mcmary

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Vi chiedo cortesemente consigli su questa situazione:
Il padre, defunto, ha redatto in vita un testamento olografo nel quale lasciava alla moglie l'usufrutto sulla casa di abitazione, ad un figlio una quota X delle proprietà, all'altro figlio i rimanenti beni, di entità maggiore.
Questo testamento, mancando di legittima verso la madre, credo non sia valido.
Come va interpretato a questo punto? come non esistesse e si applicano le quote legittime o si deve intendere che al figlio "preferito" va la "disponibile" e in che misura? In caso di rinuncia della madre?
Spero di essere stata chiara e vi ringrazio se avrete tempo per rispondermi.
 

Nemesis

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Il padre, defunto, ha redatto in vita un testamento olografo nel quale lasciava alla moglie l'usufrutto sulla casa di abitazione, ad un figlio una quota X delle proprietà, all'altro figlio i rimanenti beni, di entità maggiore.
Questo testamento, mancando di legittima verso la madre, credo non sia valido.
È valido. Se uno (qualsiasi) dei legittimari è stato leso nella sua quota di legittima, potrà agire in riduzione, entro il termine prescrizionale decennale, per essere reintegrato nella sua quota.
Il legittimario leso può comunque rinunciare a esercitare tale azione, espressamente ma anche tacitamente. In quest'ultimo caso, la sua rinuncia deve concretizzarsi in un comportamento concludente, inequivoco e incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione della quota di riserva.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

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Questo testamento, mancando di legittima verso la madre

Più che della "legittima" alla madre (potrebbe anche essere concorde)...il figlio che ha avuto la "nuda proprietà" e un valore nominale già inferiore (a tue parole) potrà far valere le sue ragioni ove la differenza superasse la quota di disponibile.
 

Gianco

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Confermo gli interventi di chi mi ha preceduto ed aggiungo che la quota disponibile nel caso specifico fosse di 3/9. Sui restanti 6/9, 2/9 spettano a ciascun erede: moglie e due figli. Ovviamente, la quota si riferisce al valore del diritto reale ricevuto, quindi dell'usufrutto assegnato alla vedova. Non rispettando queste quote di legittima ciascun erede può intervenire in riduzione.
 

Nemesis

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aggiungo che la quota disponibile nel caso specifico fosse di 3/9. Sui restanti 6/9, 2/9 spettano a ciascun erede: moglie e due figli.
No. Ex art. 542, comma 2 c.c., ciascuno dei tre coeredi ha una quota di riserva di 1/4. Di conseguenza, la quota disponibile per il testatore è di 1/4.
 

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