carmela

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se c'è una vertenza ed il Ctu è nominato al fine di risolverla, tutte le spese sono ripartite dal giudice in sentenza e seguendo le regole del processo: vi sono due Parti, attore e convenuto e in funzione di ciò verrà deciso; poi all'interno di ciascuna parte sarà seguito il principio del peso in % del diritto di ciascuno.
In prima battuta le spese ctu son anticipate dalla parte attorea.
Sono d'accordo con te dovrebbe essere liquidato in sentenza
e le spese dovrebbero essere anticipate da chi ha ininziato la causa, ma questo CTU
ha mandato la parcella da pagare entro il 23 marzo 2016 ora non so se c'è in
termine per il pagamento, il mio Avv.dice che ha ragione lui e che tocca pagarlo
 
O

Ollj

Ospite
I destinatari della richiesta siete voi in qualità di convenuti? Cosa ha disposto il giudice?
Forse lei ha omesso (o io non ho compreso) un passaggio di quanto riferitole dal suo legale.
Il giudice, che richiede il Ctu, provvede anche ala liquidazione provvisoria della parcella del professionista (decreto di liquidazione); generalmente a carico dell'attore; vero che sussiste anche la solidarietà passiva dell'altra parte sussiste solo in caso di mancato pagamento della prima cui il decreto era rivolto. In ogni caso tutto riverrá definito a sentenza.
Cassazione n. 25179/2013
“Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese”.
 

carmela

Membro Attivo
Proprietario Casa
I destinatari della richiesta siete voi in qualità di convenuti? Cosa ha disposto il giudice?
Forse lei ha omesso (o io non ho compreso) un passaggio di quanto riferitole dal suo legale.
Il giudice, che richiede il Ctu, provvede anche ala liquidazione provvisoria della parcella del professionista (decreto di liquidazione); generalmente a carico dell'attore; vero che sussiste anche la solidarietà passiva dell'altra parte sussiste solo in caso di mancato pagamento della prima cui il decreto era rivolto. In ogni caso tutto riverrá definito a sentenza.
Cassazione n. 25179/2013
“Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese”.
 

carmela

Membro Attivo
Proprietario Casa
I destinatari della richiesta di legittimasono mia cognata
e i due figli maggiorenni
il giudice ha nominato il CTU per valutare gli immobili come anticipo
abbiamo dato 3000 euro che si è diviso in 5 io mio fratello mia cognata e
i due figlio ora ci ha presentato la parcella definitiva di 9000 euro da pagare
entro 23 marzo 2016 e invece di dividere in 5 la divide per 3 ,
la raccomandata ci è prevenuta il 1 marzo 2016
alla scadenza di ciò dice che se non pagato agira presso le competenti sedi
giudiziarie, se io non lo pago entro questo termine l'avvocato mi ha fatto
preoccupare dicendomi che potrebbe anche farmi un pognoramento sulla
casa dove abito, ho fatto presente al mio legale che forse dovrebbe essere
liquidato a sentenza avvenuta ma lui dice che non è così e che ciò avviene
solo in cause penali
 
Ultima modifica:

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
a quanto ammonta il valore degli immobili periziati? Apparentemente 9.000 euro sembrano tantino, ma...... la parcella del ctu dovrebbe essere dettagliata , spese e competenze.
 
O

Ollj

Ospite
I destinatari della richiesta di legittimasono mia cognata
e i due figli maggiorenni
Per destinatari intendevo chi fosse stato convenuto in giudizio;
Ok voi siete i convenuti.
il giudice ha nominato il CTU per valutare gli immobili
Bene; lo stesso Giudice generalmente determina in via provvisoria le competenze del Ctu ed altresì indica la parte (attore di solito) obbligata a saldare il compenso.
la raccomandata ci è prevenuta il 1 marzo 2016
Tale richiesta (in solidariteà) sarebbe legittima solo in quanto il destinatario del decreto del giudice non abbia corrisposto quanto imputatogli provvisoriamente (legga la massima di Cassazione che le ho allegato) ovvero nel caso, assai raro, in cui il decreto non abbia indicato la parte onerata in via provvisoria al pagamento del Ctu, lasciando con ciò libero il Ctu di richiederlo a chi preferisse

Qundi riepilogando si sarebbe dovuto:
- individuare la parte o le parti (ed in tal caso con quali modalità) cui il Giudice aabbia provvisoriamente accollato le spese d'onorario CTU: si vada quindi a leggere quanto disposto dal Giudice nel decreto di liquidazione;
- nel caso in cui in tal decreto nulla sia indicato (e/o se indicata la parte onerata questa risultasse inadempiente), accollarsi anche la quota altrui per il principio di solidarietà.

Il regolamento è quindi provvisorio, ed il compenso definitivo sarà disciplinato solo nella sentenza conclusiva del processo civile.
 

carmela

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per destinatari intendevo chi fosse stato convenuto in giudizio;
Ok voi siete i convenuti.

Bene; lo stesso Giudice generalmente determina in via provvisoria le competenze del Ctu ed altresì indica la parte (attore di solito) obbligata a saldare il compenso.

Tale richiesta (in solidariteà) sarebbe legittima solo in quanto il destinatario del decreto del giudice non abbia corrisposto quanto imputatogli provvisoriamente (legga la massima di Cassazione che le ho allegato) ovvero nel caso, assai raro, in cui il decreto non abbia indicato la parte onerata in via provvisoria al pagamento del Ctu, lasciando con ciò libero il Ctu di richiederlo a chi preferisse

Qundi riepilogando si sarebbe dovuto:
- individuare la parte o le parti (ed in tal caso con quali modalità) cui il Giudice aabbia provvisoriamente accollato le spese d'onorario CTU: si vada quindi a leggere quanto disposto dal Giudice nel decreto di liquidazione;
- nel caso in cui in tal decreto nulla sia indicato (e/o se indicata la parte onerata questa risultasse inadempiente), accollarsi anche la quota altrui per il principio di solidarietà.

Il regolamento è quindi provvisorio, ed il compenso definitivo sarà disciplinato solo nella sentenza conclusiva del processo civile.
 

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