Nemesis

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Nei fatti pure gli istituti finanziari (banche, poste) danno interpretazione variegata alla Legge e posso testimoniare che in certi viene data tale riposta se chiedi importi pari o superiori a 1000 euro.
L'operazione può essere "sospetta" anche se il prelievo è di importo inferiore a 1.000 euro. Ma in ogni caso la segnalazione non è all'Agenzia delle Entrate.
 
O

Ollj

Ospite
Nella pratica o non segnaleranno mai nulla opure a tot bonifici superiori alla soglia manderanno la segnalazione in automatico. Vorrei proprio vedere le Banche a star lì a valutare discrezionalmente. Su sospetti poi.
Han altro a cui pensare per ora...
 
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Dimaraz

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L'operazione può essere "sospetta" anche se il prelievo è di importo inferiore a 1.000 euro. Ma in ogni caso la segnalazione non è all'Agenzia delle Entrate.

Indubbiamente è insito nella genetica di alcuni cavillare o cercare il difetto.
Personalmente mi sono limitato a descrivere per quanto posso testimoniare...

Denuncia delle infrazioni

Gli agenti antiriciclaggio (personale degli intermediari finanziari, notai, avvocati, commercialisti, revisori legali dei conti, antiquari, ecc.) sono tenuti a comunicare le infrazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato (quale organo periferico del Ministero dell’economia e delle finanze) ai sensi dell’art. 4 del D.M. 17.11.2011, in vigore dal 30.11.2011.

Denuncia all’Agenzia delle entrate

L’Art. 12, comma 11, del D.L. 201/2011 convertito ha integrato l’Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 stabilendo che i destinatari della legge antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007) che hanno notizia delle infrazioni in materia di utilizzo del contante, assegni “liberi” e libretti al portatore ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, più correttamente, alle Ragionerie territoriali competenti:

  • per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’Art. 14 della Legge 689/1981;
  • “e per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale” [11].

Denuncia alla Guardia di finanza

In un clima di totale confusione sulle modalità e destinatari della denuncia, il Governo Monti con l’Art. 8, comma 7. del D.L. 16/2012 ha modificato l’Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, stabilendo che, dal 2.3.2012, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore, occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (cd. “agenti antiriciclaggio), ma anche una segnalazione alla Guardia di finanza, e non più all’Agenzia delle entrate. Sarà, poi, la Guardia di finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento.


...se poi siano intervenute ulteriori modifiche ...possibilissimo.
Altresì che tale norma sia stata usata a pretesto da certe banche inguaiate con la liquidità.
 

Nemesis

Membro Storico
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In un clima di totale confusione sulle modalità e destinatari della denuncia, il Governo Monti con l’Art. 8, comma 7. del D.L. 16/2012 ha modificato l’Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, stabilendo che, dal 2.3.2012, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore, occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (cd. “agenti antiriciclaggio), ma anche una segnalazione alla Guardia di finanza, e non più all’Agenzia delle entrate. Sarà, poi, la Guardia di finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento.
Ma qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 51, comma 1.
 

quiproquo

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Ma fra il 41 e il 51 vi è stata o no una segnalazione??? In caso affermativo si potrà o no sostenere che la banca possa farsi parte
diligente anche superando la regola??? Nel 2011 nel mio ambito familiare c0mposto anche dalle due figlie e rispettivi mariti e prole...
spostammo per accordi familiari in perfetto contrasto con le regole del codice civile e del fisco circa 70.000 euro da me e la prima figlia alla seconda per l'estinzione del suo mutuo prima casa (con due bonifici + un prelievo dal suo conto...)e sono sempre in trepidante attesa del raggiungimento dei 5 anni (???) per
la prescrizione...( probabilmente inutile e superflua). A lume di quel che ha scritto Nemesis la banca che
fra l'altro ospitava tutti e tre i conti degli attori, trattandosi di operazione familiare lecita, non avrà fatto nessuna segnalazione alla
Trinità fiscale e quindi si potrà testimoniare che il codice 001 sarà di grande aiuto alle banche proprio per sorvolare sui controlli e eventuali segnalazioni. Con milioni di transazioni giornaliere...
"cà niscunu' è fesse' ... " Con quel che costano i controllori...
Ne approfitto per chiudere con questa mia affermazione:
La prima figlia ha 55 anni la seconda 44...non ho mai detto:
Ho donato...ho sempre detto: Ho dato questo...quest'altro e quest'altro ancora...Non ho mai neppure per un istante pensato
all'animus donandi...Potrei usare questa infida parola nel caso
di un lascito per beneficenza...a terzi...Evento puramente teorico...
Richiudo con l'invito ai più sprovveduti di evitare anche nel
lessico amicale la parola Donazione...E chiedo la benedizione di
FradJACOno....Grazie a tutti. Quiproquo.
 
Ultima modifica:

toto.s

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La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.

Lo spirito della donazione è in realtà il desiderio o l’opportunità di dare qualcosa alle persone a noi legate da affetti o da amicizia.

Aiutare i propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico, ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla realizzazione di un obiettivo di beneficenza ….

Chi desidera tutto questo può farlo attraverso le donazioni.

La donazione presenta molte caratteristiche. Le principali sono l'assenza di un corrispettivo ed il carattere tendenzialmente definitivo, trattandosi di un contratto. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne de-rivano esigono che questo si debba realizzare seguendo forme particolari.

Chi dona può apporre all'atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari fattispecie di donazione.

La donazione è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente arricchimento di colui che riceve (donatario o beneficiario). E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto. (Fonte: Il Notaio)

Dare è sinonimo di donare, è vero, ma in materia giuridica si usa il verbo donare.
Come d'altronde per testamento si potrebbero usare i sinonimi: disposizione, eredità, lascito, ultime volontà.
Il Notaio chiama gli eredi e comunica loro: il giorno X c.m. ci sarà presso il mio studio la lettura del testamento del de cuius.
E' difficile che usi il termine disposizione, lascito; tutto corretto, beninteso, ma fa più effetto usare il vocabolo testamento.

O no, quiproquo?
toto.s
 

quiproquo

Membro Senior
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La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.

Lo spirito della donazione è in realtà il desiderio o l’opportunità di dare qualcosa alle persone a noi legate da affetti o da amicizia.

Aiutare i propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico, ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla realizzazione di un obiettivo di beneficenza ….

Chi desidera tutto questo può farlo attraverso le donazioni.

La donazione presenta molte caratteristiche. Le principali sono l'assenza di un corrispettivo ed il carattere tendenzialmente definitivo, trattandosi di un contratto. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne de-rivano esigono che questo si debba realizzare seguendo forme particolari.

Chi dona può apporre all'atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari fattispecie di donazione.

La donazione è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente arricchimento di colui che riceve (donatario o beneficiario). E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto. (Fonte: Il Notaio)

Dare è sinonimo di donare, è vero, ma in materia giuridica si usa il verbo donare.
Come d'altronde per testamento si potrebbero usare i sinonimi: disposizione, eredità, lascito, ultime volontà.
Il Notaio chiama gli eredi e comunica loro: il giorno X c.m. ci sarà presso il mio studio la lettura del testamento del de cuius.
E' difficile che usi il termine disposizione, lascito; tutto corretto, beninteso, ma fa più effetto usare il vocabolo testamento.

O no, quiproquo?
toto.s
Niente da obiettare è la versione che anch'io adotterei se volessi contrastare quiproquo...sono in grado di sdoppiarmi e di adottare
qualunque tesi. Poi puntualmente fa capolino la vita vissuta che va al di là delle spiegazioni teologiche di settore o di chi deve difendere
il ruolo che da quella impostazione discende. Di qualsiasi attività
si può dire bene o male a seconda della convenienza pratica o
di affezione ideologica...o per partito preso...Io ho esposto la mia
versione partendo dal mio vissuto di padre-padre che da tale impostazione del binomio Collazione-Donazione può subire come tutti i miei simili un oltraggio alla memoria...Ora, prima di proseguire ti chiedo se hai letto tutto quel che ho scritto in materia...
Da come scrivi credo proprio di no...quindi sarebbe opportuno ed equo che tu vada a leggere i miei post precedenti e poi confrontare la tua impostazione con la mia. Non mi sento più di
ripetere ciò che ho riportato tante volte anche ricorrendo a molti
esempi. Se credi...se ne riparlerà...altrimenti crogiolati pure nella
tua dorata versione antologica. Buon divertimento. Quiproquo.
 

toto.s

Membro Attivo
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Hai scritto 2309 messaggi, (un pò tantini non c'è che dire, i miei sono...42) è chiaro che non tutti hanno come argomento la Collazione-Donazione.
Mi puoi dare qualche indicazione da cui incominciare, per documentarmi sui tuoi scritti e impostazioni sulla materia per te molto importante? Mi piacerebbe contrastarti e senza crogiolarmi sopratutto.
toto.s
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Hai scritto 2309 messaggi, (un pò tantini non c'è che dire, i miei sono...42) è chiaro che non tutti hanno come argomento la Collazione-Donazione.
Mi puoi dare qualche indicazione da cui incominciare, per documentarmi sui tuoi scritti e impostazioni sulla materia per te molto importante? Mi piacerebbe contrastarti e senza crogiolarmi sopratutto.
toto.s
Ti ringrazio del cortese riscontro. Provo a sintetizzare la mia riflessione critica sul binomio Collazione-Donazione.
1) E' la collazione che è sotto tiro: la considero una legge liberticida
che invece di unire divide la famiglia...ed ho ipotizzato un conflitto
di interesse nel legislatore a favore dei professionisti, avvocati in primis...omissis...Ma questo è secondario...
2) Della Donazione ho scritto che è bellissima...se fosse solo per il concetto letterario del termine...dal punto di vista giuridico (codice civile...) è un groviglio di posizioni su buona parte delle quali ho
puntato l'indice...di fatto essa costituisce il carburante per la
Collazione...da qui il suo coinvolgimento nella critica..../.
Ho messo a confronto il padre degenere e il padre modello...dove il primo non viene toccato perchè ha sperperato tutto...mentre il secondo (la maggioranza...) che ha dato (o donato...) quanto più possibile può essere messo in discussione...e vilmente post mortem..
Spesso il "dare" è un continuum che dura tutta la vita del De cuius
e che non può essere sottoposto ad un'auto vigilanza da partita doppia...Ho parlato quindi del sedicente leso nel vero o nel falso...
sono stati toccati i criteri sulla "disponibile" testamentaria...
sono stati indicati i risvolti negativi per l'erogazione di mutui per
l'acquisto di immobili "gravati" da Donazione...Ho ricordato che in America emblema della Libertà la Collazione non esiste...per cui
gli eredi mai potranno litigare per le scelte fatte dal padre ante e post mortem...Al contrario qui in Italia...Per ora non ricordo altro...posso solo ripetere una frase più volte postata sia pure con varianti:
Per i figli...la Collazione è bella meno male che c'è...Per i genitori
sarebbe meglio se non ci fosse...qualche volta capita che vengono contestati anche in vita...il più delle volte..post mortem...Per chi ha
dato ( o donato...) tanto e a volte tutto, come me ( le mie due figlie
hanno l'alloggio di proprietà...io sono in affitto da 60 anni e morirò da inquilino...) il pensiero che oltre alle due figlie quando saranno diventate vecchie...anche i rispettivi mariti..anche le rispettive figlie...anche le future nipoti e forse anche le pronipoti potranno mettere in discussione le mie scelte fra l'altro improntate ad una
sostanziale parità non fosse altro per un valore diverso di mercato dei
rispettivi alloggi dati e non donati prima ad una e poi dopo una decina d'anni all'altra...mi intristisce e alimenta la mia indignazione
nei confronti del Legislatore crudele e malvagio...e avido...Ho finito
puoi contestare come meglio ti aggrada possibilmente con articolazioni dialetticamente "attraenti". Grazie in anticipo.qpq.
 

toto.s

Membro Attivo
Proprietario Casa
La collazione è l'atto col quale taluni soggetti che abbiano accettato l'eredità, conferiscono nell'asse ereditario, quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.
La ratio dell'istituto è la seguente.
Se il de cuius in vita ha fatto delle donazioni ai figli legittimi o naturali, la legge presume che il defunto, facendo le donazioni, non abbia voluto alterare il trattamento che egli ha disposto per testamento o che è disposto per legge (in caso di successione legittima) ma abbia solamente attribuito a questi soggetti un "acconto" sulla futura eredità. Di conseguenza, i beni donati in vita dal de cuius devono essere compresi o fatti conferire nella massa attiva del patrimonio ereditario, per essere poi divisi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote di eredità.
Salvo che, nella donazione, il donante abbia indicato che la donazione è effettuata con dispensa da collazione.

saluti
toto.s
 

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