Ho un dubbio su alcuni passaggi legali.
Al termine dei 6+6 anni il contratto scade e si rinnova tacitamente, a meno che una delle due parti disdica.
Vedi rinnovazione tacita: "norma di carattere inderogabile (art.28 della legge 392/78, come di recente modificato dall’art.7 della legge 9/2007) fissa un meccanismo di tacito rinnovo del rapporto di locazione, che può essere interrotto solo per effetto di una disdetta fatta per iscritto, che l’altro contraente deve ricevere almeno dodici mesi prima della scadenza."
Entra in gioco la perdita dell'avviamento, ex art. 34 della l. n. 392/78, il conduttore di un locale ad uso commerciale ha diritto all'"indennità per la perdita di avviamento" in caso di recesso anticipato del locatore.
La domanda è: la disdetta per iscritto da parte del conduttore per evitare il tacito rinnovo è considerabile un caso di recesso anticipato (e quindi ci vuole l'indennità di avviamento)?
Grazie
Un saluto
Al termine dei 6+6 anni il contratto scade e si rinnova tacitamente, a meno che una delle due parti disdica.
Vedi rinnovazione tacita: "norma di carattere inderogabile (art.28 della legge 392/78, come di recente modificato dall’art.7 della legge 9/2007) fissa un meccanismo di tacito rinnovo del rapporto di locazione, che può essere interrotto solo per effetto di una disdetta fatta per iscritto, che l’altro contraente deve ricevere almeno dodici mesi prima della scadenza."
Entra in gioco la perdita dell'avviamento, ex art. 34 della l. n. 392/78, il conduttore di un locale ad uso commerciale ha diritto all'"indennità per la perdita di avviamento" in caso di recesso anticipato del locatore.
La domanda è: la disdetta per iscritto da parte del conduttore per evitare il tacito rinnovo è considerabile un caso di recesso anticipato (e quindi ci vuole l'indennità di avviamento)?
Grazie
Un saluto