pgiusi

Membro Junior
Conduttore
Buongiorno, scusa se disturbo ancora, ma non so se è solo un problema del condominio dove abito io oppure è in generale. La mia domanda è questa abbiamo le tabelle millesimali redatte da un architetto dove sono indicate i millesimi di proprietà divisi in base all'appartamento, cantine e garage e infine indicato il totale di ogni condomino, abbiamo fatto dei lavori al palazzo e l'amministratore ha fatto le suddivisioni in base ai millesimi di proprietà, però un condomino ritiene che nel conteggio non si deve tenere conto dei millesimi dei garage, in quanto i garage sono divisi dalla palazzina. Vi chiedo cortesemente se è corretto quello che sostiene il condomino oppure se l'amministratore ho suddiviso correttamente la spesa, grazie e cordiali saluti
 
O

Ollj

Ospite
in quanto i garage sono divisi dalla palazzina

Potrebbe anche aver ragione il condòmino contestatore:
dipende dal tipo di lavori che sono stati realizzati e da dove gli stessi siano stati svolti. Es. se è stato riparato il tetto del palazzo dove si trovano le abitazioni ed i garage (muniti di propri millesimi) sono ubicati in un corpo immobiliare a sè stante, è ovvio che la spesa per il rifacimento del tetto debba ripartirsi escludendo i millesimi dei garages.
P.s. Lei è conduttrice e non locatrice? Fa questa domanda per conto del suo locatore? Di che spesa si tratta? Certa che si tratti di un suo onere e non di una spesa ad integrale carico di chi le loca l'immobile?
 

pgiusi

Membro Junior
Conduttore
Buona sera, sono conduttrice, i lavori che sono stati eseguiti sono la sistemazione totale del tetto e facciata palazzo, grazie
 
O

Ollj

Ospite
Essendo conduttrice, lei non deve nulla quanto alle spese indicate (sono di competenza del locatore). Lei sarebbe obbligata solo se, nel contratto di locazione, avesse specificamente sottoscritto di assumersi anche tali oneri.
Salvo ciò, tutto a carico del suo locatore.
 

ing. Fachinat

Membro Junior
Professionista
i garage (muniti di propri millesimi) sono ubicati in un corpo immobiliare a sè stante, è ovvio che la spesa per il rifacimento del tetto debba ripartirsi escludendo i millesimi dei garages
segnalo che in alcuni casi il regolamento di condominio può prevedere espresse deroghe al principio di ripartizione delle spese in base all'uso di cui all'art. 1123 del Codice Civile (ad esempio per motivi legati al decoro complessivo del condominio...oppure anche senza alcun apparente motivo).
 

ing. Fachinat

Membro Junior
Professionista
un condomino ritiene che nel conteggio non si deve tenere conto dei millesimi dei garage
il condominio deve esporre il proprio voto contrario in assemblea all'ordine del giorno di approvazione del riparto delle spese in questione. L'assemblea è comunque sovrana e se delibera con le dovute maggioranze, al condomino non resta che presentare un ricorso entro i termini di legge (vedi art. 1137 del Codice Civile).
 
O

Ollj

Ospite
segnalo che in alcuni casi il regolamento di condominio può prevedere espresse deroghe al principio di ripartizione delle spese in base all'uso di cui all'art. 1123 del Codice Civile
Vero, ma non basta l'iserimento nel Regolamento, necessario che vi sia disp. contrattuale e/o convenzione.
 
O

Ollj

Ospite
L'art.1123 Cc è derogabile solo per convenzione (equiparabile la delibera unanime). Non basta quindi un Regolamento di Condominio, ma che la disposizione derogante abbia "carattere contrattuale" (vi sono infatti anche disposizioni meramente regolamentari)
 

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