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Proprietario Casa
Come si fa a uscire da una coop.edilizia avendo ormai estinto il mutuo con la propria banca?Se si vuole uscire dalla carica di socio e non avere più niente a che fare con una coop che non ti offre alcun servizio,non divide con te nessun utile ma che pretende il pagamento di quote asmministrative che io considero come un balzello feudale,esiste una via di scampo legale?
 
O

Ollj

Ospite
Dovrà prendere visione dello Statuto della Soc. Cooperativa, in esso troverà sancite le modalità d'esercizio del diritto di recesso.
Oltre a ciò, l'art. 2530 Cc. disciplina la differente ed ulteriore ipotesi del recesso legale che sussiste quando lo statuto vieti la cessione delle azioni o delle quote; in tal caso, il socio deve dare preavviso di almeno novanta giorni e non può comunque esercitare il suo diritto prima che siano decorsi due anni. Da sottolineare come tale articolo di legge sia norma imperativa e quindi inderogabile, con la conseguente nullità delle clausole statutarie che dispongano la non cedibilità delle quote sociali senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione.
Oltre all'ipotesi di cui all'art. 2530 Cc, si ritiene operante recesso legale anche in caso di modifica dell’oggetto sociale (quando determini un cambiamento significativo dell’attività sociale), trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all’estero, revoca dello stato di liquidazione, l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, quando non è fissato un termine di scadenza alla società.

L’art. 2532, comma 2 Cc dispone invece circa la modalità d'esercizio del diritto di recesso:
“la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale”

A tal fine le allego un'interessante massima di Cassazione, la n. 10135 del 2006:
“In tema di società cooperative, il recesso convenzionale, contemplato dagli artt. 2518 e 2526 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 8 del d.lgs. 17 gennaio 2006, n. 6), in quanto previsto dall'atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o all’approvazione del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell’oggetto della società attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che non può tuttavia essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, i quali, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 2437 terzo comma cod. civ. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea opera come condizione di efficacia.”

Da precisare altresì che il diritto di recesso non avrà alcun effetto sull'eventuale assegnazione nel frattempo realizzatasi; in tal senso Cassazione n. 5724 del 2004:
"L'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso della parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto: un trasferimento pieno e definitivo, essendo da escludere che solo con la definitiva liquidazione della cooperatva quel passaggio di proprietà si perfezioni e si consolidi in capo al socio. Da tanto consegue che il successivo recesso del socio dalla società, anche ove illegittimamente operato, non può costituire causa di nullità della pregressa assegnazione"
 
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Gianco

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Professionista
Purtroppo, credo che se ci sono pendenze la cooperativa non si possa sciogliere, fintanto che non vengono risolte. Conseguentemente un socio non può tirarsi fuori scaricando i problemi sugli altri che restano.
Può essere che il problema lo conosca in prima persona.
 
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Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Purtroppo, credo che se ci sono pendenze la cooperativa non si possa sciogliere, fintanto che non vengono risolte.
Il recesso del socio è cosa ben diversa dallo scioglimento della cooperativa (e di cui non si stava discutendo).
Ma anche con "pendenze" una società cooperativa si può sciogliere. Anzi, si deve sciogliere, se ricorre una delle cause di scioglimento previste dalla legge.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Io sono socio di in una cooperativa edilizia che ha delle pendenze verso terzi. Sebbene più volte sia stato chiesto dall'assemblea il suo scioglimento, l'amministratore ha ribadito che fintanto che non sono state chiuse non si può procedere in tal senso.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io sono socio di in una cooperativa edilizia che ha delle pendenze verso terzi. Sebbene più volte sia stato chiesto dall'assemblea il suo scioglimento, l'amministratore ha ribadito che fintanto che non sono state chiuse non si può procedere in tal senso.
La deliberazione assembleare per lo scioglimento impone agli amministratori l'obbligo di chiedere la nomina dei liquidatori. Se i fondi disponibili non sono sufficienti al pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
 
O

Ollj

Ospite
Lo Statuto e solo quello potrebbe aver disposto tal condizione. Tuttavia la riterrei condizione nulla ove di fatto impedisse la cessione delle azioni o delle quote e, così facendo, attribuire al socio che lo desiderasse di agire sulla base del Recesso Legale ex art. 2530 Cc
 

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