'Agenzia e che la comunicazione all'inquilino dell'opzione per la cedolare secca sia stata preventivamente inviata (l'invio tardivo della comunicazione, come chiarito dall'Agenzia, non è ravvedibile ed inficia l'opzione).
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Esiste un documento di prassi, la circolare 47/E/2012, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i rapporti tra cedolare secca e remissione in bonis: "La remissione in bonis deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario". Nella fattispecie, non è sanabile con la remissione in bonis l'annualità 2013 al fine di godere del regime fiscale sostitutivo (termine ultimo: 30 settembre 2014), ma con il ravvedimento operoso, invece è ancora possibile beneficiare della remissione in bonis per l'annualità 2014 (termine ultimo: 30 settembre 2015), salvo che l'adempimento "mancante" non sia stato contestato dall'Agenzia e che la comunicazione all'inquilino dell'opzione per la cedolare secca sia stata preventivamente inviata (l'invio tardivo della comunicazione, come chiarito dall'Agenzia, non è ravvedibile ed inficia l'opzione).
Capisco, certo è che l'agenzia, non potendo prendersela con gli evasori, si accanisce su chi cerca di stare a posto con la legge, magari dimenticando qualche adempimento (sono tanti).
 
B

Bluechewanna

Ospite
il problema è che è scaduto il termine per rimanere in cedolare per il 2013. Per poter utilizzare la "remissione in bonis" per il periodo 1° novembre 2013-31 ottobre 2014 era necessario che tu eseguissi l'adempimento entro il termine della prima dichiarazione utile (termine di presentazione del modelloUnico). Poichè tale obbligo non è stato assolto nei termini, non ti sono riconosciuti i benefici concessi dalla "remissione", ossia di rimanere in cedolare , quindi, l'annualità 2013 non può essere assoggettata a cedolare, ma a regime ordinario, con inevitabili ricadute in ambito dichiarativo. Per sanare la mancata presentazione della proroga dovrai applicare il nuovo ravvedimento operoso mediante l'utilizzo del modello F24 Elide, la sanzione è pari al 4,29% (ritardo da uno a due anni) dell'imposta dovuta più interessi. All'Agenzia presenterai una copia del modello di pagamento unitamente ad una copia del modello di registrazione Rli (va compilato solo il quadro A).

Per il periodo 1° novembre 2014-31 ottobre 2015, invece, hai una finestra utile di 43 giorni per ritornare in cedolare (termine ultimo: 30 settembre 2015). L'onere da assolvere per avere diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla "remissione" per l'annualità 2014 prevede il pagamento di una sanzione pari a € 258,00 mediante l'utilizzo del modello F24 e del codice 8114. All'Agenzia presenterai una copia del modello di pagamento unitamente ad una copia del modello di registrazione Rli (vanno compilati i quadri A, B, indicando il solo locatore, e D).

Grazie Magnus per la risposta chiara, professionale e documentata. :applauso:
 

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