uva

Membro Storico
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in termini più semplici
Ci provo io! (secondo quanto ho capito...)
Legge di riferimento: n. 431/1998;
art. 8, c. 3: le agevolazioni fiscali NON si applicano ai contratti transitori; FATTA ECCEZIONE PER due tipologie di contratti, tra cui quelli di cui all'art. 5, c. 2;
art. 5, c. 2: contratti (di natura transitoria) per esigenze di studenti universitari, stipulati sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4bis.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ci provo io! (secondo quanto ho capito...)
Legge di riferimento: n. 431/1998;
art. 8, c. 3: le agevolazioni fiscali NON si applicano ai contratti transitori; FATTA ECCEZIONE PER due tipologie di contratti, tra cui quelli di cui all'art. 5, c. 2;
art. 5, c. 2: contratti (di natura transitoria) per esigenze di studenti universitari, stipulati sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4bis.
Quindi:
- agevolazione fiscale sì per contratti transitori rivolti a locatari studenti
- agevolazione fiscale no per contratti transitori rivolti a locatari non studenti
Giusto? Grazie.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Studenti universitari e stipulati? Mah!
Avevi scritto: "agevolazione fiscale sì per contratti transitori rivolti a locatari studenti".
Quindi, sì, se gli studenti sono universitari e (i contratti, di quello si stava discutendo) sono stipulati sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.
P.S.: i contratti non si rivolgono (a), si stipulano (con).
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Quindi:
- agevolazione fiscale sì per contratti transitori rivolti a locatari studenti
- agevolazione fiscale no per contratti transitori rivolti a locatari non studenti
Giusto? Grazie.

Sì, se gli studenti sono universitari e stipulati sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.

Per godere dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 8, comma 3 della L.431/98, non basta che il contratto-tipo sia quello richiamato dall'articolo 4-bis (allegato F del decreto ministeriale 30/12/2002) e che gli studenti siano universitari, è indispensabile che siano studenti universitari fuori sede (la norma non riguarda tutti gli studenti universitari), cioè devono essere studenti che si spostano dal Comune di residenza per frequentare un'università situata in un altro Comune (da specificare nel contratto, si legge all'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 05/03/1999) e il Comune in cui è ubicato l'alloggio deve essere un Comune CIPE sede di università o di corsi universitari distaccati.

Se uno studente si sposta da Genova per frequentare un corso di studi presso l'università di Camerino e sottoscrive un contratto transitorio per studenti universitari fuori sede (massimo 36 mesi, rinnovabili), non è possibile usufruire di agevolazioni fiscali, in quanto il Comune di Camerino, in cui è stato siglato un accordo territoriale il 28/11/2008, sede di un'antica università, non fa parte delle 11 aree metropolitane ad alta tensione abitativa, nè dei Comuni ad esse confinanti, nè dei Comuni capoluogo di provincia (Rli = L1).

Nulla vieta, comunque, agli studenti universitari fuori sede di accedere anche ai contratti transitori ordinari (di durata, però, più breve: massimo 18 mesi, non rinnovabili), documentandone l'esigenza, indicando a contratto una data di inizio e una data di fine, ma, in questo caso (anche se lo studente frequentasse l'università di Urbino, Comune CIPE) nessuna agevolazione fiscale è prevista (Rli = L1).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per godere dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 8, comma 3 della L.431/98, non basta che il contratto-tipo sia quello richiamato dall'articolo 4-bis
La fonte normativa di rango primario ciò prevede. E l'art. 4, comma 1 del decreto interministeriale 5 marzo 1999 prevede che:
Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
Quindi i contratti ex art. 5, comma 2 della legge n. 431/1998, dato che sono elencati dopo il "nonché", per godere delle agevolazioni fiscali ex art. 8, comma 1 della stessa legge non devono rispettare le condizioni fissate da quel decreto (che tra l'altro, rileverebbe come fonte normativa secondaria soltanto qualora sia stato espressamente qualificato come regolamento). Ma solo quelle dettate dalla norma di rango primario.
 
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