Luigi Criscuolo

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il tetto dell'altra metà copre l'appartamento attiguo , quindi diciamo che è nella stessa posizione mia.
allora sembrerebbe che l'edificio sia per metà coperto da un lastrico solare ad uso esclusivo e per metà da un tetto a falde di proprietà condominiale, che copre solo due dei quattro appartamenti di cui è composta la palazzina.
C'é un percorso per accedere alla parte condominiale del tetto a falde? oppure per accedere al tetto occorre avere un cestello autosollevante con braccio brandeggiabile di idonea lunghezza montato su carro autosemovente? In genere sui tetti a falde le antenne si "zancano" attorno ai camini; ci sono camini sul tetto?
Secondo me la soluzione più logica, visto che la palazzina dispone di due appartamenti al piano rialzato e due appartamenti al primo piano, è che il proprietario del piano sottostante metta l'antenna sulla sua verticale usando meno cavo possibile. @luisalondra non può impedire al proprietario sottostante di usare il suo lastrico solare per mettere l'antenna tv, può impedire il passaggio attraverso casa sua ma deve pagare il costo dell'impalcatura o del cestello sopra descritto per accedere al lastrico.
Mi è capitato un caso nel quale un condomino, condannato dal Giudice per delle infiltrazioni provenienti dal suo terrazzo che per metà sporgeva nel vuoto e per l'altra metà fungeva da lastrico di copertura al piano sottostane, impedisse il passaggio agli operai della detta scelta dall'assemblea ccondominiale. Detto condomino (8° piano) ha preferito pagare il prezzo di una costosissima impalcatura, piuttosto che veder passare gli operai d casa sua.
 

meri56

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@luisalondra non può impedire al proprietario sottostante di usare il suo lastrico solare per mettere l'antenna tv, può impedire il passaggio attraverso casa sua ma deve pagare il costo dell'impalcatura o del cestello sopra descritto per accedere al lastrico.
Assolutamente no. L'antenna deve essere installata su una parte comune a meno che il titolare di una parte esclusiva non ne consenta l'uso ma in ogni caso le spese per l'installazione dell'antenna sono ad esclusivo carico di chi vuole installarla.
 

meri56

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Mi è capitato un caso nel quale un condomino, condannato dal Giudice per delle infiltrazioni provenienti dal suo terrazzo che per metà sporgeva nel vuoto e per l'altra metà fungeva da lastrico di copertura al piano sottostane, impedisse il passaggio agli operai della detta scelta dall'assemblea ccondominiale. Detto condomino (8° piano) ha preferito pagare il prezzo di una costosissima impalcatura, piuttosto che veder passare gli operai d casa sua.
In questo caso evidentemente il giudice ha ritenuto che l'infiltrazione fosse causata dalla parte aggettante del terrazzo o che comunque l'infiltrazione fosse dovuta a fatto e colpa del proprietario del terrazzo stesso. Se l'infiltrazione fosse stata causata da normale vetustà della parte di terrazzo che funge da lastrico solare e quindi la riparazione fosse stata posta a carico di tutti i condomini coperti dal terrazzo stesso, questi si sarebbero ripartiti anche la spesa del pur costoso ponteggio.
 

Luigi Criscuolo

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L'antenna deve essere installata su una parte comune
senz'altro. Tuttavia se la copertura è privata esiste il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà' esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facoltà' che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle ) manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà' con il libero godimento dell'immobile. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I,682. Foro it. 1984, I,415. Giur. it. 1984, I,1,1267. Arch. civ.

Ora se il proprietario del lastrico assume l'atteggiamento: non posso impedirti di installare l'antenna sul mio terrazzo (lavorazione che implica la presenza di almeno una persona , se non due, sul lastrico), ma non li faccio passare da casa mia; tu mi dici queste persone come ci arrivano sul posto se non c'é un percorso alternativo? Si fanno calare con un elicottero, e con lo stesso mezzo si fanno portar via?
 

meri56

Membro Assiduo
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tu mi dici queste persone come ci arrivano sul posto se non c'é un percorso alternativo? Si fanno calare con un elicottero, e con lo stesso mezzo si fanno portar via?
Con un ponteggio. Il diritto di installare un'antenna non può implicare una servitù di passaggio all'interno di una proprietà privata. In questo caso poi esiste anche un tetto a falde, presumibilmente di proprietà comune, che può essere utilizzato.
Vedi io capisco bene la ritrosia della postante a concedere l'installazione dell'antenna sul suo terrazzo. Dipende dal malvezzo di chiedere ed ottenere un dito per poi pretendere tutto il braccio. Tempo fa ho concesso il passaggio attraverso il mio appartamento alla terrazza a livello che consente con l'uso di una semplice scala, di accedere al tetto condominiale dove doveva essere installata la nuova antenna TV. Ora pretenderebbero di passare per qualunque cosa e nei giorni ed orari decisi da loro. Molto più comodo passare da casa mia che dalla scomoda botola che dà accesso al tetto.
 

Dimaraz

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Andiamo a chiarire alcune inesattezze:

condannato dal Giudice per delle infiltrazioni provenienti dal suo terrazzo che per metà sporgeva nel vuoto e per l'altra metà fungeva da lastrico di copertura al piano sottostane, impedisse il passaggio agli operai della detta scelta dall'assemblea ccondominiale. Detto condomino (8° piano) ha preferito pagare il prezzo di una costosissima impalcatura, piuttosto che veder passare gli operai d casa sua.

Irrilevante e non sempre "attuabile".
Nel caso specifico la riparazione andava fatta onde evitare infiltrazioni e relativi danni alle unità sottostanti.
Un Giudice può imporre una servitù (passaggio) termporanea ma solo se non esistono altre "vie" e in tal caso solo se chi la subisce viene adeguatamente risarcito.
Pessima decisione...forse inadeguatezza del legale di parte.

@luisalondra non può impedire al proprietario sottostante di usare il suo lastrico solare per mettere l'antenna tv, può impedire il passaggio attraverso casa sua ma deve pagare il costo dell'impalcatura o del cestello sopra descritto per accedere al lastrico.

Invece può lecitamente opporsi contestando come l' antenna possa essere posta sopra il tetto (tegole) piuttosto che nel terrazzo*/lastrico solare di suo esclusivo uso/proprietà.

Per il "passaggio" vedi sopra.
 

Luigi Criscuolo

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il giudice ha ritenuto che l'infiltrazione fosse causata dalla parte aggettante del terrazzo o che comunque l'infiltrazione fosse dovuta a fatto e colpa del proprietario del terrazzo stesso.
purtroppo non è così. Per un fatto progettuale quel terrazzo dell'ultimo piano aveva la pendenza inversa (come tutti gli altri dello stesso piano). Cioè la pendenza del pavimento anziché pendere verso il vuoto pendeva verso l'appartamento questo perché tra i . La causa delle infiltazioni sono state individuate nella mancanza dei verticali sotto le soglie delle porte finestre: quindi sul soffitto delle stanze sottostanti c'erano delle vistose macchie da infiltrazione.
Quando si è trattato di fare i lavori, il condomino, siccome non era stata incaricata la ditta da lui proposta, per ripicca ha comunicato di non voler far passare gli operai dal suo appartamento. Scambio di lettere tra gli avvocati; alla fine su consiglio del suo avvocato si è accollato il costo del ponteggio speciale.
 

Luigi Criscuolo

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Pessima decisione...forse inadeguatezza del legale di parte.
essendo stato condannato non poteva non pagare il tutto perché le opere provvisionali, tu mi insegni, se si rendono necessari per fare il lavoro fanno parte del capitolato e del relativo computo metrico. Quindi se non fai passare dalla tua proprietà e rendi necessario un ponteggio, il ponteggio lo paghi comunque tu, perché fa parte dei lavori che devono essere fatti sulla tua proprietà.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Un Giudice può imporre una servitù (passaggio) termporanea ma solo se non esistono altre "vie" e in tal caso solo se chi la subisce viene adeguatamente risarcito.
Questo è sacrosanto. Però se il Giudice ignora che il condannato comunichi solo prima dei lavori la sua indisponibilità a far passare gli operai dal suo appartamento per lavori da eseguire sul suo terrazzo (contrariamente al buon senso) non può imporre una servitù di passaggio temporanea. Proprio per questo che l'avvocato del condannato ha suggerito al suo assistito di accollarsi le spese per un ponteggio speciale: altrimenti sarebbe stato condannato un'altra volta subendo l'onta di veder violata la sua proprietà.
Tu pensi che il giudice prima di emettere la sentenza si preoccupi della accessibilità del posto dove eseguire i lavori da lui comandati? "A scanso di future beghe dispongo che se il condannato non fa passare gli operai dalla sua proprietà impongo una servitù di passaggio nella medesima per tutto il tempo necessario per fare i lavori".
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
essendo stato condannato non poteva non pagare il tutto perché le opere provvisionali, tu mi insegni, se si rendono necessari per fare il lavoro fanno parte del capitolato e del relativo computo metrico. Quindi se non fai passare dalla tua proprietà e rendi necessario un ponteggio, il ponteggio lo paghi comunque tu, perché fa parte dei lavori che devono essere fatti sulla tua proprietà.

I lavori andavano evidentemente fatti per "colpa" del proprietario.
Se i lavori non erano a totale carico di quel proprietario ...ripeto pessima assistenza legale.
Nessuno può imporre il passaggio se i lavori sono non conseguenza di colpa.
Nello specifico:
Rifacimento impermeabilizzazione su lastrico/terrazzo che funge da tetto per i piani sottostanti:
1-lavoro a carico 1/3 proprietario terrazzo (Tizio)- 2/3 sottostanti in "millesimi"
2-si detemina e liquida un indennizzo per il passaggio di persone e materiali attraverso l'abitazione di Tizio
3-oppure si provvede a via alternativa (ponteggio+gru) il cui costo andrà ripartito col la base spiegata.

Nella casistica del topic nessuna colpa può essere mossa a @luisalondra.
 
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