marefix

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Proprietario Casa
Buonasera,pochi giorni fa un condomine ha presentato un preventivo per installare una pensilina parasole da mettere sopra il portoncino pricipale di ingresso del nostro condominio,in quanto serve per ripararsi in caso di pioggia quando si apre o si citofona.
Ora si è aperta una diatriba sulla spartizione delle spese,alcuni (io compreso) sostengono che vada ripartita per unità e altri (amministratore compreso) per millesimi di proprietà.
Ma scusate se trattasi di un’opera che porta a tutti un pari vantaggio, svincolato cioè dal valore millesimale del singolo immobile in quanto destinato a servirci in modo uguale ed indiscriminato. La relativa spesa non va pertanto ripartita in ragione del numero degli allacciamenti?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma scusate se trattasi di un’opera che porta a tutti un pari vantaggio, svincolato cioè dal valore millesimale del singolo immobile in quanto destinato a servirci in modo uguale ed indiscriminato. La relativa spesa non va pertanto ripartita in ragione del numero degli allacciamenti?
Che cosa sono gli "allacciamenti"?
In ogni caso, appunto perché non si tratta di cosa destinata a servire i condomini in misura diversa, le relative spese devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
 

Dimaraz

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Ripartizione a "millesimi" al pari di "quasi" tutte le altre migliorie o spese per cose/impianti comuni...sakvo diversa convenzione o norma in RdC contrattuale.

Eventualmente:
-i "contrari" potrebbero contestare una questione di "innovazione" e rifiutarsi di pagare quota ...che andrebbe ripartita fra i favorevoli. Poi spetterebbe ad un Giudice derimere se si tratti appunto di "innovazione" (nessuna tettoia/pensilina preesistente)...o di "accessorio" al portone/atrio di ingresso esistente.
-se la maggioranza fosse contraria... potrebbero anche eccepire questioni di estetica.
 

marefix

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Si tratta di mettere una tettoietta (quelle in ferro/alluminio con il plexiglas per intenderci) sopra la porta di ingresso del vano scale(tutti entriamo da lì) per riparare sia il citofono che altrimenti quando piove si bagna,sia chi attende di entrare.
Io non capisco perché a millesimi, visto che tutti ne godono a ugual misura!!!!
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
visto che tutti ne godono a ugual misura!!!!

Anche il portone lo usate tutti in ugual misura (relativa)...ma la sua manutenzione la ripartite a millesimi.

E' la Legge a imporre una ripartizione a millesimi (con specifiche alternative per determinate eccezzioni)...salvo diverso accordo "contrattuale".
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
preventivo per installare una pensilina parasole da mettere sopra il portoncino pricipale di ingresso del nostro condominio,in quanto serve per ripararsi in caso di pioggia quando si apre o si citofona.
Più che parasole a me sembra un parapioggia.
E se invece di innovazione fosse una modifica?
da: http://www.confedilizia.it/RASinnovazioni-cond.htm

f) Differenze tra innovazioni e modificazioni
In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto.
(La S.C. ha così escluso che costituisse "innovazione" vietata il restringimento di un viale di accesso pedonale, considerato che esso non integrava una sostanziale alterazione della destinazione e della funzionalità della cosa comune, non la rendeva inservibile o scarsamente utilizzabile per uno o più condomini, ma si limitava a ridurre in misura modesta la sua funzione di supporto al transito pedonale, restando immutata la destinazione originaria).
* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1999, n. 11936, Balducci c. Cond. Via Giunione Lucina 5 Roma.


In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. Lo stabilire se un'opera integri o meno gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 1120 cod. civ. costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in cassazione se sostenuta da corretta e congrua motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla Suprema Corte - aveva escluso che dessero luogo ad innovazione i lavori di adeguamento alla normativa vigente dell'impianto termico dell'edificio condominiale, consistenti, fra l'altro, nella sostituzione della caldaia e nella trasformazione a gasolio del bruciatore esistente nonchè nell'interramento del serbatoio del combustibile al di fuori dell'edificio).

* Cass. civ., sez. II, 20 agosto 1986, n. 5101, Federico c. Cond. Via Murat BA.


In tema di condominio di edifici costituisce innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità materiale del bene operandone la trasformazione ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la locazione ad un condomino per uso abitativo di un appartamento condominiale, in precedenza concesso ad un condomino per uso deposito, non realizza un mutamento di destinazione nei termini precisati del bene, ma soltanto una diversa utilizzazione che l'assemblea dei condomini può deliberare a maggioranza semplice di cui all'art. 1136, comma secondo c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1998, n. 8622, De Palma c. Cond. via Monfalcone.

A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e che debbono essere deliberate dall'assemblea (art. 1120, comma primo, c.c.) nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Pertanto, è legittima l'apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato anche all'apertura di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva. Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica concessa dall'assemblea può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione del muro comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554, Astori c. Cond. Corso Rosselli di Torino.

In tema di condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. (La S.C. ha così escluso che costituisse "innovazione" vietata l'ampliamento dell'autorimessa condominiale mediante trasformazione dei locali adibiti a portineria ed a centrale termica, i cui servizi erano stati soppressi con regolari delibere condominiali precedenti).
* Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2002, n. 15460, Morrone c. Cond. Via Fernando d`Aragona n. 135 Barletta.
 

moralista

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Professionista
se un intervento è necessario e viene approvato dai condomini, al condominio dove la differenza del condomino di 100 mm. si ripara la testa, se possiede solo 80 mm si ripara solo meta testa, perchè a pagato di meno:applauso::risata::disappunto:
 

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