anma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera a tutti,
ho cercato in rete la risposta al mio quesito ma ho trovato versioni discordanti.
In occasione della ristrutturazione del suo appartamento il proprietario dell'ultimo piano del mio condominio ha rifatto il manto del suo terrazzo ed ha chiesto ai condomini la partecipazione alla spesa visto che il lastrico fa da copertura ad altri appartamenti sottostanti. I condomini interessati hanno aderito alla richiesta e l'amministratore ha suddiviso la spesa in un modo che però non mi convince. Prima di tutto non ha calcolato che anche l'androne del palazzo è totalmente sotto la verticale (malignamente immagino per evitarsi l'ulteriore complicazione dei calcoli); inoltre ha suddiviso l'importo per piano. e non per millesimi di proprietà, affermando che questa è la regola. Secondo gli esperti di condominio è davvero questa la regola? E l'androne va calcolato - e la spesa quindi suddivisa fra tutti i condomini? Grazie a chi mi risponderà, se possibile con qualche riferimento da poter eventualmente presentare all'amministratore.
 
O

Ollj

Ospite
L'art.1126 così recita:
“Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico:gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Ciò non significa che la spesa debba ripartirsi per piano, ma che di ciascun immobile si debba considerare il suo rapporto in proporzione al valore del piano (=millesimi) ed in funzione della parte di esso effettivamente coperta dal terrazzo; di conseguenza, se solo parte dell'immobile si trova sotto la verticale del terrazzo a livello, dovrà operarsi adeguata commisurazione della spesa in funzione dello parte di immobile sotto la verticale del terrazzo; infatti Cassazione 1451/2014 così dispone:
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (Sez. 2, 9 novembre 2001, n. 13858; Sez. 2, 15 luglio 2003, n. 11029; Sez. 2, 28 settembre 2012, n. 16583), la spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell’art. 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura. Pertanto, non solo bisogna separare i condomini che hanno l’uso esclusivo del lastrico solare, per porre a loro carico un terzo dell’onere della riparazione o della ricostruzione, ma, nell’ambito dei rimanenti condomini, va fatta un’ulteriore distinzione fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell’edificio coperta dal lastrico. Risulta evidente dal principio sopra enunciato che nella ripartizione dei restanti due terzi della spesa (una volta detratto il terzo dovuto da chi ha l’uso esclusivo del lastrico) la qualità di partecipante al condominio genericamente intesa non ha un rilievo di per sè determinante. Quello che importa, ai fini dell’obbligo della contribuzione alla spesa effettuata per la riparazione o la ricostruzione della terrazza, è che il condomino sia proprietario di una unità immobiliare sita nella zona dell’edificio coperta dal lastrico e, cioè, che tale unità sia compresa nella colonna sottostante al lastrico (Sez. 2, 15 aprile 1994, n. 3542). Solo nel caso che colui che abbia l’uso esclusivo del lastrico sia anche proprietario di una delle unità ad essi sottostante, si verifica l’obbligo della doppia contribuzione alla spesa: per un terzo, quale utente esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i rimanenti due terzi, in proporzione del valore millesimale dell’unità compresa nella colonna sottostante al lastrico (Sez. 2, 29 gennaio 1974, n. 244; Sez. 2, 16 luglio 1976, n. 2821; Sez. 2, 19 ottobre 1992, n. 11449). E poichè il criterio che appunto rileva, per il riparto del carico dei restanti due terzi fra tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, è quello, dettato dall’art. 1126 cod. civ. , della “proporzione del valore di piano o della porzione di piano di ciascuno”, il concorso nella suddetta quota – là dove, come nella specie, l’appartamento unitario sia strutturato su due livelli, fruente, al piano superiore, del calpestio sul lastrico solare e, al piano inferiore, della copertura – si ha avendo riguardo al valore dell’unità immobiliare compresa nella colonna sottostante al lastrico, non già all’intero valore millesimale attribuito all’appartamento anche per la parte che non trae utilità dalla copertura, fermo restando l’obbligo di contribuire alla spesa per un terzo quale utente esclusivo del lastrico al livello della parte superiore dell’appartamento. A tale principio di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale, escludendo che, con riferimento al riparto della spesa di rifacimento del lastrico, l’appartamento del F. debba partecipare in relazione ai due terzi con una quota millesimale rappresentativa dell’intera superficie dell’appartamento, anche per la parte superiore non coperta dal lastrico solare..

Circa l'androne: certo che deve considerarsi nel computo; non a caso Cassazione 13858/2001 stabilisce che:
"il proprietario esclusivo della terrazza,oltre a farsi esclusivo carico di 1/3 della spesa, deve contribuire anche ai restanti 2/3, poichè la terrazza funge da copertura anche di parte dell'androne condominiale"
 

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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
ed in funzione della parte di esso effettivamente coperta dal terrazzo;
Non ho letto la sentenza di cassazione e non metto in dubbio che il dispositivo preveda questa geometrica valutazione.
Mi si permetta comunque di esprimere il mio solito sconcerto di fronte a decisioni ineccepibili magari nella forma, ma farisaiche nella sostanza.

Forse che si è costretti ad indagare quale porzione di condominio sta sotto la verticale di una tegola rotta o un lucernario del tetto che provoca una perdita? O disquisire su quale falda del tetto richiede una riparazione?
Dovrebbe essere posto un limite alla immaginazione, pronta a scovare cavilli e costruire garbugli.
 
O

Ollj

Ospite
Ma il tetto non è un lastrico solare, e alla spesa del tetto concorrono sempre tutti i concondòmi da esso interessati.
Ritengo più giusta tal recente corrente; nel passato si riteneva che un condòmino sotto la verticale del terrazzo anche per un solo cm, dovesse compartecipare alla spesa dei due terzi con tutto il suo valore millesimale (con un danno non irrilevante, dovendo poi sostenere sempre per i medesimi millesimi anche le spese del tetto di riferimento); ne bis in idem: trovo corretto tutto ciò.
Saluti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Forse che si è costretti ad indagare quale porzione di condominio sta sotto la verticale di una tegola rotta o un lucernario del tetto che provoca una perdita? O disquisire su quale falda del tetto richiede una riparazione?
Se si tratta di un tetto, e non di un lastrico solare, ex art. 1117 c.c. è oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.
Quindi la ripartizione delle spese per la sua conservazione e il suo godimento è regolata dall'art. 1123 c.c. (e non dall'art. 1126 c.c.).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma il tetto non è un lastrico solare,
Se si tratta di un tetto, e non di un lastrico solare, ex art. 1117 c.c.

Inequivocabile disquisizione. Ma altrettanto palese cavillo.

Qual'è la razio nella attribuzione delle spese relative ai lastrici solari? Di attribuire i 2/3 della spesa a tutti i condomini cui il lastrico serve: ma serve a cosa? A fungere da tetto, orizzontale o a falde che sia.

Rileva alla funzione tecnica la proprietà comune o esclusiva? Logicamente direi di no.
 
O

Ollj

Ospite
La ratio è l'uso esclusivo del terrazzo: ergo 1/3 e 2/3 e non 1123.
Non ci fosse uso esclusivo, sarebbe un tetto a tutti gli effetti.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La ratio è l'uso esclusivo del terrazzo: ergo 1/3 e 2/3 e non 1123.
Non ci fosse uso esclusivo, sarebbe un tetto a tutti gli effetti.
Mi scusi @Ollj: la ritengo persona intelligente, ragionevole, educata, (anche se mi permetto di sorridere di fronte all'uso quasi ostentato del Lei, in un forum dove l'invito è darsi del tu.)

Le chiederei però l'applicazione di analogo beneficio d'inventario e presunzione anche nei confronti del suo prossimo che qui interviene...:).

Stabiliamo allora prima, il significato del termine ratio legis:
Da Brocardi:
Traduzione
Criterio, principio ispiratore della legge

Spiegazione

La celebre espressione allude al criterio ispiratore di una legge, all'intenzione che ne sta alla base: esso rappresenta un criterio fondamentale nell'interpretazione della legge, al quale si deve ricorrere per supplire alla sterilità del dato testuale. Tuttavia, un'operazione ermeneutica di questo tipo non dà sempre risultati certi, e capiterà spesso di doversi fermare all'esegesi letterale.

Accettiamo pure che l'operazione ermeneutica ci porti a risposte contrastanti (Non possiamo nemmeno più appellarci ad Umberto Eco): a mio modo di "sentire" , la ratio legis dell'art. 1126, è di conciliare l'aspetto della proprietà od uso esclusivo del lastrico solare, con la indubbia funzione tecnica di "tetto comune ai sottostanti appartamenti".

Avverto come cavillo causidico il far prevalere prioritariamente il distinguo comune-esclusivo

Mi sembrerebbe altrettanto ragionevole giustificare il 1126, come correttivo ad una estrema conseguenza dell'uso esclusivo, che porterebbe chi se ne serve come copertura a non considerarsi beneficiari di questo servizio.

Dove sta scritto che gli articoli del c.c. sono di per se autonomi, non correlati e non consequenziali? So di non ever con quest'ultima espressione espresso bene ciò che intendo: ma è come disquisire se sia nato prima l'uovo o la gallina.

Dopodiché non ho obiettato al fatto che nella prassi odierna la magistratura opti per la sua interpretazione.
 
O

Ollj

Ospite
Certo che sono correlate.
1/3 a carico dell'usuante per l'indubbio suo vantaggio; 2/3 a carico di quanti si trovino sotto la verticale ed in funzione degli effettivi millesimi; ciò in conformità a quanto avviene in ipotesi di condominio parziale; avesse lei un immobile in un condominio con una pluralità di tetti, e il suo si trovasse per il 50% sotto ciascun diverso tetto, vuol forse asserire che lei contribuirebbe per la totalità dei suoi millesimi alla spesa di ciascun dei due tetti distinti? Certo che no e così avviene anche per il terrazzo a livello che, fatto salvo per la parte superiore, si prospetta per i sottostanti condòmini come un tetto specifico e distinto cui devono provvedere solo gli stessi e per la porzione immobiliare effettivamente coperta (la rimanente sarà tenuta a corrispondere la spesa per l'altro manufatto).
Avere un tetto unico ed un tetto cui si affianca un terrazzo o una pluralità di tetti comporta conseguenze diverse. Ovvio che per il foro in un tetto comune ed unico tutti debbano provvedere: tal foro determina danni indistinti per tutti a prescindere dal punto in cui si trova.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
In occasione della ristrutturazione del suo appartamento il proprietario dell'ultimo piano del mio condominio ha rifatto il manto del suo terrazzo ed ha chiesto ai condomini la partecipazione alla spesa visto che il lastrico fa da copertura ad altri appartamenti sottostanti.

"Soci" troppo civili si ritrova tal proprietario.

La spesa è certamente "a carico" (nei termini spiegati da OLLJ) anche dei sottostanti la verticale (quindi visto l'androne anche di tutti gli altri in quota parte)...ma se, come pare, tale lavoro è stato fatto senza alcuna preventiva delibera... potevate benissimo rispondergli "picche".

Vista la "libera iniziativa" senza consulto...ora piuttosto che ripartire 1/3 e 2/3...gli riserverei un 50/50!!!
 

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